Rassegna e analisi degli ultimi provvedimenti in materia di energie rinnovabili.

Aree idonee: in Sardegna il Tar conferma l’indirizzo della Corte Costituzionale
La pronuncia del giudice amministrativo del 16 gennaio si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale che ha censurato diversi passaggi della legge regionale sarda sulle aree idonee, assumendo un rilievo significativo nella disciplina degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in Sardegna. Il caso trae origine dalla decisione dell’amministrazione regionale di dichiarare improcedibile una richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ritenendo sufficiente la sola presenza di un’area classificata come non idonea per interrompere il procedimento.
Tale impostazione è stata giudicata illegittima. Secondo il tribunale, infatti, la qualificazione di un’area come non idonea non può tradursi automaticamente in un divieto assoluto di realizzazione né giustificare la chiusura definitiva del procedimento autorizzativo. La non idoneità non equivale a un blocco, ma segnala piuttosto la necessità di un’istruttoria più approfondita e di una motivazione rafforzata. La decisione finale deve essere assunta nell’ambito del singolo procedimento, attraverso un bilanciamento concreto tra tutela del paesaggio, protezione ambientale e obiettivi di decarbonizzazione, evitando qualsiasi automatismo amministrativo.
Alla luce di questi principi, il giudice ha disposto la riattivazione del procedimento entro un termine definito, imponendo alla Regione di pronunciarsi nuovamente nel merito. L’orientamento adottato discende direttamente dalla declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale, ritenute in contrasto con i principi statali ed europei volti a favorire la diffusione delle energie rinnovabili. L’efficacia della sentenza costituzionale ha quindi reso illegittimo il ricorso alla norma regionale che consentiva di dichiarare improcedibili le istanze in presenza di aree non idonee.
Il tribunale, nel caso di specie, ha comunque confermato che, qualora un progetto insista su aree sia idonee sia non idonee, prevale il criterio della non idoneità. Tale prevalenza, tuttavia, non comporta l’irrealizzabilità dell’intervento, ma solo l’esclusione dalle procedure autorizzative semplificate, imponendo la prosecuzione del procedimento secondo le modalità ordinarie e con una valutazione caso per caso.
La pronuncia affronta infine il tema della normativa statale sopravvenuta sulle aree idonee, escludendone l’applicazione automatica ai procedimenti già avviati. La decisione chiarisce che non è più ammissibile arrestare i progetti sulla base di automatismi fondati esclusivamente sulla classificazione delle aree.
Aree idonee e Transizione 5.0: pubblicata la conversione del Dl in Gazzetta
La legge di conversione del decreto-legge n. 175, recante misure in materia di Transizione 5.0 e aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale insieme al testo coordinato del decreto, aggiornato sulla base delle modifiche introdotte durante l’iter parlamentare.
Il provvedimento introduce nuovi articoli dedicati alle aree idonee su terraferma e a mare, ai regimi amministrativi semplificati, agli impianti localizzati nelle zone di protezione dei siti Unesco e all’istituzione di una piattaforma digitale per la gestione delle aree idonee e delle zone di accelerazione. È inoltre prevista una disciplina transitoria per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che continueranno a essere regolate dalla normativa previgente.
Un impianto può essere qualificato come agrivoltaico solo qualora consenta una reale e comprovata produzione e commercializzazione sia agricola sia elettrica, e il rispetto di requisiti dimensionali o di altezza non è più sufficiente: l’elemento centrale diventa la continuità dell’attività agricola.
In questa prospettiva, il decreto introduce l’obbligo di una dichiarazione asseverata che attesti la capacità dell’impianto di preservare almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile, affiancata da un regime di verifiche e controlli. È prevista inoltre l’introduzione di una fascia di rispetto di 350 metri attorno agli insediamenti industriali, con alcune rilevanti esclusioni, in particolare per le aree a vocazione agricola o già interessate da impianti a fonti rinnovabili.
