Rassegna e analisi degli ultimi provvedimenti in materia di energie rinnovabili, dalle sentenze della giustizia amministrativa alle novità regionali.

Sardegna, nuove regole per la VIA nel procedimento di autorizzazione unica
La Giunta regionale della Sardegna ha approvato un aggiornamento delle linee guida sull’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (pdf), introducendo una disciplina più puntuale dello svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all’interno del procedimento autorizzativo unico.
L’intervento recepisce le disposizioni del decreto legislativo n. 190/2024, noto come Testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili, come modificato dal successivo decreto correttivo n. 178/2025. In particolare, è stato adottato un documento tecnico, allegato alla deliberazione, che stabilisce modalità operative, fasi procedurali e tempistiche della VIA di competenza regionale quando questa rientra nell’autorizzazione unica.
Viene così ribadito il principio dell’integrazione procedurale, secondo il quale la conclusione positiva della conferenza di servizi consente il rilascio di un unico provvedimento comprensivo anche della valutazione ambientale.
La delibera affida inoltre alle direzioni generali competenti il compito di definire, entro 120 giorni, criteri specifici per valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione di più impianti analoghi nello stesso ambito territoriale.
Decreto Fer Z, risultati delle consultazioni attesi in primavera: opportunità e criticità del nuovo modello
Le consultazioni sul decreto Fer Z, destinato dal 2026 ad affiancare il Fer X come strumento di supporto agli investimenti in nuova capacità rinnovabile, sono state avviate nel novembre scorso. La pubblicazione degli esiti è attesa per la primavera. Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 199/2021 e introduce un modello di incentivazione profondamente innovativo rispetto ai meccanismi finora adottati.
Il fulcro del Fer Z è il passaggio da un sistema di supporto centralizzato e legato al singolo impianto a uno schema decentralizzato, basato su contratti disaccoppiati dagli asset fisici. In questo contesto, gli incentivi non sono più riconosciuti sulla produzione elettrica di specifici siti, ma su profili di generazione aggregati riferiti a più impianti, consentendo agli operatori una maggiore libertà nella scelta del mix tecnologico, che può includere fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo.
Secondo le stime del Mase, per raggiungere l’obiettivo di 5 GW di potenza incentivata con profilo baseload sarebbe necessario installare circa 20 GW di capacità nominale. Il Fer Z dovrà quindi operare in parallelo con il Fer X, risultando però più complesso e caratterizzato da una maggiore esposizione ai rischi tecnici e finanziari.
Dalle osservazioni emerse durante la consultazione, pur condividendo l’impostazione generale del meccanismo come possibile modello di lungo periodo, vengono evidenziate diverse criticità operative. In particolare, la scelta di avviare il sistema con un unico profilo contrattuale baseload viene ritenuta poco rappresentativa della struttura del parco rinnovabile nazionale, dominato da impianti fotovoltaici con produzione fortemente stagionale e concentrata nelle ore diurne. Ciò espone gli operatori a rischi di sbilanciamento difficilmente gestibili, anche con l’uso di sistemi di accumulo, che presentano limiti sul piano stagionale.
Ulteriori osservazioni riguardano il ruolo dello storage, la neutralità tecnologica del meccanismo, le tempistiche delle procedure competitive e i criteri di selezione delle offerte, con richieste di maggiore flessibilità e coerenza sistemica. Nel complesso, il Fer Z viene valutato come uno strumento promettente ma ancora bisognoso di affinamenti regolatori per garantire efficacia, partecipazione e bancabilità, anche in considerazione dei possibili tempi di approvazione a livello europeo.
Ppa, Bruxelles prepara una nuova raccomandazione per rilanciare il mercato europeo
Nonostante i progressi normativi già compiuti a livello europeo, il mercato dei Power Purchase Agreement (Ppa) da fonti rinnovabili continua a esprimere solo una parte del proprio potenziale. È questa la valutazione che ha spinto la Commissione europea ad avviare una nuova consultazione pubblica, aperta fino al 20 febbraio, finalizzata alla predisposizione di una seconda raccomandazione rivolta agli Stati membri.
