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Sanatoria semplificata e autorizzazione paesaggistica: il MIC sul salva casa

Il Salva Casa stabilisce che si possa sanare un abuso commesso in area vincolata anche nel caso di aumento di volumi o superfici. I Beni culturali dicono di no. Secondo il MIC la ragione sta nel mezzo

Sanatoria semplificata e autorizzazione paesaggistica: il MIC ci dice come interpretare il salva casa
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E’ possibile procedere con la sanatoria semplificata prevista dal Salva Casa anche nel caso in cui l’abuso abbia determinato un aumento di volume o superficie di un immobile sottoposto a tutela paesaggistica? Interpretando alla lettera le norme, il TUE (modificato dal Salva Casa) si esprime positivamente, mentre il Codice dei Beni culturali nega questa possibilità. Un contrasto insuperabile? Secondo la circolare del Ministero della Cultura, no.

Secondo il ministero della Cultura il contrasto è solo apparente 

A mettere nero su bianco la compatibilità della sanatoria semplificata e dell’autorizzazione paesaggistica è il MIC, che affida ad una circolare destinata alla Soprintendenza la sua interpretazione. 

Da un lato c’è l’accertamento di conformità in sanatoria  introdotto dal Salva Casa (art.36-bis del TUE) e che permette di procedere con la verifica di compatibilità paesaggistica anche nel caso in cui la difformità (l’abuso edilizio) sia stata realizzata in assenza o in difformità dal nulla osta, anche in presenza di un aumento di volumi o superfici utili. 

Dall’altro c’è invece il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio che, negli articoli 167 e 183, consente di attivare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi.

Una discordanza solo apparente spigata dal MIC come segue:

Tale antinomia è soltanto apparente e può essere risolta applicando il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo. Infatti, al disposto di cui all’art. 183, co. 6 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio deve essere riconosciuta una funzione programmatica che, in quanto tale, non è in grado di incidere sui superiori principi ordinamentali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo”.

Se la Soprintendenza non si esprime vale il silenzio assenso

Secondo il MIC insomma, l’art.36-bis del TUE non deroga al parere del Codice dei Beni Culturali, dato che la Soprintendenza mantiene “natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica” dell’intervento realizzato.

Resta il vincolo di ricevere il via libera da parte della Soprintendenza che ha 90 giorni di tempo per esprimersi, oltre i quali per la sanatoria semplificata, varrà il silenzio-assenso

In chiusura della circolare il MIC sottolinea però anche un fatto “cronologico” alquanto discutibile, ovvero la necessità di ottenere un’autorizzazione paesaggistica dell’intervento difforme, anche nel caso in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto dopo la realizzazione dell’intervento (ex post). 

Insomma ancora una volta le norme vengono fatte con l’intento di semplificare l’iter autorizzativo e snellire la burocrazia, tuttavia per comprendere queste stesse norme servono più altre LInee Guida, Faq o circolari che chiariscano i dettagli.

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