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Decreto Carburanti, gli emendamenti spingono su elettrificazione e FER

La conversione del decreto carburanti ha acquisito nuovi emendamenti che puntano a tagliare i costi per l'aumento di potenza elettrica e a tutelare le aree idonee agli impianti di energia rinnovabile.

Decreto Carburanti, gli emendamenti spingono su elettrificazione e FER

Gli emendamenti approvati al Decreto Carburanti 2026

Prosegue l’iter di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, meglio noto come Decreto Carburanti. Il provvedimento, approvato in questi giorni Senato, riporta una serie di interventi a favore della sicurezza energetica, con un focus ovviamente sul petrolio e sul gas: dalle accise sul gasolio alle nuove trivellazioni.

Ma nel passaggio in 8a Commissione il testo ha guadagnato alcune modifiche dedicate ad elettrificazione ed energie rinnovabili. Il primo, condiviso da più parti, riguarda la necessità di rivedere le tariffe e le condizioni economiche per le nuove connessioni alla rete.

Favorire l’elettrificazione dei consumi

Recita l’emendamento:

«Art. 2-bis. 1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell’Unione europea, ARERA, nell’ambito della revisione delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, persegue la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.
2. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.».

L’obiettivo è dunque arrivare ad una riduzione della “Quota Potenza”, ossia la parte del contributo di allacciamento calcolata in base ai kW di potenza richiesta.

Ricordiamo che per le forniture fino a 30 kW servite da un contatore con limitatore di potenza, quella disponibile è il 10% in più di quella indicata nella richiesta di allacciamento. Il costo si aggira mediamente tra i 61 €/kW e i 78 €/kW per connessioni in Bassa Tensione (BT), a seconda del distributore locale.

ARERA dovrà capire come tagliare o ridurre questa quota, rendendo meno oneroso richiedere il passaggio a potenze più elevate (es. da 3 kW a 6 kW), dinamica che una progressiva elettrificazione dei consumi potrebbe rendere più frequente, anche al netto di una serie di miglioramenti nell’efficienza energetica.

Aree idonee alle rinnovabili

Sul fronte delle fonti rinnovabili un emendamento rafforza il concetto secondo cui i criteri e i limiti imposti dalle Regioni per individuare le ulteriori aree di loro competenza non possano in alcun modo rimettere in discussione o restringere lo status di area idonea già garantito dal D.lgs. del 25 novembre 2024, n. 190 per i siti a forte vocazione industriale o infrastrutturale.

Lo stesso amplia il perimetro dell’Art. 11-quinquies del medesimo decreto, che disciplina gli interventi nelle zone di protezione dei siti patrimonio mondiale UNESCO. L’elenco di installazioni consentite in queste zone include ora anche gli interventi dell’Allegato B e C a patto che gli impianti ricadano interamente nella buffer zone con caratteristiche di aree idonee.

Recita il testo:

«Art. 2-bis. (Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili) 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: “Ai fini” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando l’idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini”; b) all’articolo 11-quinquies, è aggiunto infine il seguente periodo: “; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un’area idonea ai sensi dell’articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all’articolo 11-quater.”».

Il testo ora passa alla Camera, che dovrà convertirlo in legge entro il 9 novembre 2026.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili, le rassegne regionali e le newsletter tecniche. Oggi, tra le altre cose, si occupa della copertura quotidiana delle novità normative sulle fonti rinnovabili, delle politiche energetiche nazionali, europee ed asiatiche, e dei grandi temi connessi all'innovazione e al mercato. Segue da vicino i brevetti e le ricerche scientifiche sulle tecnologie, con un focus su sistemi di accumulo, fotovoltaico, eolico e geotermia. Ha pubblicato articoli legati all'hi-tech e alle rinnovabili su Repubblica.it. Dal 2025 è Vice Direttrice della testata.