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Aree idonee Emilia-Romagna, l’ok della Giunta al progetto di legge

Via libera al pdl “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”. Individuate aree idonee per sviluppare fino a 10 GW di potenza rinnovabile

Aree idonee Emilia-Romagna, l’ok della Giunta al progetto di legge
Foto di Paskvi da Pixabay

Fumata bianca per la proposta di legge sulle Aree Idonee dell’Emilia-Romagna. Il 13 maggio la Giunta regionale ha approvato il testo recante “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”, aprendo il provvedimento al confronto con gli stakeholder.

La legge Aree Idonee dell’Emilia-Romagna

In un momento delicato come quello attuale, in cui il TAR ha imposto la riformulazione della norma nazionale sulle aree idonee, l’Emilia-Romagna si aggiunge al pool di regioni che hanno “fatto i compiti a casa”. L’amministrazione ha messo nero su bianco le norme relative alle singole tipologie di impianti rinnovabili, specificando per ciascuna tecnologia le aree ordinarie in cui è ammessa la realizzazione, i requisiti e le condizioni cui è subordinata la realizzazione.

Commentano soddisfatti il presidente Michele de Pascale e l’assessora all’Ambiente Irene Priolo: “Questa legge è un esempio concreto di come la Regione intenda affrontare la sfida delle energie rinnovabili con strumenti innovativi, equi e territorialmente responsabili. Allo stesso tempo – proseguono – prova a colmare le difficoltà che le imprese stanno affrontando a causa dei costi dell’energia, favorendo l’installazione di impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo delle aziende”.

Ovviamente la sentenza del TAR – annullando il passaggio in cui il Governo ha dato piena libertà ai territori sulle aree idonee e non – impone futuri aggiustamenti. Intanto, però, vediamo da vicino su quali obiettivi si è settata la Regione.

Il Progetto di legge Aree Idonee dell’Emilia-Romagna conta ben 21 articoli suddivisi in tre Titoli: Disposizioni generali, Requisiti per le singole tipologie di impianti e Disposizioni finali.

Pdl Emilia-Romagna, le aree idonee

L’articolo 1 indica le finalità del pdl, in attuazione di normative nazionali ed europee; l’obiettivo del progetto di legge è quello di individuare e disciplinare le aree idonee, non idonee e ordinarie per le rinnovabili regionali. Minimizzando l’impatto ma massimizzando le opportunità. La Giunta mira a individuare le zone atte a raggiungere l’obiettivo di 6,3 GW del Burden sharing e possibilmente superarlo. Nel dettaglio il testo prevede “un potenziale incremento di potenza installata al 2030 pari a complessivi 10 GW”.

In questo contesto si definiscono aree idonee:

  • edifici,
  • parcheggi,
  • siti di impianti esistenti,
  • aree bonificate,
  • cave dismesse e miniere abbandonate,
  • discariche (e fasce limitrofe),
  • aree ferroviarie, aeroportuali, portuali,
  • aree industriali,
  • alcune aree agricole adiacenti ad autostrade o in prossimità di impianti industriali.

In queste aree vige un regime accelerato per la costruzione e l’esercizio, sempre ammesso salvo incompatibilità con opere pubbliche, interventi di recupero o giudizio negativo di compatibilità ambientale.

La legge integra, inoltre, gli obiettivi ambientali e paesaggistici, prevedendo meccanismi di valutazione degli impatti cumulativi e promuovendo soluzioni integrate tra produzione energetica, agricoltura e biodiversità, come l’agrivoltaico sostenibile.

Le Aree non Idonee alle rinnovabili

Nelle Aree non Idonee rientrano invece:

  • aree caratterizzate da esigenze di tutela paesaggistica (zone naturalistiche, boschi, coste, fiumi, crinali, calanchi, complessi archeologici, beni di notevole interesse pubblico e relative fasce),
  • beni culturali immobili (e relative fasce),
  • zone A, B, C di parchi,
  • riserve naturali, aree boscate e umide incluse in Rete Natura 2000 e zone umide Ramsar,
  • aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni,
  • aree sopra i 1200 metri (salvo eccezioni),
  • cave recuperate con finalità ambientali o turistico-ricreative,
  • frane attive, aree a rischio idraulico,
  • aree destinate a opere pubbliche.

Nelle aree non idonee sono tuttavia ammesse opere di connessione alle reti energetiche (con limitazioni in alcuni casi e solo interrate in altri) e gli impianti geotermici.

Il pdl definisce anche le aree ordinarie, individuate specificamente per ciascuna tipologia di impianto. In questo caso l’amministrazione può esprimere un giudizio di incompatibilità motivato in caso di impatti negativi significativi o ostacolo a piani di interesse generale.

Pdl Aree Idonee ER: il fotovoltaico

Tra i tanti articoli che vale la pena approfondire, quello dedicato al fotovoltaico. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi:

  • nelle aree di pertinenza degli impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti;
  • nelle aree ove vengono installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile;
  • in aree agricole entro 500 metri da impianti industriali (sempre fino al 100% dell’area) se finalizzati all’autoconsumo per le aziende limitrofe o insediate in aree produttive. Nelle aree agricole con colture certificate sono ammessi solo impianti agrivoltaici avanzati.

Per l’autoconsumo, inoltre, è consentita l’installazione a terra fino a 20 kW se non fattibile su tetto.

Un capitolo è riservato poi agli impianti fotovoltaici flottanti. La proposta sulle Aree Idonee dell’Emilia-Romagna prevede l’installazione di questi impianti fino all’80% della superficie, mantenendo almeno 10 metri dalla riva, in bacini e invasi esistenti, nonché in aree di cava trasformate in invasi/bacini. Per compensare l’impatto sull’ecosistema, è richiesto un ampliamento delle aree naturali circostanti con siepi alberate larghe almeno 5 metri, realizzate con specie ripariali regionali, all’esterno dell’eventuale canneto. L’installazione è vietata in aree con profondità inferiore a 3 metri.

Gli impianti flottanti possono occupare il 100% della superficie solo nel caso di invasi artificiali ad uso irriguo di aziende agricole, in invasi di aziende di acquacoltura (anche in cave dismesse), nei canali di irrigazione a regime controllato e nelle vasche di laminazione. In questi casi, non si applicano i requisiti di compensazione e distanza dalla riva previsti per le altre tipologie di bacini.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili. Oggi è Caporedattrice del quotidiano e, tra le altre cose, si occupa delle novità sulle rinnovabili, delle politiche energetiche e delle tematiche legate a tecnologie e mercato.