La sentenza TAR Bolzano 26/2026 annulla due disposizioni centrali con cui la Provincia autonoma di Bolzano aveva recepito la direttiva Case Green in tema di prestazione energetica degli edifici. Il Tribunale ha ritenuto illegittimi i requisiti imposti sia per la sostituzione del generatore negli edifici esistenti sia per la quota minima di rinnovabili nei nuovi edifici, ravvisando carenza di base normativa, difetto di istruttoria e mancato rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e fattibilità tecnico-economica previsti dal quadro europeo. Annullati, dunque, i commi 3, lett. d), e 7 dell’art. 4, con condanna della Provincia alle spese

La sentenza n. 26/2026 del TAR Bolzano interviene in modo significativo sul recepimento provinciale della direttiva Case Green (UE) 2024/1275 (EPBD), annullando due disposizioni chiave dell’art. 4 del D.P.P. n. 6/2025 in materia di requisiti energetici per edifici nuovi ed esistenti.
Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da Südtirolgas S.p.A., ritenendo illegittimi i requisiti EPBD introdotti dalla Provincia autonoma di Bolzano in assenza di adeguata base normativa, istruttoria tecnica e valutazione di fattibilità economica.
TAR Bolzano requisiti EPBD: cosa annulla la sentenza 26/2026
La decisione annulla:
- l’art. 4, comma 7, D.P.P. n. 6/2025 (edifici esistenti – sostituzione del generatore);
- l’art. 4, comma 3, lett. d), D.P.P. n. 6/2025 (nuovi edifici – quota rinnovabili).
Il regolamento era stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 913/2024 ed emanato con D.P.P. n. 6 del 18 marzo 2025 quale regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD).
Le disposizioni annullate: edifici esistenti e nuovi edifici
La decisione del Tar Bolzano sui requisiti EPBD incide su due ambiti strategici: la sostituzione degli impianti negli edifici esistenti e gli standard per le nuove costruzioni.
Edifici esistenti – sostituzione del generatore
L’art. 4, comma 7, imponeva che, in caso di sostituzione del generatore di calore o di freddo, fosse soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- copertura di almeno il 30% del fabbisogno totale di energia primaria con fonti rinnovabili;
- riduzione di almeno il 25% del fabbisogno di energia primaria dell’impianto;
- copertura del fabbisogno termico per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente, anche in combinazione con altre rinnovabili.
Il TAR ha ritenuto illegittima l’applicazione di tali obblighi già alla semplice sostituzione del generatore, senza alcuna clausola che ne subordinasse l’operatività alla fattibilità tecnica ed economica, come invece richiesto dall’impianto della direttiva.
Nuovi edifici – quota rinnovabili o alternativa impiantistica
Per i nuovi edifici, l’art. 4, comma 3, lett. d), stabiliva che il fabbisogno totale di energia primaria dovesse essere coperto:
- per almeno il 60% da fonti rinnovabili (65% per edifici pubblici),
con esonero dal requisito in caso di copertura del fabbisogno termico tramite pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente.
Anche in questo caso, secondo il Collegio, la soglia è stata fissata in termini assoluti, senza una previa analisi costi-benefici coerente con la metodologia comparativa prevista dalla direttiva EPBD.
No al recepimento anticipato su base provinciale
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda la legittimazione del potere regolamentare provinciale.
Il TAR richiama l’art. 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, secondo cui alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale.
La legge provinciale n. 9/2018, nel testo vigente al momento dell’emanazione del D.P.P. n. 6/2025, demandava l’attuazione tramite regolamento di specifiche direttive europee (2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE), ma non della direttiva (UE) 2024/1275.
Il Tribunale qualifica il rinvio contenuto nella norma provinciale come “statico”, perché riferito puntualmente a numero e anno delle direttive, senza formule di aggiornamento automatico.
Di conseguenza, dando attuazione alla nuova EPBD senza un’esplicita previsione legislativa, la Giunta avrebbe travalicato l’ambito oggettivo del proprio potere regolamentare, in violazione del principio di legalità.
La successiva modifica della legge provinciale, che ha incluso espressamente la direttiva 2024/1275 tra quelle da attuare, non sana, secondo il Collegio, l’illegittimità del regolamento già adottato.
Gradualità, proporzionalità e fattibilità tecnico-economica
Nel merito, il TAR ricostruisce la sequenza prevista dalla direttiva: definizione del quadro metodologico comparativo da parte della Commissione, individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi, fissazione dei requisiti minimi coerenti e predisposizione del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
Al momento dell’adozione del regolamento provinciale, tali passaggi non risultavano ancora completati. Questo, precisa il Tribunale, non impedisce in assoluto un intervento locale, ma impone il rispetto dei principi di gradualità, ragionevolezza e proporzionalità.
Per gli edifici esistenti, la direttiva limita l’applicazione dei requisiti minimi ai casi di “ristrutturazioni importanti” e solo “per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile”. L’obbligo introdotto dalla Provincia operava invece anche per la semplice sostituzione dell’impianto, senza alcuna modulazione.
Difetto di istruttoria e impatto sulle soluzioni impiantistiche
Un ulteriore profilo decisivo riguarda il difetto di istruttoria.
Le relazioni tecniche depositate in giudizio hanno evidenziato criticità di fattibilità, ad esempio per appartamenti termoautonomi in condominio, rispetto alle alternative previste (30% rinnovabili, -25% consumi, pompa di calore o teleriscaldamento).
Secondo il Collegio, la Provincia non avrebbe svolto un’analisi preliminare adeguata né opposto specifiche difese tecniche in giudizio.
Quanto al principio di neutralità tecnologica, la sentenza chiarisce che la transizione energetica non è neutra per definizione. Tuttavia, l’innalzamento repentino delle soglie richieste, senza gradualità né valutazione tecnico-economica, può determinare effetti selettivi sulle tecnologie ammissibili, configurando un ulteriore indice di eccesso di potere.
Esito del giudizio
Alla luce di queste considerazioni, il TAR accoglie il ricorso e annulla i commi 3, lett. d), e 7 dell’art. 4 del D.P.P. n. 6/2025.
La Provincia autonoma di Bolzano è inoltre condannata al pagamento delle spese di lite: 3.000 euro a favore della ricorrente e 3.000 euro, in solido, alle parti intervenute ad adiuvandum, oltre agli accessori di legge.
La decisione del Tar Bolzano sui requisiti EPBD rappresenta quindi un passaggio rilevante nel percorso di recepimento della nuova direttiva europea, riaffermando il ruolo centrale della base legislativa, dell’analisi tecnico-economica e della gradualità nell’introduzione di nuovi standard energetici in edilizia.



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