Terminato l’esame di Camera e Senato dello schema di D. Lgs. recante con disposizioni integrative e correttive al Testo Unico delle Rinnovabili. Il provvedimento torna al Governo con una serie di osservazioni e alcune condizioni.

Il Correttivo TU FER torna al Consiglio dei Ministri
Il Correttivo del TU FER, il Testo Unico sui regimi amministrativi delle rinnovabili, è pronto a tornare in Consiglio dei Ministri dopo aver incassato il via libera parlamentare. Il 12 novembre 2025, infatti, Camera e Senato hanno espresso parere favorevole sulle modifiche al Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ripassando la palla a Palazzo Chigi. Ma non prima di aver stilato una serie di osservazioni e, nel caso di Montecitorio, anche alcune condizioni essenziali all’approvazione.
Quello che emerge nel complesso sono una serie di preoccupazioni e non solo legate al testo. I parlamentari hanno dovuto, infatti, accelerare i lavori nonostante il termine originario per la consegna dei pareri fosse stato fisato per il 20 novembre. Perché questa fretta? Perché il Governo intende emanare il decreto entro la metà di questo mese per motivi legati alla rendicontazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). E vale la pena ricordare che lo schema non ha ancora incassato né l’intesa della Conferenza unificata né il parere del Consiglio di Stato.
Il parere favorevole della Camera
Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) hanno espresso parere favorevole ma subordinato all’accettazione di alcune di condizioni. A partire dalla richiesta di modifica di una serie di definizioni, in particolare quella di “avvio della realizzazione degli interventi”. Il testo uscito dal Cdm ha stabilito che in intervento è considerato “avviato” solo in seguito ad un impegno legale che non permetta all’investitore di tornare sui suo passi; un vincolo bollato dai deputati come poco chiaro e in grado di generare contenziosi.
I parlamentari sono intervenuti anche sulla definizione di Progetto Unico ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo applicabile, hanno chiesto di rendere più chiaro e specifico il tipo di accordo privato atto a dimostrare di avere la disponibilità legale del terreno dove sorgerà l’impianto. E ancora: si chiede di bocciare la formulazione governativa che calcolerebbe la misure compensative dei progetti sul “valore della produzione attesa per i primi cinque anni” per mantenere invece la corresponsione per l’intera vita utile dell’impianto
Tutte le condizioni poste
| Punto della modifica | Contenuto della Condizione |
|---|---|
| Avvio Realizzazione Interventi (Art. 3) | Sopprimere la nuova definizione di “obbligazione giuridicamente vincolante” che rende un “investimento irreversibile”, perché ambigua. |
| Opere Connesse (Art. 3) | Migliorare la definizione per includere chiaramente le opere di connessione alla rete elettrica e quelle per l’immissione di biometano o idrogeno. |
| Progetto Unico (Art. 5) | Chiarire che il progetto unico debba contemplare più interventi della medesima fonte, localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. |
| PAS in Aree Idonee (Art. 7) | Prevedere che gli interventi in Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ricadenti in aree idonee o zone di accelerazione siano considerati compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi senza bisogno di ulteriori atti. |
| Titolo di Disponibilità delle Aree (Art. 7) | Sostituire la locuzione “atti negoziali con efficacia obbligatoria” con la formula più specifica “anche derivante da contratti preliminari” |
| Compensazioni (Art. 7 e 8) | Mantenere la corresponsione delle misure compensative per tutto il ciclo di vita dell’impianto, lasciando inalterate le percentuali vigenti er garantire la continuità della misura compensativa |
| Servitù (Art. 10) | Sopprimere il riferimento a “risorse” e specificare che l’articolo sulla servitù coattiva non si applica a servitù relative ad attraversamenti, interferenze o opere puntuali per la rete aerea. |
| Impianti Idroelettrici (Art. 15) | Consentire che l’aumento della volumetria per gli impianti idroelettrici esistenti in regime di attività libera non superi il 15%. |
| Sonde geotermiche (Art.18) | Integrare l’abrogazione dei commi sulla procedura abilitativa semplificata del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. |
Le osservazioni del Senato al Correttivo TU FER
Anche dal Senato è arrivato il via libera al Correttivo TU FER ma in questo caso affiancato da semplici osservazioni. L’8ª Commissione Ambiente di Palazzo Madama, oltre a chiedere la distinzione tra avvio della realizzazione degli interventi e assunzione della prima obbligazione vincolante irreversibile, ha puntato il dito sul alcune definizioni ambigue che potrebbero essere eliminate o chiarite.
I senatori chiedono anche di potenziare la piattaforma SUER affinché diventi un efficiente strumento di tracciamento dell’intero permitting, monitorando i tempi procedurali e certificando il decorso del silenzio-assenso.
Intesa con la Camera sulla necessità di sancire l’implicita compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi degli interventi in PAS se in aree idonee o di accelerazione, ma estendendo il perimetro anche all’Autorizzazione Unica. Viene suggerito inoltre di estendere da uno a due anni il termine per l’attivazione delle procedure espropriative da parte del gestore di rete e di reintrodurre il silenzio-assenso nella procedura AU, eliminando il requisito della “previa intesa regionale”.
Tra le altre osservazioni degne di interesse, la proposta di modificare la base di calcolo per le compensazioni da “produzione attesa” a “energia prodotta“, limitatamente ai primi 5 anni e di introdurre l’obbligo di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici.
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