La Giunta regionale approva il Disegno di Legge n. 31 del 10 marzo 2026 sulle Aree Idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Privilegiato il recupero di strutture esistenti per minimizzare il consumo di suolo, ostacolata l’azione di sviluppatori e originator. Scarica il PDF

Fumata bianca per il DdL Aree idonee della Puglia
Anche la Regione Puglia prepara le nuove norme sulle aree idonee agli impianti rinnovabili. Il 10 marzo, infatti, la Giunta Decaro ha approvato lo schema del disegno di Legge n. 31 in attuazione del nuovo articolo 11-bis del Testo Unico per i regimi amministrativi.
Il provvedimento, con i suoi 11 articoli, ha l’obiettivo di traguardare la Puglia verso i target di potenza rinnovabile aggiuntiva assegnatale dallo Stato ma, al pari di altre regioni, l’approccio adottato è abbastanza cauto.
Nel complesso si privilegia una logica conservativa, individuando come ulteriori aree idonee solo quelle “strettamente indispensabili” e dando priorità al recupero di strutture esistenti per minimizzare il consumo di suolo. Non solo. Si individuano stringenti deadline per la fase realizzativa degli impianti finalizzate a mettere un freno a originator e sviluppatori. L’obiettivo dichiarato è “sanare le problematiche riscontrate negli anni scorsi nella fase di cantierizzazione, realizzazione e messa in esercizio”.
Ma vediamo nel dettaglio i vari articoli del DdL Aree Idonee della Puglia.
Quali sono le ulteriori aree idonee individuate dalla Puglia?
Oltre alle aree già definite dalla normativa nazionale, la Regione Puglia considera idonee le seguenti tipologie di siti:
- Porti e Retro-porti, ma solo per impianti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo e all’elettrificazione delle banchine. Negli ambiti retroportuali sono tuttavia escluse le turbine eoliche alte 100 metri o più, così come gli impianti di produzione di biogas o alimentati a biomasse;
- Aree del Servizio Idrico Integrato, depuratori e impianti di dissalazione;
- Aree entro 500 metri da stazioni di ricarica, se l’energia prodotta è asservita alla stazione stessa;
- Aree entro 300 metri dai punti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale;
- Siti nella disponibilità di Regione, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca, prioritariamente per autoconsumo collettivo o CER;
- Aree entro 350 metri da centri elaborazione dati o impianti di produzione idrogeno verde;
- Specchi d’acqua, invasi e vasche di irrigazione per impianti fotovoltaici galleggianti, previa valutazione del rischio idrogeologico.
A queste si aggiungono poi altre tipologie di aree considerate idonee esclusivamente per gli impianti di produzione di biogas e per quelli alimentati a biomasse. Queste sono:
- Aree agricole entro 500 metri da zone industriali o artigianali;
- Aree interne o limitrofe (entro 500m) a stabilimenti industriali esistenti;
- Aree adiacenti alle autostrade entro una distanza di 300 metri.
Nel complesso, tutti i progetti ricadenti in questi siti avranno la precedenza nell’esame degli uffici regionali, con un canale preferenziale attivato per tutti quelli che rientrano nel PNRR, PNC o IPCEI, sono al servizio delle industrie “hard to abate” o sostengono le CER.
Rinnovabili in aree agricole
La parte più delicata del provvedimento è ovviamente quella inerente alle aree agricole. Lo schema stabilisce che, nel valutare il rilascio di un’autorizzazione, l’interesse pubblico prevalente debba essere la conservazione dell’identità agricola. L’obiettivo è proteggere i terreni coltivati a ulivi, destinati a prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni biologiche o ai P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). La tutela si estende per 5 anni anche dopo un’eventuale sostituzione della coltura, per evitare “espianti tattici” volti a rendere l’area idonea agli impianti.
Non solo. Anche nelle aree classificate come industriali (ASI o PRG), se queste non sono ancora state infrastrutturate o dotate di piani esecutivi e sono al momento sfruttate come agricole, deve prevalere la “matrice paesaggistica” definita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Spiega l’assessora all’Urbanistica e Paesaggio Marina Leuzzi: “Abbiamo deciso di intervenire a difesa di quelle aree, nei fatti ad uso agricolo o di rilevanza paesaggistica, inserite all’interno di aree zonizzate industriali ma mai attuate, né attuabili se fossero adeguate al PPTR. Aree che ad oggi, se non ci fosse il PPTR, sarebbero automaticamente definite aree idonee. Senza questo provvedimento, molte di queste aree rischierebbero di non essere salvaguardate, con il rischio di compromettere il territorio faticosamente tutelato dal nostro piano paesaggistico, principio guida che ci deve accompagnare anche nella sfida importante e non più rinviabile della transizione energetica”.
Per assicurare tale tutela, la Regione intende introdurre due strumenti ad hoc. Da un lato la Giunta pugliese definirà un regolamento che stabilisca con precisione quali aree agricole possono essere considerate idonee. Dall’altro verrà istituito un tavolo con Comuni e Province per stabilire percentuali massime di occupazione della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) a livello comunale. Percentuali che da norma nazionale dovrebbero aggirarsi tra lo 0,8% e il 3%.
I nuovi paletti
Come già anticipato, per la futura crescita delle FER la Regione ha scelto un approccio cautelativo che si concretizza in nuovi obblighi e tempistiche.
Nel dettaglio, i proponenti dovranno presentare due distinte fideiussioni “a prima richiesta” entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
| Tipo di Garanzia | Importo minimo | Scopo |
| Realizzazione | 50 € / kW | Garantisce che l’impianto venga costruito rispettando il cronoprogramma. |
| Ripristino | 100 € / kW | Garantisce lo smantellamento e il ripristino del terreno quando l’impianto smetterà di funzionare. |
Inoltre, il tempo massimo per completare l’impianto scende da 30 mesi a 18 mesi dall’inizio dei lavori, mentre il collaudo dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla fine dei lavori. Sarà possibile richiedere proroghe solo per cause di forza maggiore documentate e non imputabili all’azienda.
Queste misure hanno un target preciso, come ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio: “Negli ultimi anni la Regione ha già dimostrato una forte capacità autorizzativa che non sempre ha visto seguire cantieri e impianti. Per questo introduciamo norme che contrastino gli sviluppatori. Si tratta di soggetti che acquisiscono le autorizzazioni per poi venderle alle imprese produttrici di energia. Ciò allarga la bolla tra autorizzato ed installato e mette il territorio nella impossibilità di programmare efficacemente le FER”.
Le norme transitorie per le aree idonee in Puglia
Il Disegno di legge chiarisce che le nuove regole sulle aree idonee in Puglia non si applicheranno alle procedure già in corso, che resteranno pertanto regolate dalle leggi precedenti. Sono salvi tutti i progetti per i quali è già stata terminata la verifica di completezza della documentazione. Tuttavia, i proponenti possono scegliere volontariamente di chiedere l’applicazione della nuova legge nel caso vogliano e possano beneficiare delle priorità istruttorie previste.
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