Rassegna e analisi degli ultimi provvedimenti in materia di energie rinnovabili

L’ordine di non effettuare l’intervento è legittimo se la PAS non è stata presentata telematicamente via SUAP
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di Agrimetano Sud Società Agricola contro la sentenza del Tar Campania. Questa aveva respinto l’azione legale della società contro i provvedimenti del Comune di Baia e Latina, che aveva negato la realizzazione di un impianto di biometano con una capacità di circa 500 Smc/ora. La società ricorrente aveva contestato la legittimità dei divieti comunali, chiedendo l’annullamento per poter procedere con la realizzazione dell’impianto. Sosteneva la validità della PAS e l’assenza di motivi adeguati a giustificare le decisioni del Comune.
Con sentenza pubblicata il 29 dicembre, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar, ritenendo che la PAS presentata nel 2021 fosse inefficace. Essa era stata inoltrata in modo non conforme alle normative del portale telematico obbligatorio e le opere non erano state completate entro il termine di tre anni stabilito dalla legge.
È stato inoltre notato che il provvedimento negativo adottato il 18 settembre 2024 non era stato impugnato in tempo, diventando definitivo e rendendo inefficaci le contestazioni sugli atti successivi meramente confermativi emanati dal Comune.
Net zero definiti i criteri per l’accesso agli incentivi
La Commissione europea ha messo a punto un quadro di riferimento per l’applicazione degli incentivi destinati all’acquisto dei prodotti finali previsti dal regolamento (UE) 2024/1735, conosciuto come Net-Zero Industry Act. Le indicazioni sono contenute nella comunicazione C/2026/123, pubblicata il 7 gennaio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e riguardano le modalità di attuazione dell’articolo 28 del regolamento, che regola gli strumenti di sostegno alternativi alle aste e agli appalti pubblici.
Il documento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche industriali europee per le tecnologie pulite.
La comunicazione si concentra sul tema delle condizioni necessarie per garantire la sostenibilità e la resilienza dei prodotti net-zero che possono beneficiare degli incentivi. È in questo contesto che agli Stati membri sono offerte due opzioni operative: rendere l’accesso agli incentivi vincolato al rispetto di specifici requisiti di sostenibilità e resilienza, oppure offrire un vantaggio economico extra per quei prodotti che dimostrano un contributo particolarmente significativo in quest’area.
In particolare, la valutazione circa la resilienza deve tenere conto del livello di dipendenza dell’Unione dalle forniture provenienti da paesi terzi, specialmente quando una singola fonte extra-Ue rappresenta oltre la metà dell’approvvigionamento totale di una certa tecnologia net-zero.
La Commissione chiarisce poi che le linee guida hanno carattere interpretativo e non vincolante e non incidono sulla disciplina degli aiuti di Stato né sul principio di sussidiarietà. I regimi di incentivazione collegati all’articolo 28 devono rispettare tre condizioni: generare un vantaggio concreto per cittadini, imprese o utenti finali; essere stati introdotti o modificati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ossia dopo il 30 dicembre 2025; e promuovere l’acquisto di prodotti finali relativi alle tecnologie net-zero elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione.
Secondo l’esecutivo europeo, peraltro, il sostegno può riguardare esclusivamente l’acquisto del prodotto finale, escludendo le fasi successive di installazione, utilizzo o esercizio. Di conseguenza, l’articolo 28 ammette solo contributi in conto capitale e non meccanismi legati alla produzione energetica, come quelli basati sul sostegno diretto dei prezzi.
Impianti Fer, il Piemonte avvia le zone di accelerazione puntando su aree già urbanizzate
La Regione Piemonte ha avviato il percorso per individuare le cosiddette “zone di accelerazione”, aree nelle quali l’installazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili potrà beneficiare di procedure più rapide e semplificate. L’impostazione della Giunta regionale privilegia in modo esplicito gli spazi già antropizzati o compromessi, riducendo così l’impatto su suolo naturale e agricolo.
Tra le aree considerate prioritarie rientrano i poli industriali, i siti contaminati da sottoporre a bonifica e le discariche, contesti nei quali la realizzazione di impianti Fer è ritenuta maggiormente compatibile sotto il profilo ambientale e territoriale. L’obiettivo è concentrare lo sviluppo delle rinnovabili in luoghi già trasformati, limitando il consumo di nuovo territorio e favorendo il riuso di superfici degradate.
