L’obiettivo è arrivare a zero perdite di pellet nella catena di approvvigionamento e lavorazione. Il regolamento UE prevede misure obbligatorie e differenziate in base alla dimensione degli operatori economici e alla modalità di trasporto

Passo decisivo nella lotta contro l’inquinamento da microplastiche, fenomeno invisibile ma onnipresente. L’8 aprile, Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un nuovo regolamento volto a prevenire la perdita di pellet di plastica lungo tutta la filiera produttiva e di trasporto, sia via terra che via mare.
Inquinamento da microplastiche, il ruolo dei pellet
Ogni anno nell’Unione Europea si disperdono nell’ambiente l’equivalente di oltre 7.000 camion di pellet di plastica. Sono piccoli granuli, invisibili agli occhi del grande pubblico, ma fondamentali nella produzione di prodotti plastici. Proprio questi materiali rappresentano la terza fonte di rilascio involontario di microplastiche nell’ambiente, dopo vernici e pneumatici.
In Europa, solo nel 2019, si stima che tra 52.000 e 184.000 tonnellate di pellet siano state disperse nell’ambiente. Una volta dispersi, i pellet plastici possono persistere per decenni, frammentandosi ulteriormente e contaminando la catena alimentare. Il loro impatto è sia ambientale che sanitario.
Con questo nuovo accordo, l’Unione Europea punta a ridurre del 30% entro il 2030 il rilascio totale di microplastiche nell’ambiente.
Cosa prevede il nuovo regolamento europeo contro l’inquinamento da microplastiche
L’obiettivo del regolamento UE approvato da Parlamento e Consiglio è arrivare a zero perdite di pellet nella catena di approvvigionamento e lavorazione. Per raggiungerlo, il testo prevede una serie di misure obbligatorie e differenziate in base alla dimensione degli operatori economici e alla modalità di trasporto.
Obblighi per chi maneggia oltre 5 tonnellate di pellet
Tutti gli operatori che trattano oltre 5 tonnellate di pellet di plastica all’anno – siano essi produttori, trasformatori, trasportatori o distributori – saranno soggetti a obblighi stringenti. I principali sono:
- redazione di un piano di gestione del rischio per ogni impianto, con procedure dettagliate per prevenire, contenere e ripulire eventuali perdite;
- il piano dovrà essere proporzionato alla dimensione e natura dell’installazione e al volume delle operazioni;
- per chi gestisce oltre 1.500 tonnellate annue, sarà necessaria una certificazione da parte di un organismo indipendente. Le grandi e medie imprese dovranno rinnovarla periodicamente; per le piccole imprese sarà sufficiente una certificazione una tantum;
- le microimprese e le aziende sotto le 1.500 tonnellate dovranno solo compilare una autodichiarazione di conformità.
Trasporti: regole anche per i vettori extra-UE
L’accordo estende la portata del regolamento a tutti i vettori, inclusi quelli non europei, che trasportano pellet via strada, ferrovia, vie navigabili interne e mare. Per questi soggetti, le misure contro l’inquinamento da microplastiche includono:
- obbligo di designare un rappresentante autorizzato nell’UE per i vettori extra-UE, così da garantire responsabilità e tracciabilità;
- i pellet trasportati via mare dovranno essere imballati in contenitori resistenti e ben sigillati, con indicazioni chiare sul carico e istruzioni specifiche per la movimentazione;
- in caso di perdite accidentali o incidentali, tutti i soggetti coinvolti – trasportatori, operatori economici, vettori – dovranno informare immediatamente i servizi di emergenza, contenere i danni e prevenire nuovi incidenti.
Informazione, trasparenza e formazione
Su richiesta del Parlamento UE, il regolamento introduce anche obblighi informativi, tra cui:
- un pittogramma specifico e un avviso di pericolo da apporre sull’etichetta, sull’imballaggio o sulla scheda di sicurezza del prodotto;
- formazione obbligatoria per il personale coinvolto nella manipolazione dei pellet;
- disponibilità di attrezzature adeguate per contenere e raccogliere eventuali perdite.
Tempistiche di applicazione
Il regolamento entrerà in vigore 2 anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Per il settore marittimo, l’entrata in vigore è posticipata di un ulteriore anno, per consentire un’adeguata fase di adattamento.