Alle Regioni viene infine attribuito il compito di individuare ulteriori aree idonee entro termini definiti, nel rispetto di criteri stringenti e di limiti quantitativi sulla superficie agricola destinabile agli impianti. Permangono tuttavia alcune perplessità, in relazione alla complessità delle verifiche affidate ai Comuni e al rischio che formule normative elastiche possano tradursi, in sede applicativa, in un ampliamento eccessivo della discrezionalità amministrativa, alla luce del persistente divieto generale di fotovoltaico a terra in area agricola.
Stop illegittimo a un progetto fotovoltaico: risarcimento da 1,9 milioni
Una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che il Ministero della Cultura dovrà risarcire quasi 1,9 milioni di euro a una società operante nel settore fotovoltaico per averne illegittimamente ostacolato la realizzazione di due impianti, in relazione ai danni economici derivanti da una serie di atti amministrativi risultati illegittimi, che hanno impedito l’avvio dei progetti e il conseguente accesso al sistema di incentivazione allora vigente.
I progetti riguardavano due impianti fotovoltaici per una potenza complessiva superiore a 12 MW, per i quali le istanze autorizzative erano state presentate nel 2009. In un primo momento, l’amministrazione regionale aveva escluso l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e successivamente aveva rilasciato i titoli autorizzativi necessari alla costruzione degli impianti.
Dopo il rilascio delle autorizzazioni, la Soprintendenza era intervenuta più volte con provvedimenti finalizzati a bloccare i lavori, tra cui atti di inibizione e dichiarazioni di interesse archeologico sulle aree interessate. Sebbene tali atti siano stati successivamente annullati dalla giustizia amministrativa, essi hanno comunque impedito l’entrata in esercizio degli impianti nei tempi utili per beneficiare degli incentivi, che sarebbe potuta avvenire nel 2011.
Sebbene la società avesse richiesto un risarcimento pari all’intero utile potenziale, i giudici hanno però ritenuto risarcibile solo la perdita di una concreta chance di guadagno, tenendo conto delle incertezze legate al rischio d’impresa, quantificando il risarcimento in circa il 5% dell’utile teorico complessivo.
Agrivoltaico competitivo senza incentivi: i numeri delle aste Fer X
Le recenti analisi sul mercato fotovoltaico mostrano come l’agrivoltaico “base” risulti competitivo anche in assenza di specifiche premialità. I risultati delle aste Fer X lo confermano: nelle due procedure finora svolte hanno partecipato complessivamente circa 12 GW di progetti, di cui il 55% riconducibile all’agrivoltaico. Tra i progetti aggiudicatari, gli impianti agrivoltaici rappresentano il 49% del totale, pari a circa 4,5 GW su 9 GW complessivamente assegnati.
I prezzi di aggiudicazione evidenziano scarti limitati rispetto al fotovoltaico tradizionale. I valori medi si attestano intorno a 55,8 €/MWh per il FV convenzionale e 57,6 €/MWh per l’agrivoltaico, con una differenza di circa 1,8 €/MWh. Anche nelle procedure riservate ai progetti con componenti non cinesi, i prezzi restano molto vicini, con valori medi rispettivamente pari a 65,9 e 66,7 €/MWh.
Questo quadro si inserisce in una pipeline complessiva di circa 132 GW di progetti fotovoltaici presentati in Italia dal 2018, di cui 86 GW classificati come agrivoltaici. Tuttavia, solo una quota limitata è oggi operativa: circa 2 GW risultano in esercizio o in costruzione, mentre circa 25 GW hanno superato la valutazione di impatto ambientale o sono prossimi all’autorizzazione.
Sul piano delle forme di remunerazione, circa il 70% degli agrivoltaici contrattualizzati è sostenuto dal Fer X transitorio, mentre circa il 25% beneficia dei bandi Pnrr e solo il 5% è finanziato tramite PPA privati. Proprio gli impianti Pnrr risultano fuori mercato, con prezzi superiori a 70 €/MWh nonostante contributi in conto capitale fino al 40%.
In questo contesto si colloca la nuova definizione di agrivoltaico introdotta con la conversione del Dl 175/2025, che valorizza la continuità dell’attività agricola, superando l’impostazione che rendeva di fatto obbligatori i requisiti dell’agrivoltaico “avanzato”.












