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Limite di spesa per ristrutturazione edilizia, come calcolare il plafond di spesa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire come calcolare il limite di spesa per le ristrutturazioni in base al reddito

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Il Fisco affida alla circolare n.6/E i suoi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio in tema di detrazioni fiscali per l’edilizia, con il nuovo limite di spesa per le ristrutturazioni e le riqualificazioni. 

Un intervento che ha profondamente trasformato i Bonus Edilizi nel tentativo di aumentare la tutela delle famiglie più numerose o con reddito più basso. 

Qual è il limite massimo di detrazione per la ristrutturazione?

A disciplinare il plafond massimo di spesa per il Bonus Ristrutturazione e gli altri Bonus fiscali è l’articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla manovra 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, seguendo un meccanismo di calcolo basato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico. 

L’importo base dal quale partire per il calcolo è pari a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro; 
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. 

Per calcolare il limite di spesa per le ristrutturazioni e non solo, si deve quindi moltiplicare l’importo base per un coefficiente in base al numero di figli a carico:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  • 0,70 se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico; 
  • 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
  • 1 se sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 104 del 1992. 

Nella seguente tabella sono indicati i rispettivi massimali di spesa annui di detrazione in base ai coefficienti, al reddito ed al numero di figli a carico.

Cosa succede se le spese superano il plafond?

I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.

Attenzione, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare, “nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative”.

Di conseguenza il meccanismo non definisce la detrazione, ma l’ammontare massimo di spesa per la detrazione. All’interno delle spese ammesse a tal fine, si dovrà calcolare la percentuale per le singole detrazioni.

Scarica la Circolare n.6/E del 2025

Come calcolare la detrazione per le ristrutturazioni

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate inserisce tre interessanti esempi concreti, utili ai contribuenti per capire come calcolare i limiti di spesa per le ristrutturazioni, nel caso in cui si utilizzino più bonus edilizi.

Esempio 1

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:  

  • spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%)
  • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:  

  • spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%)
  • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell’articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). 

Il contribuente, includendo nell’ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall’imposta, può:

  • imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e detrarre 4.500 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
  • nel residuo ammontare consentito (11.900 euro – 9.000 euro = 2.900 euro), imputare una parte della spesa sostenuta per l’erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di 754 euro (2.900 euro, detrazione 26%). 

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell’articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute. Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 5.254 euro. 

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l’ammontare massimo di 11.900 euro.

Esempio 2 

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

  • spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell’1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l’anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
  • spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
  • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%). 

In tal caso, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell’articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può:

  • imputare la spesa per l’erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
  • imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro – 4.000 euro = 7.900 euro), l’intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%). 

Per le spese incluse nell’ammontare di cui all’articolo 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro. 

Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, secondo le modalità ordinarie, pari a 4.500 euro (9.000 euro, detrazione 50%).  Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 5.920 euro.

Esempio 3

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 150.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.550 euro, così suddivisi:

  • spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 60.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 6.000 euro; detrazione 50%);
  •  spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
  • spese funebri pari a 1.550 euro (detrazione 19%). 

In tal caso, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell’articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 6.800 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). 

Il contribuente, includendo nell’ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall’imposta, può:

  • imputare la rata di spesa per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e detrarre 3.000 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 6.000 euro, detrazione 50%);
  • imputare, nel residuo ammontare consentito (6.800 euro – 6.000 euro = 800 euro), una parte delle spese funebri sostenute, calcolando una detrazione teoricamente spettante pari a 152 euro (800 euro, detrazione 19%). 

Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese determinato ai sensi dell’articolo 16-ter, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute. 

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese funebri spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. Tale importo risulta pari a 100 x (240.000 – 150.000) / 120.000 = 75% della detrazione (152 euro) = 114 euro. Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 3.114 euro. 

Esempio 4 

Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e tre figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 150.000 euro e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 9.000 euro, così suddivisi:

  • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%);
  • spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 3.000 euro (detrazione 19%);
  • oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale contratti dopo il 31.12.2024 pari a 2.000 euro (detrazione 19%). 

In tal caso, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell’articolo 16-ter del TUIR, risulta pari a 8.000 euro (importo base di 8.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 1 previsto per tre figli a carico). Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del TUIR, rilevano anche gli oneri sostenuti in dipendenza di mutui contratti dopo il 31.12.2024, il contribuente può:

  • imputare la spesa per l’erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
  • imputare la spesa per gli oneri derivanti da mutui contratti dopo il 31.12.2024 e detrarre 380 euro (spesa di 2.000 euro, detrazione 19%);
  • imputare, nel residuo ammontare consentito (8.000 euro – 6.000 euro = 2.000 euro), una parte delle spese sostenute per l’istruzione per i figli, calcolando una detrazione pari a 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%). 

Si ricorda che, nel caso di specie, in cui il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, opera, altresì, la limitazione dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, e, pertanto, la detrazione per le spese di istruzione per i figli spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. Tale importo risulta pari a 100 x (240.000 – 150.000) / 120.000 = 75% della detrazione (380 euro) = 285 euro. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3-quater, del TUIR, la detrazione per le spese sostenute in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale spetta, invece, per l’intero importo ammesso in detrazione, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 1.705 euro. Si sottolinea, infine, che nel caso in cui il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale fosse stato contratto prima dell’1.1.25, tale spesa sarebbe esclusa dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all’articolo 16-ter del TUIR, e, pertanto, il contribuente potrebbe imputare al suddetto conteggio l’intera spesa sostenuta per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ferma restando l’applicazione per tale spesa dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

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About Author / Alessia Bardi

Si è laureata al Politecnico di Milano inaugurando il primo corso di Architettura Ambientale della Facoltà. L’interesse verso la sostenibilità in tutte le sue forme è poi proseguito portandola per la tesi fino in India, Uganda e Galizia. Parallelamente alla carriera di Architetto ha avuto l’opportunità di collaborare con il quotidiano Rinnovabili scrivendo proprio di ciò che più l’appassiona. Una collaborazione che dura tutt’oggi come coordinatrice delle sezioni Greenbuilding e Smart City. Portando avanti la sua passione per l’arte, l’innovazione ed il disegno ha inoltre collaborato con un team creativo realizzando una linea di gioielli stampati in 3D.