Approvata dal Consiglio Regionale la proposta di modifica della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. Tra le novità, la richiesta di sospensione degli impianti rinnovabili nelle aree non incluse tra quelle idonee in attesa di un Regolamento ad hoc. Ridefinita l’idoneità per gli impianti fv ed eolici

Via libera alla modifica della Legge Aree Idonee della Sardegna
È tempo di ritocchi per la Legge Aree Idonee della Sardegna. Mentre dal Governo ancora si attende la riscrittura della norma nazionale (negli articoli contestati dal TAR), il Consiglio regionale sardo ha approvato con 27 voti favorevoli e 23 contrari la nuova proposta di legge, presentata dai consiglieri Antonio Solinas e Gianluca Mandas (M5S). Un testo dagli intenti chiarificatori, che apporta alcune integrazioni al provvedimento 20/2024 ma che introduce anche la tanto criticata mini moratoria per gli impianti rinnovabili sulle aree ordinarie.
“Con l’odierna approvazione – ha commentato l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda – non si riscrive la legge, ma la si rende più chiara e più efficace nell’applicazione quotidiana da parte dei Comuni, delle imprese e dei cittadini, continuando il percorso sulla strada di una transizione energetica democratica, di governo del territorio e delle politiche energetiche in coerenza con gli obiettivi europei”.
Gli obiettivi della proposta di legge n.146
La finalità della proposta? Garantire, mediante modifiche puntuali, la chiarezza di specifiche disposizioni della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20. Modifiche che in alcuni casi mirano esclusivamente a rendere più accessibili i nuovi incentivi regionali per le rinnovabili di famiglie e imprese e in altri ad aggiungere nuovi livelli regolatori. Ma vediamo nel dettaglio cosa riporta il testo della proposta di legge.
Il primo nuovo elemento inserito con la proposta di legge n.146 riguarda le condizioni di realizzabilità degli impianti in ambiente urbano, sulle coperture, in aree già trasformate e nelle zone industriali. Nello specifico il testo stabilisce in quali casi prevalga il criterio di idoneità per i progetti di installazione di impianti fotovoltaici e di impianti eolici di piccola e media taglia che siano ricompresi sia nelle aree definite idonee che in quelle definite non idonee.
Aree idonee per il fotovoltaico
Per gli impianti fotovoltaici e relativi accumuli sono ritenute aree idonee:
A. le superfici di copertura di manufatti edilizi (edifici, tettoie, pergolati, pensiline, ecc.) legittimamente realizzati o da realizzare. Questa idoneità è garantita anche in deroga al limite di distanza minima di 1000 metri dai centri abitati previsto dalla legge regionale, che avrebbe potuto portare a interpretazioni errate della stessa.
B. le zone urbanistiche omogenee D e G (commerciale e logistica) e le aree industriali (gestite da consorzi, di interesse regionale, PIP) purché siano rispettate le normative territoriali, urbanistiche, ambientali e paesaggistiche; il testo individua due casi per l’idoneità:
- le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi definiti dagli strumenti urbanistici;
- i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino a un massimo del 35% con deliberazione dell’ente gestore, della superficie territoriale della zona, e che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.
“La formulazione originaria della LR 20/2024 per le aree industriali aveva portato in alcuni casi a difficoltà applicative”, spiega l’Assessore degli Enti locali Francesco Spanedda. “In presenza di un capannone a due chilometri da un nuraghe, ad esempio, la posa di pannelli sul tetto non altera il contesto paesaggistico, perché il manufatto esiste già. La dislocazione delle aree industriali sarde, spesso strutturate come arcipelaghi di isole non contigue, ha creato problemi nell’applicazione pratica dei buffer. Con la nuova stesura abbiamo semplificato ulteriormente l’articolo per evitare blocchi immotivati”.
Aree idonee per l’eolico
Per gli impianti eolici di piccola e media taglia sono ritenute aree idonee quelle già infrastrutturate a patto che le singole turbine distino tra loro non meno di tre volte l’altezza complessiva della turbina più alta.
“Queste modifiche – si legge nella proposta – sono necessarie per evitare che interpretazioni restrittive della legge in oggetto compromettano l’efficacia delle misure di incentivazione di cui all’articolo della predetta legge regionale n. 20 del 2024, per le quali sono già stati emanati alcuni bandi, mentre altri sono in fase avanzata di redazione”.
Moratoria di 120 giorni (circa) sulle aree ordinarie
Quella che appare come la più grande modifica alla legge aree idonee riguarda le aree ordinarie. La proposta di legge introduce l’obbligo per la Regione di emanare un apposito regolamento entro 120 giorni per individuare direttive per la corretta applicazione della disciplina degli impianti FER nelle aree non incluse tra quelle idonee, dove la valutazione è rimessa al “caso per caso”.
E nell’attesa delle nuove norme? Il provvedimento chiede di non dare corso alle istanze di autorizzazione in tali aree, comprese quelle precedenti all’entrata in vigore dello stesso.
“Si segnala […] che suddetta disposizione non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi europei e di burden sharing, in quanto l’ambito di applicazione oggettivo si estende solo alle aree non incluse tra quelle idonee, ma è dimostrato che anche utilizzando solo le aree idonee è già possibile raggiungere tali obiettivi”, recita il testo.
Articolo del 22 ottobre 2025, aggiornato il 5 novembre 2025












