Diamo un sguardo più da vicino alla sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale, del 20 luglio scorso, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4 del “decreto ferragosto”

Ad oggi, dunque, il settore dei servizi pubblici, analogamente a come era avvenuto all’esito del referendum abrogativo del giugno 2011, si trova ad essere regolato esclusivamente dai principi di diritto comunitario, (assolutamente meno restrittivi rispetto alla disciplina abrogata) sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Tali principi non impongono la privatizzazione dei servizi pubblici locali, fermo restando che ogni ente è libero di scegliere anche questa strada attuando le conseguenti procedure ad evidenza pubblica del caso, ma consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.
Allo stato dunque gli affidamenti legittimi a società in house o miste, con socio operativo selezionato mediante gara a c.d. doppio oggetto con almeno il 40% di capitale, possono proseguire fino alla scadenza senza necessità di alcun adempimento da parte dei Comuni. Non sarà quindi necessaria la prevista procedura sull’analisi della gestione concorrenziale (delibera quadro ed eventuale parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Viene meno anche l’obbligo per i Comuni di ridurre le proprie partecipazioni secondo tempi e modalità prestabilite, per poter portare a scadenza i contratti in essere (scongiurando possibili infiltrazioni da parte di società di derivazione mafiosa).
Restano invece valide ed in vigore le disposizioni di cui all’articolo 3 bis inerente Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali nonché le norme in materia di vincoli e limiti per le società in house su personale, acquisti di beni e servizi e possibile estensione del Patto di Stabilità, previsti dalle vigenti normative.












