Se si eseguono interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche sullo spazio esterno comune a due diversi edifici, l'ammontare massimo di spesa sarà dimezzato? Al quesito risponde direttamente il Fisco

Nonostante sia stato decisamente depotenziato nel corso del tempo, il Bonus Barriere architettoniche 75% è ancora oggi una delle detrazioni fiscali per l’edilizia con l’aliquota più elevata. Spesso però basta un cavillo burocratico o un’interpretazione scorretta di un articolo della norma, per rischiare di perdere l’incentivo.
E’ il motivo che ha spinto due contribuenti a rivolgersi all’agenzia delle Entrate, per chiarire definitivamente come calcolare l’incentivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nel caso di due immobili separatamente accatastate, ma che condividono lo stesso ingresso carrabile e pedonabile.
Quali sono i limiti di spesa del Bonus Barriere architettoniche?
I lavori effettuati da questo contribuente hanno coinvolto le parti esterne dei due fabbricati, realizzando un percorso privo di barriere ed un sistema di automazione degli impianti di apertura e chiusura dei canelli. Come già sottolineato, nonostante i due edifici risultano catastalmente separati, l’accesso è in comune così come gli spazi esterni carrabili. La domanda dell’istante è lecita: come calcolare il limite di spesa dato che il lotto ha un unico accesso carrabile e pedonale comune ai due fabbricati?
Come sottolinea anche il Fisco la normativa a cui fare riferimento è l’articolo 119-ter del Decreto Rilancio n.34/2020.
Il testo stabilisce che le spese sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2025 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere portate in detrazione al 75% in 5 rate annuali di pari importo, su un limite massimo di spesa pari a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il caso in oggetto riguarda un edificio unifamiliare di conseguenza l’ammontare da tenere in considerazione sarà 50.000 euro.
L’ingresso in comune dimezza la detrazione?
Premesso quanto sopra l’Agenzia delle Entrate entra nel merito del quesito: come si calcola il limite di spesa per il Bonus Barriere Architettoniche 75% se i lavoro sono stati eseguiti sull’ingresso comune ai due edifici?
A far fede è l’accatastamento dei due immobili e non gli spazi esterni.
Essendo due entità distinte il limite di spesa dovrà essere calcolato moltiplicando l’ammontare massimo per ciascuna unità presente nell’edificio.
In questo caso essendo due accatastamenti, il conteggio sarà pari a 100.000 euro, ovvero 50.000 euro per le due unità.