Il decreto aggiorna l’atto del 26 giugno 2015, introducendo gli obblighi sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e aspetti relativi all’inclusione obbligatoria dei ponti termici

Come cambia il Decreto Requisiti Minimi?
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025 il decreto ministeriale di aggiornamento del celebre Decreto Requisiti Minimi, l’atto del 26 giugno 2015 che definiva le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in edilizia. Un passaggio, quello dell’aggiornamento, reso necessario dalle ultime direttive europee in materia (EPBD III e EPBD IV) e grazie a cui sono state introdotte una serie di novità. A partire dai nuovi obblighi edilizi per la ricarica dei veicoli elettrici e da quelli inerenti i ponti termici.
Le prescrizioni del nuovo decreto diventeranno effettive a partire dal 3 giugno 2026. Fino a quel momento, quindi, continuano a essere in vigore le disposizioni del DM 26 giugno 2015. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia a livello normativo.
Inclusione dei ponti termici nell’edificio di riferimento
La prima grande novità è l’inclusione obbligatoria dei ponti termici nell’Edificio di Riferimento, ossia l’edificio teorico di confronto che definisce i requisiti minimi di efficienza energetica, finalizzato a rendere il calcolo dei consumi energetici più fedele alla realtà. Il ponte termico è definito come:
zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da maggiore dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.
Nell’allegato sui requisiti specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni di secondo livello o riqualificazione energetica sono riportate le tabelle con i coefficienti lineici di trasmissione (riferiti alle dimensioni esterne lorde) per le differenti zone climatiche e le formule di calcolo per la trasmittanza di progetto e per la trasmittanza termica limite, comprensive ovviamente dei ponti.
L’introduzione dei ponti termici nell’Edificio di Riferimento può far scendere la classe energetica di un edificio, con una tendenza generale a una maggiore severità, in linea con l’obiettivo di “edifici a zero emissioni” (nZEB).
Nuovi obblighi per la ricarica di veicoli elettrici
Altra grande integrazione del Decreto Requisiti Minimi riguarda i nuovi obblighi per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da applicare sia agli edifici di nuova costruzione, residenziali e non, sia a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Nel dettaglio, il testo prevede per gli immobili non residenziali obblighi differenti a seconda del numero di posti auto.

Per gli edifici residenziali nuovi o ristrutturati è previsto che per ogni singolo posto auto pertinente (coperto o scoperto, interno o esterno) debba essere garantita la predisposizione per l’installazione di un punto di ricarica, anche dopo la costruzione.
BACS e semplificazioni documentali
Il Decreto rende inoltre obbligatoria l’installazione di sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS) di classe B negli edifici non residenziali e nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni, per una gestione energetica ottimale. Introduce inoltre la possibilità di una relazione tecnica parziale o la sua sostituzione con la dichiarazione dell’impresa e la marcatura CE, specialmente per interventi di riqualificazione che prevedono la mera sostituzione dei serramenti.
Non solo: integra il riferimento a norme tecniche aggiornate, come la UNI/TS 11300-5 e UNI/TS 11300-6, introducendo la possibilità di conteggiare l’energia prodotta da rinnovabili in situ anche per i consumi non legati all’illuminazione (es. ascensori) negli edifici non residenziali.