Un primo passo formale è stato compiuto il 22 dicembre, quando la Giunta ha approvato, con la delibera n. 34-2071, la relazione tecnica preliminare e il rapporto preliminare ambientale. Questi documenti segnano l’avvio della fase di definizione della Valutazione ambientale strategica del Piano regionale per l’individuazione delle aree idonee.
Con questa iniziativa, il Piemonte si inserisce nel quadro nazionale di accelerazione delle rinnovabili, cercando di coniugare gli obiettivi energetici con la tutela del territorio e del paesaggio.
Aree agricole e rinnovabili: il Consiglio di Stato chiarisce la portata della PAS in area idonea
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato contro il provvedimento con cui il Comune di Montecalvo Irpino aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di biometano da 500 mc/h destinato al recupero di scarti e sottoprodotti agricoli. Al centro della decisione vi è il principio secondo cui il D.Lgs. 199/2021, pur favorendo la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, non consente di derogare integralmente alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nelle aree agricole.
Nel maggio 2024, nell’ambito della Procedura abilitativa semplificata (Pas), l’amministrazione comunale aveva concluso negativamente la conferenza di servizi, evidenziando due criticità principali. Da un lato, il Piano urbanistico comunale non prevede la realizzazione di impianti di biometano in zona agricola, consentendo solo interventi strettamente connessi alle attività agro-silvo-pastorali. Dall’altro, il progetto presentato superava ampiamente i limiti edificatori: a fronte di una superficie massima realizzabile di 540 mq, l’impianto ne prevedeva oltre 18.000.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la compatibilità urbanistica resta un presupposto essenziale anche per gli impianti autorizzati tramite Pas. Le norme nazionali possono superare i vincoli di azzonamento contrari, ma non eliminano il rispetto degli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano le aree agricole.
Decreto Transizione 5.0: via libera definitivo alle nuove regole sulle aree idonee
Il decreto-legge 175/2025, conosciuto come decreto Transizione 5.0, ha raggiunto la sua versione definitiva dopo l’esame del Parlamento. La Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge il 13 gennaio, dando il voto di fiducia al testo che era stato già approvato dal Senato l’8 gennaio, anch’esso con voto di fiducia. Considerando che la scadenza per la conversione è fissata al 21 gennaio, non sono più possibili ulteriori modifiche al contenuto del decreto.
Oltre a prevedere le misure per il credito d’imposta Transizione 5.0, il provvedimento introduce cambiamenti significativi nella normativa sulle aree idonee alla produzione di energia da fonti rinnovabili, modificando alcune parti del Testo unico Fer (D.Lgs. 190/2024).
Il decreto introduce inoltre un nuovo articolo 11-bis, che riduce l’elenco delle aree automaticamente considerate idonee (“ope legis”). Restano tali, per tutte le tecnologie, solo le aree già compromesse o a uso infrastrutturale, come bonifiche, cave abbandonate, discariche, vie di trasporto e beni demaniali. Per quanto riguarda il fotovoltaico, vengono aggiunte le zone interne o vicine a impianti industriali e quelle adiacenti alle autostrade, ma con condizioni più restrittive rispetto al passato. È confermato inoltre il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli, salvo i progetti di agrivoltaico con pannelli “adeguatamente sollevati” dal suolo.
Una delle novità principali introdotte dal Senato riguarda la disciplina transitoria: le nuove regole non si applicano ai procedimenti già avviati entro il 22 novembre 2025, comprese le procedure ambientali, a condizione che la documentazione sia completa. In questi casi continuerà a valere la normativa precedente.
Per quanto riguarda la cosiddetta “Solar Belt”, è stato eliminato l’obbligo dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per gli impianti industriali, ampliando così il numero di situazioni ammesse. Tuttavia, il decreto chiarisce che le attività agricole e gli impianti a fonti rinnovabili non possono essere considerati aree idonee essi stessi, per evitare distorsioni normative (“effetto loop”).
L’agrivoltaico viene finalmente inserito nel Testo unico Fer con una definizione precisa, ma accompagnata da requisiti molto rigidi: sarà necessaria una dichiarazione tecnica (asseverazione) che attesti il mantenimento di almeno l’80% della produzione agricola originaria, con controlli effettuati dai Comuni e sanzioni in caso di mancato rispetto. Tuttavia, persistono incertezze sui parametri di valutazione, difficili da definire in anticipo.












