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La Detrazione del Bonus barriere architettoniche è ereditaria: risponde il Fisco

Gli interventi di superamento delle barriere architettoniche negli immobili esistenti consentono una detrazione del 75% sulle spese sostenute. Ma cosa accade se il beneficiario decede?

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Non per tutti i bonus le regole sono uguali in caso di decesso del beneficiario della detrazione

(Rinnovabili.it) – Tra i bonus edilizi maggiormente opzionati negli ultimi mesi, compare senza dubbio il Bonus Barriere Architettoniche, una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Ma come nel caso di qualsiasi altra detrazione i dubbi normativi sono molto, specialmente nel caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese e della relativa trasferibilità del beneficio.

La detrazione fiscale del bonus barriere architettoniche è trasferibile?

Ricordiamo che la detrazione al 75% del Bonus Barriere architettoniche va portata in diminuzione dell’imposto dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei 4 anni successivi.

Il dubbio sull’ereditarietà dei bonus è stato trattato dalla rivista FiscoOggi, in seguito ad una domanda diretta di un lettore. Nel caso del decesso del contribuente che ha sostenuto le spese finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, la detrazione al 75%è trasferibile agli eredi? A differenza i quanto accade con gli altri bonus edilizi la risposta è negativa. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, “in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) non si trasferisce agli eredi”. La detrazione non si eredita nemmeno nel caso in cui si ceda anche l’immobile oggetto di intervento, dato che sarà sempre e solo colui che ha sostenuto le spese a beneficiare delle quote di detrazione non utilizzate.

Cosa accade per gli altri bonus edilizi?

Le cose cambiano invece per alcuni degli altri bonus edilizi. Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/2022, nel caso del bonus ristrutturazione per esempio, la detrazione “si trasmette purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione”. A differenza del Bonus Barriere Architettoniche dunque, il beneficio fiscale si lega all’immobile e non alla persona che ne sostiene le spese. Se il recupero delle rate residue del bonus al 75% si ferma con il decesso di colui che ha sostenuto le spese, nel caso del Bonus ristrutturazione invece la detrazione passerà a colui, o coloro, che ereditano l’immobile. “Questo vale anche se l’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori non è stata acquisita per successione, ma era già presente nel patrimonio dell’erede, il quale, in quanto proprietario dell’immobile, ha comunque un vincolo giuridico con lo stesso che gli consente di beneficiare dell’agevolazione”.