Prima applicazione dell’atto delegato sul packaging: esclusi film estensibili e reggette dai target più stringenti.

Cambia il quadro del riuso degli imballaggi per pallet
La Commissione europea ha adottato oggi un atto delegato che esenta dall’obbligo del 100% di riuso gli imballaggi con film estensibili e reggette utilizzati per stabilizzare le merci sui pallet previsto per alcune tipologie di trasporto.
La misura riguarda in particolare le operazioni interne alle aziende, tra imprese collegate o partner e tra operatori economici nello stesso Stato membro.
L’esenzione si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Il regolamento introduce, a partire dal 1° gennaio 2030, target stringenti di riutilizzo per specifici formati di imballaggio. La decisione odierna rappresenta la prima applicazione di un atto delegato previsto dalla nuova disciplina.
Cosa prevedeva l’articolo 29 del Regolamento (UE) 2025/40?
L’articolo 29 del regolamento stabilisce due livelli di obblighi. Da un lato, un obiettivo generale: almeno il 40% degli imballaggi per il trasporto utilizzati in un anno deve essere costituito da imballaggi riutilizzabili inseriti in un sistema di riuso. Dall’altro, per specifici flussi logistici, è previsto un obbligo più stringente.
In particolare, per i trasporti tra siti della stessa impresa, tra imprese collegate o partner nell’Unione e per le consegne tra operatori economici nello stesso Stato membro, l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, imponeva il 100% di riutilizzo dei formati interessati.
Tra i formati inclusi figurano pallet, cassette pieghevoli in plastica, casse, vassoi, container intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti, taniche e anche i film di avvolgimento e le reggette per la stabilizzazione delle merci. Proprio su questi ultimi interviene ora l’esenzione.
Il 100% di riutilizzo ha costi troppo elevati
Secondo quanto riportato nella decisione delegata della Commissione, l’uso esclusivo di film e reggette riutilizzabili per tutte le operazioni contemplate dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 29 può comportare costi di adattamento sproporzionati per gli operatori economici.
Le evidenze raccolte indicano che la transizione al 100% di riutilizzo richiederebbe investimenti elevati per la riprogettazione delle linee di confezionamento.
Sarebbero necessari nuovi macchinari automatizzati per il riuso, sistemi informatici dedicati e formazione del personale. Tali soluzioni, allo stato attuale, non risultano ancora sufficientemente sviluppate per un’adozione generalizzata.
La Commissione evidenzia anche il rischio di interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Per questo ha ritenuto necessario esentare gli operatori che utilizzano film e reggette per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti sui pallet durante il trasporto dall’obbligo del 100% di riutilizzo.
Quante imprese sono coinvolte?
I dati richiamati dalla Commissione fanno riferimento a circa 600.000 imprese operanti come fornitori logistici nell’UE, secondo le statistiche Eurostat. Per queste imprese, l’adeguamento alle prescrizioni più rigide era stato stimato in circa 610 milioni di euro complessivi.
I costi riguardavano l’adeguamento delle linee di imballaggio, l’eventuale mantenimento di linee duali (riutilizzabile e non riutilizzabile), l’acquisto di macchinari automatizzati per l’avvolgimento dei pallet, sistemi IT e programmi di formazione.
Considerando che film estensibili e reggette sono utilizzati in modo diffuso anche nel settore manifatturiero, il numero di imprese potenzialmente interessate avrebbe potuto crescere ulteriormente. L’esenzione riduce dunque l’impatto immediato sulle aziende coinvolte nel riciclo degli imballaggi pellet, lasciando invariato l’obiettivo generale del 40%.
Cosa cambia per il riuso degli imballaggi di pallet?
L’esenzione riguarda esclusivamente l’obbligo del 100% di riutilizzo previsto dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 29. Non viene meno il target complessivo del 40% di imballaggi riutilizzabili su base annuale.
In pratica, film estensibili e reggette per pallet non saranno più soggetti all’obbligo di riuso totale nei flussi interni e nazionali indicati dal regolamento. Gli operatori potranno quindi continuare a utilizzare soluzioni non riutilizzabili per tali componenti, purché rispettino l’obiettivo aggregato.
Per il settore del riuso degli imballaggi di pallet, questo significa una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi logistici. Le imprese potranno modulare le proprie strategie di riuso e riciclo in base alla fattibilità tecnica ed economica, senza dover sostenere investimenti immediati per la sostituzione totale dei sistemi attuali.
I prossimi passaggi normativi
La decisione entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta della prima applicazione concreta dei poteri delegati previsti dal regolamento.
La Commissione aveva aperto il testo alla consultazione pubblica tra il 10 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026, in linea con le procedure decisionali dell’UE. Il provvedimento costituisce un precedente rilevante per eventuali future esenzioni settoriali.
Per gli operatori della logistica e per le imprese attive nel riciclo degli imballaggi per pallet, sarà ora essenziale monitorare l’evoluzione attuativa del regolamento, anche alla luce delle scadenze del 2030.












