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Trasporto della CO2, la regola tecnica in Gazzetta

Il decreto MASE del 10 ottobre 2025 definisce la regola tecnica per la progettazione, realizzazione ed esercizio delle reti per il trasporto di CO2 ai siti di stoccaggio

Trasporto della CO2, la regola tecnica in Gazzetta

Verso una filiera nazionale del CCUS

L’Italia non abbandona l’idea di creare una filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS). Nonostante i passi mossi in questa direzione, almeno a livello nazionale, siano ancora pochi, il Belpaese si sta lentamente attrezzando per valutarne la fattibilità. L’ultima azione in tal senso arriva dal nuovo decreto sul trasporto della CO2, approdato ieri nella Gazzetta Ufficiale.

L’atto, predisposto dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e della Salute, presenta la regola tecnica per la progettazione, realizzazione, collaudo e gestione delle reti di condotte. Parliamo delle infrastrutture – incluse le stazioni di pompaggio intermedie – che dovrebbero collegare il sito dove la CO2 è prodotta e raccolta alle stazioni di stoccaggio.

L’obiettivo primario dell’intervento è garantire la sicurezza, l’interconnessione e l’interoperabilità di questi sistemi, nonostante le attuali disposizioni in materia di cattura e stoccaggio geologico di CO2 contemplino per ora solo progetti sperimentali e studi di fattibilità.

Le tipologie di conduttore per il trasporto della CO2

Le disposizioni del decreto, dettagliate nell’Allegato A (pdf scaricabile in calce alla pagina), si applicano ai nuovi impianti o sistemi di trasporto, alle loro modifiche, e alle riconversioni di condotte esistenti per il trasporto del biossido di carbonio. In caso di interventi sostanziali, la regola tecnica si applica unicamente alle parti modificate, mantenendo inalterate le preesistenti condizioni di sicurezza per le sezioni originali.

In base alla regola tecnica le pipeline per il trasporto della CO2 vengono classificate in:

  • di tipo 1, che ricevono CO2 da una o più condotte e che la trasportano o ad un’altra condotta o al punto di consegna per lo stoccaggio;
  • di tipo 2, in cui rientrano sia le condotte che ricevono CO2 da uno o più punti di ingresso e che la trasportano ad una condotta di tipo 1, sia quelle che ricevono CO2 da una condotta di tipo 1 e che la trasportano ad una o più utenze industriali.

Clausola di reciproco riconoscimento

Le norme dispongono anche che le attrezzature a pressione standard di queste infrastrutture, come ad esempio valvole o filtri, debbano essere conformi al Decreto Legislativo n. 26/2016 che attua la Direttiva PED 2014/68/UE. E sebbene sia impossibile per uno Stato UE creare specificazioni di prodotto obbligatorie per quelle attrezzature fabbricate o commercializzate legalmente in un altro Stato membro dell’UE, il decreto permette di rifiutare l’immissione in commercio di prodotti stranieri che non garantiscano un livello di protezione adeguato.

Il testo, tuttavia, inserisce anche delle eccezioni: in situazioni in cui, per specifiche esigenze tecniche o di esercizio, non sia possibile rispettare le disposizioni del decreto, l’interessato può presentare una domanda motivata di deroga al Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

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