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DL Bollette 2026: cosa prevede la nuova bozza?

Rimandato e rieditato più volte, il DL Bollette dovrebbe approdare a giorni in Consiglio dei Ministri. Nell’ultima bozza vengono confermati i sostegni a imprese e famiglie, così come un nuovo meccanismo a carico del Conto Energia. Riforma, inoltre, i prezzi minimi garantiti per gli impianti a bioliquidi, biogas e biomasse.

DL Bollette 2026: cosa prevede la nuova bozza?

Il DL Bollette è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Scopri QUI come è cambiato il testo nella versione definitiva.

La nuova bozza del DL Energia/DL Bollette 2026

Il Decreto Legge Energia, noto anche come DL Bollette 2026, dovrebbe finalmente vedere la luce. Da più parti del Governo è arrivata la conferma che il provvedimento approderà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, dopo oltre sette mesi di gestazione. Era infatti il luglio 2025 quando ha iniziato a circolare la prima bozza, contenente originariamente misure contro la saturazione virtuale delle reti, sulla connessione dei data center e sulla stabilizzazione del prezzo del gas. Oggi, dopo mesi di stralci e riscritture, il testo appare sostanzialmente mutato, anche se sarebbe maggiormente appropriato definirlo “più ricco”. Nei suoi 12 articoli interviene sia in materia di energia elettrica che di gas, confermando alcuni capitoli originari e aggiungendone di nuovi.

Rinnovabili ha analizzato e riassunto brevemente lo schema del DL Bollette 2026 nella formulazione attuale.

Misure in materia di energia elettrica

Articolo 1 – Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell’energia elettrica delle famiglie: istituisce per il 2026 un contributo straordinario di 90 euro per i titolari di bonus sociale elettrico. Prevede, inoltre, che i venditori possano offrire sconti ai clienti con ISEE fino a 25.000 euro e bassi consumi (sotto i 3 MWh annui).

Articolo 2 – Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche: per ridurre la componente ASOS (oneri per le rinnovabili) nelle bollette delle utenze non domestiche, il DL Energia propone ai titolari di impianti fotovoltaici in “Conto Energia” di scegliere tra due opzioni di riduzione temporanea dell’incentivo in cambio di una proroga della convenzione. Il provvedimento propone anche la fuoriuscita anticipata dal regime incentivante per effettuare rifacimenti integrali degli impianti. In quest’ultimo caso, i titolari potranno godere di procedure semplificate per il revamping e potranno accedere a nuovi regimi di supporto o vendere l’energia sul mercato. Leggi l’approfondimento.

Articolo 3 – Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese: promuove i cosiddetti PPA (Power Purchase Agreements) delle aziende, PMI comprese, su periodi di almeno 3 anni. Il GSE potrà agire come garante di ultima istanza, mentre l’Acquirente Unico svolgerà servizi di aggregazione della domanda. Le contrattazioni potranno avvenire anche in forma aggregata.

Articolo 4 – Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie: l’articolo riforma i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati a bioliquidi, biogas e biomasse, fissando tetti di spesa decrescenti fino al 2030.

Nello specifico:

  • Per i bioliquidi sostenibili:
    • 2026: 700 milioni di euro.
    • 2027: 600 milioni di euro.
    • 2028: 500 milioni di euro.
    • 2029: 400 milioni di euro.
    • 2030: 300 milioni di euro.
  • Per il biogas e le biomasse:
    • 2026: 350 milioni di euro.
    • 2027: 350 milioni di euro.
    • 2028: 300 milioni di euro.
    • 2029: 250 milioni di euro.
    • 2030: 200 milioni di euro.

Il supporto viene inoltre vincolato alla continuità dei processi produttivi o alla flessibilità del sistema.

Articolo 5 – Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale: il DL Bollette incarica l’ARERA di rimodulare le componenti tariffarie che pesano sui volumi di gas consumati dalle centrali a partire dal 1º gennaio 2027, includendo nei costi rimborsabili ai produttori i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas e le componenti tariffarie addizionali relative agli oneri generali di sistema. L’Autorità disciplinerà un ulteriore rimborso per i produttori termoelettrici, calcolato sulla base dei costi previsti per le emissioni ETS e prendendo come riferimento un impianto a ciclo combinato a gas efficiente.

Articolo 6 – Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili: come già accennato, la bozza del DL Energia conferma le misure anti-saturazione virtuale della rete. Il testo prevede che il GSE avvii procedure competitive per l’assegnazione di quote di capacità di rete rese disponibili dai gestori (Terna e imprese distributrici), destinate prioritariamente a impianti alimentati da fonti rinnovabili già in possesso di titoli abilitativi o in fase avanzata di autorizzazione. Chi si aggiudicherà tale capacità dovrà versare un corrispettivo economico e prestare idonee garanzie finanziarie per assicurare la reale esecuzione delle opere nei tempi prestabiliti.

Articolo 7 – Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati: l’articolo norma l’integrazione dei grandi data center nel sistema elettrico, semplificando le procedure di connessione e autorizzazione, specialmente se necessitano di altissima tensione (superiore a 220 kV).

Articolo 8 – Disposizioni urgenti per il potenziamento di infrastrutture di interconnessione elettrica con l’estero: il testo estende al 31 dicembre 2027 l’operatività delle misure urgenti destinate al potenziamento della capacità di interconnessione elettrica con l’estero, con particolare riferimento alle infrastrutture di collegamento con la Germania.

Misure in materia di gas

Articolo 9 – Misure urgenti per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese: viene disposta la vendita del gas stoccato dal GSE e dai trasportatori per finanziare la riduzione degli oneri di trasporto e distribuzione per l’anno 2026, a beneficio dei clienti industriali e gasivori.

Articolo 10 – Misure volte a promuovere la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas: introduce un “servizio di liquidità” per allineare i prezzi del mercato italiano a quelli europei (TTF), compensando i costi di trasporto dal Nord Europa tramite procedure competitive regolate da ARERA.

Disposizioni finali

Articolo 11 – Cattura CO2 e biometano: viene assegnato all’ARERA il compito di definire, entro 120 giorni, un quadro preliminare di principi per garantire l’accesso non discriminatorio alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, stabilendo inoltre i criteri per la contabilizzazione delle emissioni catturate e conferite. L’articolo introduce anche modifiche per l’aggregazione della domanda e dell’offerta di biometano, incaricando l’Acquirente Unico di curare tali servizi di aggregazione.

Articolo 12 – Entrata in vigore: il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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