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Transizione 5.0, MIMIT: entro domani le imprese devono scegliere tra i 2 crediti d’imposta

Il MIMIT definisce scadenze e procedure per scegliere tra i due incentivi, con controlli GSE e termini perentori per rinunce e integrazioni.

Transizione 5.0, MIMIT: entro domani le imprese devono scegliere tra i 2 crediti d’imposta
Credito d’imposta Transizione 5.0: scade la scelta

Scade la scelta del credito d’imposta: cosa cambia per le imprese

In una comunicazione pubblicata ieri, il MIMIT stabilisce che  il credito d’imposta Transizione 5.0 sarà regolato con nuove modalità operative che impongono alle imprese di scegliere una sola agevolazione per i medesimi beni.

Il divieto di cumulo sancito dal DL 175/2025 impone l’opzione entro il 27 novembre 2025, mentre il GSE effettua controlli e gestisce integrazioni documentali fino al 6 dicembre. Le imprese che hanno presentato due richieste devono rinunciare a un incentivo tramite DSAN, entro cinque giorni dalla comunicazione ricevuta. Il decreto conferma inoltre termini perentori e annullamenti in caso di mancanza dei requisiti tecnici.

Divieto di cumulo: scelte obbligatorie entro il 27 novembre 2025

Il MIMIT ribadisce che il DL 175/2025, art. 1 comma 2, vieta il cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e il credito d’imposta 4.0 per gli stessi beni agevolabili. Le imprese che hanno presentato entrambe le domande devono quindi esercitare l’opzione entro il 27 novembre 2025, utilizzando la procedura telematica.

L’avviso ministeriale richiama inoltre le disposizioni del DL 19/2024 e della L. 178/2020, con cui sono disciplinati i due incentivi. Il MIMIT segnala che le domande trasmesse dal 7 al 27 novembre possono essere integrate su richiesta del GSE, purché entro la scadenza tassativa del 6 dicembre 2025.

Le modalità valgono anche per chi ha già comunicato il completamento dell’investimento: in questi casi, l’impresa deve rinunciare formalmente al credito non utilizzato entro cinque giorni dalla PEC del GSE.

Procedura GSE DSAN: PEC, firma digitale e tempi perentori

Per gestire correttamente il divieto di cumulo dei crediti, il GSE trasmette alle imprese interessate una PEC contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN).

Il beneficiario deve compilare, firmare digitalmente e inviare il documento entro i tempi stabiliti. La procedura stabilisce che il mancato invio comporti la decadenza dell’agevolazione non scelta.

Il MIMIT chiarisce che la comunicazione riguarda sia le imprese con doppia domanda sia quelle che hanno già notificato il completamento dell’investimento. In entrambi i casi, il GSE provvede allo svincolo immediato delle somme prenotate una volta ricevuta la rinuncia. La procedura DSAN diventa quindi un passaggio obbligatorio per accedere al beneficio selezionato o per evitare contestazioni successive.

I Controlli GSE sul credito d’imposta per la Transizione 5.0

Il GSE applica i controlli previsti dal DL 175/2025 integrato all’art. 38 del DL 19/2024. Le verifiche riguardano la documentazione tecnica, i requisiti di ammissibilità e la riduzione dei consumi energetici, requisito essenziale del credito d’imposta Transizione 5.0. Se dai controlli emergono irregolarità, il GSE può adottare provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito, informando l’Agenzia delle Entrate per la decadenza o il recupero degli importi, con interessi e sanzioni.

Per le imprese che optano per il credito d’imposta Transizione 5.0, il decreto prevede una tutela: in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, resta possibile accedere al credito d’imposta 4.0, purché nei limiti delle risorse disponibili. Questa possibilità garantisce continuità agli investimenti in beni strumentali, pur confermando il rispetto delle scadenze e degli obblighi procedurali.

Credito d’imposta per la Transizione 5.0: domande possibili anche con le risorse esaurite

Il MIMIT ricorda che le risorse del credito d’imposta Transizione 5.0 risultano esaurite dopo il decreto direttoriale del 7 novembre, ma il legislatore ha consentito di presentare comunque nuove domande entro il 27 novembre, in vista di possibili ulteriori disponibilità.

Le richieste devono essere complete e leggibili: se il GSE rileva dati mancanti o documenti non corretti, la richiesta può essere integrata entro la scadenza inderogabile del 6 dicembre 2025. La gestione delle prenotazioni e delle successive integrazioni diventa quindi parte essenziale dell’accesso all’incentivo. Per le imprese che hanno già caricato due domande, la rinuncia a uno dei due crediti deve avvenire sempre tramite DSAN, inviato in modalità telematica e secondo i criteri di tempestività previsti dal MIMIT.

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About Author / Alessandro Petrone

Giornalista da oltre 20 anni, nel corso della sua carriera si è occupato di politica, economia, attualità e costume. È stato Caporedattore e Direttore Responsabile per una Casa Editrice che pubblica magazine generalisti in Italia, Germania, USA e Cina. Ha scritto e collaborato con aziende e media che si occupano di automotive, con particolare attenzione ai temi della mobilità sostenibile. Si è avvicinato al mondo dell’energia lavorando come ufficio stampa per multinazionali del settore. Da allora, si occupa assiduamente di temi legati alla transizione energetica, soprattutto nel settore automotive, e alle energie rinnovabili, scrivendo per La Repubblica, AdnKronos, 9 Colonne, The Post International. È altresì appassionato di tecnologia, informatica, fotografia e cucina con un passato da attivista LGBTQIA+.