Decreto rinnovabili elettriche, il testo finale

Il provvedimento è stato firmato dai ministeri competenti e trasmesso ad AEEGSI e Conferenza Unificata per acquisirne i pareri

Decreto rinnovabili elettriche, ecco il testo finale

 

(Rinnovabili.it) – Sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione nell’ambito delle finalità della Strategia Energetica Nazionale. Questo l’obiettivo dell’atteso decreto rinnovabili elettriche che determinerà il futuro delle FER italiane. La bozza del provvedimento ha finalmente compiuto qualche progresso nell’iter burocratico senza portare con sé grossi stravolgimenti rispetto ai precedenti schemi.

 

Il decreto è stato trasmesso all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla Conferenza unificata per acquisire i relativi pareri. La notizia rassicura in parte gli animi di quanti in questi giorni avevano fatto pressione al MISE affinché colmasse rapidamente l’incertezza normativa. Il Decreto ha, tra l’altro, la finalità di sostenere il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente, di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01), e stabilisce che l’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessi  decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2016;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno.

 

Leggi il testo finale del Decreto rinnovabili elettriche 

 

L’accesso ai meccanismi incentivanti avverrà attraverso aste (per gli impianti la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia), registri e accesso diretto. Quest’ultimo caso riguarderà soltanto:

 

a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;

 

b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW per gli impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

 

c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;

 

d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c); g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.

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