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UE: via libera ai criteri non economici nelle aste per le rinnovabili

La Commissione europea ha adottato criteri diversi dal prezzo per la prequalificazione e aggiudicazione delle aste degli stati membri dedicate alle rinnovabili. Dentro: “condotta aziendale responsabile”, “sicurezza informatica” e “contributo alla sostenibilità”

UE: via libera ai criteri non economici nelle aste per le rinnovabili
Foto di Yves Bernardi da Pixabay

La legge comunitaria per aiutare l’industria della transizione ad essere più resiliente e competitiva, conosciuta anche come Net-Zero Industry Act (NZIA), ha specificatamente richiesto nuovi criteri non tariffari per le aste rinnovabili. Criteri che in questi giorni la Commissione europea ha adottato formalmente.

Nel pacchetto di leggi secondarie presentate lo scorso venerdì 23 maggio per implementare l’NZIA, l’Esecutivo ha inserito anche il regolamento che introduce le specifiche differenti dal prezzo per le future procedure competitive nazionali.

NZIA, le prescrizioni della norma

L’articolo 26 della Legge sull’Industria a zero emissioni nette prevede che a partire dal 30 dicembre 2025  in almeno il 30% del volume FER annuo messo all’asta per Stato Membro, o in alternativa per almeno 6 GW di FER/anno per Stato Membro, vengano applicati anche criteri legati alla sostenibilità. Un campo in cui le industrie europee eccellono e che permetterebbe loro di tener testa al sottocosto offerto dai grandi gruppi stranieri.

“Aste ben progettate a supporto dello sviluppo delle energie rinnovabili sono un passo fondamentale per offrire ai produttori europei maggiori possibilità di competere sul mercato dell’UE e per raggiungere i nostri obiettivi di resilienza e decarbonizzazione”, ha commentato Dan Jørgensen, Commissario per l’energia e l’edilizia abitativa.

Criteri non di prezzo per le aste rinnovabili

Secondo il Regolamento (UE) 2024/1735, i criteri non di prezzo possono essere applicati come:

  • Criteri di pre-qualificazione: Obbligatori per alcuni aspetti specifici.
  • Criteri di aggiudicazione o una combinazione di entrambi: La scelta è lasciata alla flessibilità degli Stati Membri nella progettazione delle aste.

Gli Stati membri possono inoltre introdurre criteri non di prezzo aggiuntivi rispetto a quelli già elencati nell’Articolo 26.

Ecco i principali criteri introdotti:

Condotta Commerciale Responsabile (Responsible Business Conduct): Questo criterio deve assicurare che le attività delle aziende siano allineate con le esigenze della società e della natura. Si basa su standard internazionali (come i Principi Guida ONU, le Linee Guida OCSE e la Dichiarazione ILO) e sulla legislazione UE in materia di due diligence di sostenibilità aziendale (in particolare la Direttiva (UE) 2024/1760 e la Direttiva (UE) 2022/2464). Richiede azioni concrete e una comunicazione pubblica trasparente sugli elementi fondamentali della dovuta diligenza relativi all’asta. Sono previste esenzioni o requisiti più leggeri per persone fisiche, piccole imprese e comunità energetiche rinnovabili, specialmente per progetti con capacità inferiore a 10 MW.

Cybersicurezza: Questo criterio è cruciale per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e delle infrastrutture critiche. Richiede ai proponenti di implementare misure di gestione del rischio di cybersicurezza e di integrarle in un piano dedicato, applicabili anche ai prodotti o servizi ICT forniti dai loro subappaltatori. È richiesto un livello extra di protezione dei dati se il proponente è soggetto alla giurisdizione di un paese terzo che impone la segnalazione di vulnerabilità software/hardware alle proprie autorità prima che queste siano note. In questi casi, i dati pertinenti devono essere archiviati ed elaborati esclusivamente nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Capacità del proponente di realizzare il progetto: Questo criterio valuta la credibilità dei proponenti e delle loro offerte, garantendo che possiedano le adeguate conoscenze tecniche, l’esperienza, le capacità finanziarie ed economiche, e un piano aziendale e tecnico realistico per completare il progetto nei tempi e nel rispetto delle specifiche.

Gli Stati Membri devono considerare i costi, i rischi, la capacità del progetto, la maturità tecnologica e il grado di innovazione richiesto, per evitare requisiti eccessivi che limiterebbero la concorrenza, specialmente per i progetti più piccoli.

Contributo alla sostenibilità: Valuta la contribuzione dell’asta alla sostenibilità ambientale (andando oltre i requisiti minimi di legge, innovazione o integrazione del sistema energetico) e alla resilienza. In questo caso la definizione dei criteri è a discrezione delle autorità, purché non comprometta la competitività o rallenti la diffusione delle tecnologie.

Sicurezza dell’Approvvigionamento: il criterio mira a ridurre le dipendenze strategiche da singoli paesi terzi per le tecnologie a zero emissioni nette e i loro componenti chiave, e a potenziare la capacità produttiva dell’Unione. Le autorità devono considerare il livello di dipendenza dell’UE, la disponibilità di fonti alternative e l’impatto della scelta del criterio (pre-qualificazione o aggiudicazione). In caso di dipendenza eccessiva (un singolo paese terzo fornisce oltre il 50% o, in alcune circostanze, almeno il 40% di una tecnologia o componente), gli Stati Membri possono limitare la partecipazione o assegnare punteggi in base all’origine del prodotto finale e di specifici componenti chiave. È previsto un margine di flessibilità per le autorità in caso di dipendenza molto alta da un componente specifico, per non compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento. 

Anche per le tecnologie eoliche (onshore e offshore) ed elettrolizzatori, dove non c’è una dipendenza da un singolo paese superiore al 50% o al 40%, è richiesta una valutazione della resilienza, dato il rischio di maggiore dipendenza dalla Cina.

Sostenibilità Ambientale: è possibile introdurre criteri per le aste rinnovabili che valutino l’impatto sul clima e sull’ambiente. Ad esempio misurando l’impatto sull’acqua, l’efficienza energetica, l’impronta di carbonio, la riciclabilità o la facilità di riparazione/rigenerazione, promuovendo contributi positivi per la biodiversità.

Leggi QUI i nuovi criteri

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