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Parchi e FER: la Consulta dichiara illegittimo il “divieto assoluto” della Calabria

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto della Regione Calabria di realizzare impianti a biomasse di potenza superiore a 10 MW nei parchi. Invece di un divieto, tali zone avrebbero dovuto essere designate come "aree non idonee".

Parchi e FER: la Consulta annulla il
Foto di Valter Cirillo da Pixabay

Ok a “aree non idonee” per le biomasse, ma il divieto assoluto è incostituzionale

La norma calabrese che vieta la realizzazione di grandi impianti a biomassa nei parchi regionali è illegittima. Questa la sentenza della Corte Costituzionale italiana, intervenuta nel ricorso presentato dallo Stato contro l’articolo 14 della legge regionale calabrese n. 36 del 2024.

Per fare chiarezza, bisogna risalire al testo entrato in vigore lo scorso 27 novembre, che ha introdotto una serie di modifiche a precedenti provvedimenti regionali. L’articolo in questione, composto da soli due commi, si focalizza sugli “Interventi in materia di salvaguardia ambientale” e recita:

  1. “È vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10 MW termici.”
  2. “Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10 MW termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.”

Lo scontro tra Stato e Regione Calabria

La questione si inserisce in una disputa di lunga data tra potere centrale e potere locale: quella delle competenze energetiche, che negli anni ha portato a un vero e proprio puzzle di leggi e orientamenti, spesso in aperto contrasto con il Governo.

Una situazione a cui, in teoria, il DM Aree idonee avrebbe dovuto porre rimedio, almeno sul fronte delle rinnovabili, salvo aver momentaneamente complicato la situazione. In attesa di capire come il Decreto Ministeriale sarà modificato per fornire maggiore chiarezza in materia, molte posizioni continuano ad apparire divergenti. E lo scontro tra Stato e Regione Calabria ne è un vivido esempio.

In questo caso, il ricorso statale ha contestato la legittimità dell’articolo 14, ritenendo che violasse sia le competenze statali in materia di energia sia i principi europei sulla promozione delle rinnovabili, la libertà di iniziativa economica e il principio di ragionevolezza.

Come si è espressa la Corte Costituzionale?

La Consulta ha riconosciuto che, a differenza di altre fonti rinnovabili, le biomasse possono determinare un impatto significativo sull’ambiente, rendendo problematica la loro collocazione in aree protette. Tali luoghi sono infatti dedicati a difendere l’ambiente e la biodiversità, come previsto dal nuovo articolo 9 della Costituzione.

Tuttavia, il motivo dell’annullamento risiede in una questione prettamente giuridica che richiama direttamente il sopracitato DM Aree Idonee del 21 giugno 2024. Il decreto ministeriale in questione permette, infatti ,alle Regioni di designare aree “non idonee” agli impianti rinnovabili tramite specifica legge. Quello che le amministrazioni non possono fare, invece, è imporre un divieto assoluto.

Resta però fermo che “la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata”.

A questo riguardo, la sentenza ha precisato che “se tale regime potrebbe condurre, di per sé, all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali”, tale eventualità potrebbe presentare criticità rispetto alla “preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente” dall’articolo 9 della Costituzione.

La Corte ha quindi sottolineato che tutte le autorità pubbliche dovranno considerare attentamente il mandato costituzionale di protezione dell’ambiente e degli ecosistemi delicati dei parchi in qualsiasi decisione futura.

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