Sia la direttiva sulle energie rinnovabili del 2023 sia il regolamento sul nuovo assetto del mercato elettrico del 2024 puntano a favorire la diffusione dei Ppa, affidando alla Commissione il compito di individuare e rimuovere gli ostacoli ancora esistenti. Secondo dati di settore, nel 2024 nella Ue sono stati siglati quasi 300 Ppa, che hanno sostenuto la realizzazione di circa 14 GW di nuova capacità rinnovabile, mentre i contratti transfrontalieri restano marginali.
La nuova raccomandazione, attesa per il secondo trimestre del 2026, analizzerà barriere autorizzative, limiti normativi ai contratti diretti, difficoltà di accesso agli strumenti finanziari, scarsa trasparenza dei mercati, bassa standardizzazione contrattuale e criticità legate all’evoluzione dei prezzi elettrici, inclusa la crescente frequenza di ore a prezzo nullo o negativo.
TAR Venezia e TU FER: regime transitorio e criteri per le aree idonee ope legis
Con la sentenza n. 167 del 22 gennaio 2026, il TAR Venezia ha offerto importanti chiarimenti interpretativi sul regime transitorio del Testo Unico FER e sulla nozione di area idonea ope legis. Il giudice amministrativo ha riconosciuto l’ultrattività dell’intero assetto normativo previgente, richiamando l’art. 1, comma 3, del d.lgs. 190/2024, e ha stabilito che le procedure avviate prima del 30 dicembre 2024 continuano a essere regolate dalle disposizioni anteriori. Ne deriva che una PAS per un impianto fotovoltaico di potenza superiore alle nuove soglie resta ammissibile anche se, al momento dell’entrata in vigore del TU FER, la verifica di completezza documentale non era ancora conclusa.
La sentenza chiarisce inoltre che, ai fini dell’individuazione delle aree idonee, il concetto di “stabilimento” va inteso come complesso produttivo unitario, prescindendo dalla collocazione dei singoli impianti. Anche in presenza di aree agricole di pregio, non è legittimo fondare il diniego su un richiamo automatico al dissenso paesaggistico.
Il Testo Unico FER come strumento per superare la saturazione territoriale
La piena attuazione del d.lgs. 190/2024 crea le condizioni affinché le criticità legate alla saturazione di impianti FER in alcune aree territoriali non si ripresentino. Tale affermazione è stata resa dal rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel corso della risposta a un’interrogazione parlamentare in Commissione Ambiente della Camera.
In precedenza era stato evidenziato come il bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti sia spesso operato da soggetti istituzionali più vicini ai territori; in questa prospettiva sono state richiamate le disposizioni sull’effetto cumulo introdotte dal Testo unico sulle rinnovabili, d.lgs. 190/2024, e dal successivo decreto correttivo, d.lgs. 178/2025, compresa la scelta di attribuire alle Regioni la disciplina di dettaglio.
Una scelta che risponde non solo a esigenze di costituzionalità, ma anche all’obiettivo di affidare la corretta localizzazione degli impianti a soggetti maggiormente prossimi ai contesti territoriali interessati.
Artato frazionamento: il Consiglio di Stato precisa i limiti del requisito oggettivo
Accogliendo l’appello proposto da un operatore del settore delle rinnovabili, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9961/2025, ha annullato la decisione del GSE di rideterminare la tariffa incentivante a seguito della riqualificazione della potenza dell’impianto.
Secondo il giudice amministrativo, non ricorrevano gli elementi del frazionamento artificioso, in quanto mancava il presupposto oggettivo. È stato infatti accertato che gli impianti insistevano su particelle catastali non contigue, in coerenza con i parametri previsti dalle procedure operative del GSE, circostanza ritenuta determinante per escludere l’applicazione della normativa anti-frazionamento.












