La deforestazione ha ricadute a livello globale con gravi impatti ambientali. L’ultima proposta della Commissione Europea vuole andare incontro alle richieste di semplificazione delle imprese, mantenendo fermo il principio di tutela ambientale e di uso responsabile delle materie prime che ispira l’EUDR

Tutela ambientale e uso responsabile delle materie prime
Nuove soluzioni mirate per aiutare le aziende, le parti interessate a livello mondiale, i paesi terzi e gli Stati membri a garantire un’attuazione agevole del regolamento EUDR. E’ quanto ha proposta la Commissione europea in questi giorni per ottimizzare e semplificare l’impegno comunitario nei confronti della deforestazione.
Deforestazione e degrado ambientale
Per deforestazione si intende l’abbattimento delle foreste per farne terreni per l’agricoltura, l’allevamento, la costruzione e l’estrazione mineraria.
Gli effetti della deforestazione hanno ricadute a livello globale con gravi impatti ambientali: perdita di biodiversità, alterazione del ciclo dell’acqua, degrado del suolo e della qualità dell’aria, aumento delle emissioni di CO2 e quindi contributo al riscaldamento globale.
A causa della deforestazione, ogni minuto il mondo perde l’equivalente di 18 campi da calcio di foreste tropicali primarie. Queste, secondo la definizione della FAO, sono «foreste rigenerate naturalmente di specie arboree native, dove non ci sono indicazioni chiaramente visibili di attività umana e i processi ecologici non sono disturbati».
L’Unione Europea, in quanto acquirente di materie prime che contribuiscono alla deforestazione, nel 2023 ha adottato l’EUDR (European Union Regulation on Deforestation-free Products).
Questo regolamentoche dovrebbe impedire l’ingresso o l’esportazione nel/dal mercato europeo di prodotti legati alla deforestazione e quindi non conformi ai requisiti di legalità e sostenibilità.
Il regolamento EUDR si applica alle materie prime importate dall’UE che hanno la maggiore responsabilità del degrado e della deforestazione: soia, carne bovina, olio di palma, legno, gomma, cacao e caffè.
3 punti chiave del Regolamento sulla deforestazione
L’EUDR si basa su tre punti chiave:
- due diligence – le aziende che operano nel mercato UE sono tenute a verificare che i prodotti non vengano da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020;
- tracciabilità – le aziende devono dimostrare la tracciabilità dei prodotti;
- dichiarazione di conformità – le aziende devono dichiarare che i prodotti sono conformi ai requisiti di legalità e sostenibilità.
L’intenzione dell’EUDR sarebbe quindi di ridurre il contributo dell’Europa alla deforestazione.
Gli obblighi per le grandi imprese iniziano dal 30 dicembre 2025, quelli per le micro e piccole imprese è invece differito al 30 giugno 2026. Entro il 30 giugno 2030, e poi ogni cinque anni, è prevista una revisione generale del Regolamento.
Come ulteriore facilitazione, è previsto un periodo di introduzione graduale del Regolamento e di controlli per un periodo di sei mesi, anche per adeguare i sistemi informatici delle aziende.
Le proposte di semplificazione
Nell’aprile 2025 la Commissione Europea aveva introdotto alcune semplificazioni e ridotto gli oneri amministrativi per agevolare l’attuazione del Regolamento EUDR. In sostanza, per venire incontro alle richiese delle aziende si era cercato di ridurre il numero di dichiarazioni di due diligence da presentare.
Il 21 ottobre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta per semplificare gli oneri a valle della filiera. Questa revisione, in particolare, prevede che:
- gli operatori e i commercianti a valle non dovranno più presentare dichiarazioni di dovuta diligenza;
- sarà sufficiente una sola dichiarazione di dovuta diligenza, caricata nel sistema informatico EUDR al punto di ingresso sul mercato UE, valida per l’intera catena di approvvigionamento.
Ad esempio, se un importatore presenta una dichiarazione di due diligence quando immette un prodotto nel mercato UE, gli altri trasformatori a valle non dovranno presentare una nuova dichiarazione.
Le nuove definizioni
La nuova proposta della Commissione Europea ha aggiornato le seguenti definizioni:
- operatore a valle – qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immetta sul mercato o esporti prodotti derivati da materie prime rilevanti, già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata;
- commerciante – qualsiasi soggetto della catena di approvvigionamento, diverso dall’operatore o dall’operatore a valle, che renda disponibili prodotti rilevanti sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale;
- attività commerciale – qualsiasi attività svolta ai fini della trasformazione, distribuzione (a consumatori commerciali o meno) o utilizzo dei prodotti nell’ambito dell’attività stessa dell’operatore, operatore a valle o commerciante.
Cosa cambia per operatori a valle e commercianti
Gli operatori a valle e i commercianti potranno immettere sul mercato solo prodotti di cui abbiano le necessarie informazioni.
Pertanto, dovranno raccogliere e conservare per almeno cinque anni dall’esportazione o dall’ingresso nel mercato i dati identificativi dei fornitori (nome, ragione sociale o marchio registrato, indirizzo postale ed e-mail, sito web se disponibile, geolocalizzazione) e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti.
Per lo stesso periodo, dovranno conservare i dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui hanno fornito i prodotti.
Le autorità competenti hanno il diritto a verificare la regolarità di documentazione e registri, nonché di effettuare verifiche e ispezioni a campione.
Politiche nazionali e aziendali
La prossima entrata in vigore dell’EUDR ha scatenato una corsa all’innovazione. Molti paesi produttori si stanno preparando all’entrata in vigore del Regolamento sulla deforestazione adottando misure concrete: adozione di piani nazionali, sviluppo di sistemi di tracciabilità, miglioramento della trasparenza dei dati, formazione dei piccoli agricoltori.
Alcuni governi si impegnano per rendere disponibili le informazioni alle aziende che devono rispettare il regolamento. Del resto la mancata applicazione del Regolamento compromette il soddisfacimento delle richieste del mercato nonché gli obiettivi di sostenibilità locali.
Gli Stati membri dell’UE, invece, hanno cominciato a usare i dati satellitari – come le mappe forestali del 2020 – per rilevare i casi di deforestazione e altri sistemi di monitoraggio per effettuare importazioni conformi.
Far funzionare le norme non abbassa l’ambizione
Il Regolamento sulla deforestazione è una pietra miliare della tutela ambientale che parte da un uso responsabile delle materie prime. Il Parlamento e il Consiglio devono fornire alle imprese un orientamento chiaro per evitare ogni incertezza sull’applicazione dell’EUDR. Rimetterla in discussione ne comprometterebbe la credibilità e invierebbe un segnale sbagliato ai mercati.
L’UE, infine, dovrebbe fornire alle imprese una formazione pratica e sostenere maggiormente le piccole imprese perché possano soddisfare i requisiti necessari.
«Abbiamo presentato un pacchetto che risponde alle reali sfide di attuazione. Semplifica le norme, in particolare per i piccoli agricoltori e gli operatori, mantenendo nel contempo la leadership mondiale dell’Europa nella lotta contro la deforestazione. Non si tratta di abbassare l’ambizione ma di far funzionare le norme in modo migliore e più intelligente perché è importante un’attuazione efficace», ha commentato Jessika Roswall, commissaria europea per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva.













