Rinnovabili • Legge Aree Idonee, l’Emilia Romagna approva le nuove norme Rinnovabili • Legge Aree Idonee, l’Emilia Romagna approva le nuove norme

Legge Aree Idonee, l’Emilia Romagna approva le nuove norme

L’aula approva le nuove norme regionali per l'individuazione di ulteriori aree idonee agli impianti rinnovabili in Emilia Romagna. Zone differenziate per fonte e tecnologia

Google Aggiungi Rinnovabili tra i preferiti su Google
Legge Aree Idonee, l’Emilia Romagna approva le nuove norme
Foto di Sterling Lanier su Unsplash

Luce verde per la Legge Aree Idonee dell’Emilia Romagna

“È stata una maratona partita nel maggio scorso, che oggi ci consegna una cornice per lo sviluppo delle fonti rinnovabili”. Con queste parole l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo, ha dato il benvenuto alla nuova legge aree idonee dell’Emilia Romagna. Il provvedimento è stato licenziato questa mattina dal Consiglio dopo aver raccolto il voto favorevole di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle, e quello contrario di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega.

In attuazione del D.Lgs. 190/2024, la nuova legge punta a definire le “ulteriori” zone da destinare alle FER, in aggiunta agli spazi individuati a livello statale. Zone grazie a cui la Regione punta a raggiungere il suo obiettivo di burden sharing di 6,3 GW di potenza rinnovabile installata al 2030 e potenzialmente aumentarlo fino a 10 GW per la stessa data. I principi guida? Privilegiare l’uso di strutture edificate e ambiti già urbanizzati, garantendo la minimizzazione degli impatti su ambiente, paesaggio e tradizioni agroalimentari.

“Ma sappiamo che la transizione non si realizza solo con le norme. Serve la comprensione dei territori, perché senza il coinvolgimento delle comunità locali ogni processo rischia di rallentare”, ha aggiunto Priolo. “Per questo abbiamo lavorato per costruire un equilibrio tra esigenze diverse, consapevoli della complessità di questa trasformazione, che dovrà essere accompagnata da strumenti attuativi e da un confronto continuo, per garantire uno sviluppo ordinato, sostenibile e coerente con le vocazioni dei territori”.

L’approccio generale

Nel complesso l’Emilia Romagna ha optato per un approccio differenziato a seconda della tecnologia, dando priorità, come anticipato, all’ambiente costruito. E prevedendo pertanto anche obblighi edilizi nei casi di nuova costruzione o ristrutturazione importante, dove sia obbligatorio prevedere l’installazione di impianti rinnovabili sulle superfici degli immobili o sui parcheggi pertinenziali. Sarà compito della Giunta, successivamente, assegnare criteri di priorità nell’erogazione di contributi e sussidi finanziari (pubblici e privati) a favore dei progetti che integrano tali impianti.

Le ulteriori aree idonee in Emilia Romagna

Oltre a quelle già previste dal decreto legislativo nazionale, si considerano idonee le seguenti superfici:

  • Aree entro i 100 metri da siti oggetto di bonifica, se in possesso del richiedente e quest’ultimo non è il responsabile dell’inquinamento.
  • Aree entro i 50 metri da data center e da impianti del Servizio Idrico Integrato, esclusivamente per l’autoconsumo.
  • Interporti, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali con destinazione produttiva già esistente.
  • Cave ripristinate.
  • L’interno delle rotatorie stradali.
  • Ambiti specializzati per attività produttive esistenti per i soli impianti di biogas e di biometano.
  • Qualsiasi area regionale per gli impianti geotermici a patto che sia accertata la presenza della risorsa nel sottosuolo.
  • Zone gestite dall’Autorità di Sistema Portuale (solo per autoconsumo, elettrificazione delle banchine e servizi portuali).

Al di fuori di queste aree, l’installazione è comunque ammessa a patto che non ci sia un parere negativo di compatibilità ambientale e l’impianto sia compatibile con la programmazione pubblica locale.

Rinnovabili nelle aree agricole

Per quanto riguarda campi e zone agricole la legge aree idonee dell’Emilia Romagna stabilisce che l’installazione di impianti possa interessare una quota fino all’1,5% della Superficie agricola utilizzata (Sau) regionale. Ma la percentuale acquista altri 10 punti percentuali a livello di SAU comunale (2,5%). Dando in ogni caso la possibilità ai Comuni di deliberare una deroga in aumento a tale limite.

