
Il click day per l’acquisto di un’auto elettrica ormai è passato. Anche la seconda tranche è stata velocissima, a significare che per gli italiani l’acquisto di una BEV non è un ostacolo. Ma è il prezzo che fa la differenza. Online si trovano diverse discussioni sulla possibilità di rivendere l’auto elettrica appena acquistata. Motivo? Molto probabilmente la speculazione.
Infatti, a seconda del proprio ISEE si è ricevuto uno sconto di 9 o 11mila euro sull’acquisto. E tra le migliaia di utenti che hanno avuto accesso allo sconto, è possibile, che qualcuno abbia pensato di rivenderla subito dopo, intascando qualche migliaia di euro. In realtà, l’Ecobonus conteneva al suo interno una regola fondamentale: il divieto di rivendita dell’auto elettrica prima di 24 mesi.
Divieto rivendita auto elettrica 24 mesi
Una misura introdotta proprio per evitare che l’agevolazione statale diventasse un modo per guadagnare soldi in modo facile, ed improprio. Il Decreto interministeriale 8 agosto 2025 vieta la rivendita prima dei 24 mesi, come espressamente scritto nell’Art. 15, comma 2, lett. b): revoca in caso di cessione a terzi del veicolo prima del termine.
E chiarisce il concetto anche una FAQ ministeriale, che dice: “Per beneficiare del bonus, l’acquirente (sia per veicoli M1 che N1 e N2) è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo incentivato per almeno 24 mesi. L’alienazione o il trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo prima di tale termine non è consentita e, in caso di violazione, sarà l’acquirente a dover restituire l’incentivo percepito“.
Chi sbaglia deve restituire i soldi
E’ bene tenere a mente, quanto viene spiegato dalla normativa, perché se l’utente decidesse di rivendere l’auto comprata prima dei due anni, il Ministero potrebbe rivalersi chiedendo indietro i 9mila euro o gli 11mila ricevuti con l’Ecobonus. Ed il divieto, ovviamente, è valido anche se a comprare è stata una microimpresa. In questo caso la cifra da restituire è anche più alta: 20.000 da restituire allo Stato.
Noleggio e comodato d’uso
L’auto deve rimanere di proprietà della persona che ha ricevuto il bonus. Questo è un dato di fatto, per cui la BEV non può essere usata per fini diversi da quelli personali. Però la norma non disciplina che l’auto non possa essere prestata ad una terza persona, data cioè in comodato d’uso, a patto che la proprietà non venga modificata, e che non ci sia lucro dietro questa azione. Caso diverso è il noleggio del veicolo, perché in questo caso si userebbe per una finalità economica e commerciale, quindi si configurerebbe un’irregolarità.