Cosa rientra nel calcolo della SAU? Tutti gli impianti rinnovabili su suolo agricolo – sia in aree idonee che non – entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022, oppure già autorizzati/abilitati anche se non ancora costruiti. Ma adottando formule diverse a seconda della tecnologia:

Tipo di impiantoCriterio di calcolo della superficie occupata
Fotovoltaico a terra100% dell’area racchiusa dalla recinzione dell’impianto.
AgrivoltaicoSolo il 30% dell’intera superficie agricola interessata.
EolicoSuperficie della proiezione a terra del rotore + viabilità di accesso esclusiva.
Biogas, Biometano e Biomasse100% della superficie occupata dalle strutture.
Accumulo elettrochimico100% della superficie interessata.
IdroelettricoSolo le superfici occupate da opere di presa, condotte, vasche e centrali.

Nel caso dell’agrivoltaico tuttavia la legge prevede l’obbligo di conservare almeno l’80% della Produzione lorda vendibile (Plv).

Una volta raggiunti i limiti percentuali (1,5%-2,5%), le nuove domande diveranno automaticamente improcedibili, fatta eccezione solo per le procedure già in corso e le installazioni intestate a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Ma con la possibilità, se tali limiti dovessero frenare il raggiungimento del target 2030, di proporre una revisione al rialzo delle soglie.

Regole contro il frazionamento artificioso

Il provvedimento approfondisce anche uno dei temi più urgenti in materia di aree idonee e autorizzazione: l’artato frazionamento. Al fine di evitare che un unico grande progetto venga diviso artificialmente in più piccoli impianti per beneficiare di procedure burocratiche più semplici, la legge prevede che se più domande sono presentate dallo stesso soggetto (o da soggetti collegati), riguardano la stessa fonte rinnovabile e sono localizzate in aree vicine nello stesso Comune o in Comuni confinanti, vengono considerate come un’unica domanda.

In caso di cumulo, la procedura da seguire viene determinata dalla somma delle potenze degli impianti. Queste regole tuttavia non si applicano alle FER su edifici e parcheggi, agli impianti in edilizia libera con potenza nominale inferiore a 200 kW e agli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione di opere esistenti.

Speciale criteri impianti fotovoltaici in E.R.

Impianti fotovoltaici a terraImpianti agrivoltaici Impianti FV galleggianti
LimitiIntero perimetro recintato (concorre al 100% dei vincoli SAU)Computati solo al 30% della superficie totale del fondoMassimo 80% della superficie libera dello specchio d’acqua. Obbligatoria una fascia libera di almeno 10 metri dalle sponde e dalle strutture idrauliche.
Esclusioni Interventi irreversibili che non consentono il ripristino; presenza di colture certificate nel triennio precedente.Terreni in stato di abbandono o usi impropri non coerenti con la relazione agronomica.Aree del bacino con profondità uguale o inferiore a 3 metri.
FacilitazioniInnalzamento del 30% della soglia PAS se almeno il 50% dell’energia va in autoconsumo (aziendale o tramite PPA di almeno 5 anni).Trattamento di favore nel calcolo del consumo di suolo agricolo.I limiti di occupazione e le distanze dalle sponde non si applicano nei bacini e invasi artificiali privi di vincoli.
Vincoli ambientali specialiTutela delle dotazioni ecologiche, ambientali e idrauliche previste dai piani territoriali.Monitoraggio della continuità colturale per evitare il degrado o l’abbandono del suolo.Se l’area ricade in Rete Natura 2000, è obbligatoria la Valutazione di Incidenza (VIncA) e il rispetto delle misure di conservazione.
Documentazione * Dichiarazione d’impegno all’autoconsumo.
* Attestazione agronomica di assenza di colture certificate.
* Relazione agronomica asseverata (iniziale e con monitoraggio triennale della PLV).* Valutazione di Incidenza Ambientale (ove richiesta per Rete Natura 2000).
Misure di compensazione / sanzioniSanzioni (D.Lgs. 190/2024) in caso di mancato rispetto delle quote di autoconsumo dopo 6 mesi di tolleranza.Sanzioni in caso di calo PLV sotto il 20% nel triennio o abbandono della terra per 2 anni. Rimozione impianto in caso di revoca.Le compensazioni possono includere l’ampliamento di aree naturali con siepi perimetrali alberate (almeno 5m di larghezza) all’esterno del canneto, usando specie igrofile locali.
Rinnovabili •

About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili, le rassegne regionali e le newsletter tecniche. Oggi, tra le altre cose, si occupa della copertura quotidiana delle novità normative sulle fonti rinnovabili, delle politiche energetiche nazionali, europee ed asiatiche, e dei grandi temi connessi all'innovazione e al mercato. Segue da vicino i brevetti e le ricerche scientifiche sulle tecnologie, con un focus su sistemi di accumulo, fotovoltaico, eolico e geotermia. Ha pubblicato articoli legati all'hi-tech e alle rinnovabili su Repubblica.it. Dal 2025 è Vice Direttrice della testata.