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Aree idonee in Abruzzo, ecco il testo della legge 2026

Dopo il via libera dal Consiglio regionale, le nuove norme sulle ulteriori aree idonee alle rinnovabili in Abruzzo sbarcano sul BUR. Definiti criteri e sistemi di monitoraggio

Aree idonee in Abruzzo, approvata la legge 2026

Legge aree idonee Abruzzo, il testo in BUR

Senza troppo clamore, anche l’Abruzzo ha approvato la nuova legge Aree idonee, il provvedimento che, in attuazione del Testo Unico FER, definisce le “ulteriori aree” in cui semplificare l’installazione di impianti rinnovabili rispetto alla norma statale. Il 21 aprile 2022 il Consiglio regionale ha votato a maggioranza il progetto di legge, che incardina una serie di novità nel PL n. 116/2026 di iniziativa consiliare: Campitelli. E il 13 maggio 2026 il testo è approdato sul BUR, il Bollettino Ufficiale regionale. Approfittiamo quindi della pubblicazione per analizzare nel dettaglio le norme (in verde le novità rispetto al progetto originale).

Complessivamente il principio guida è quello della cautela, approccio condiviso anche da altre amministrazioni territoriali, che in questo caso però potrebbe scontrarsi con una difficoltà in più. La regione, per sua stessa ammissione, risulta abbastanza indietro sulla progressione della capacità rinnovabile definita nel burden sharing statale (2,9 GW entro il 2030), sia sotto il profilo di quanto installato che di quanto autorizzato. E l’aver dovuto rimettere mano alla legge regionale Aree idonee del 2025, dopo la riscrittura della norma primaria, non ha facilitato il compito. Con il nuovo provvedimento si gioca pertanto una partita decisiva, dalla cui vittoria dipende sia il raggiungimento del target 2030, che la sicurezza energetica territoriale.

“Con le nuove disposizioni sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, l’Abruzzo si allinea alla normativa nazionale mettendo ordine in un settore strategico”, ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a margine della votazione. “Accogliamo criteri rigorosi, dettati dalle norme nazionali, per salvaguardare i nostri beni culturali e paesaggistici, e tuteliamo quegli imprenditori che hanno già investito sul territorio e si trovano a dover transitare attraverso una accelerata revisione legislativa”.

Le ulteriori aree idonee in Abruzzo

La legge dà priorità all’ambiente antropizzato e degradato. Nel dettaglio, nella lista delle aree idonee abruzzesi risultano:

  • Cave e miniere cessate, abbandonate, degradate o non più sfruttabili ma con obbligo di ripristino ambientale.
  • Discariche e lotti di discarica chiusi o ripristinati.
  • Aree non agricole solo se destinate a impianti fotovoltaici per CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) o autoconsumo, con potenza massima di 1 MW.
  • Interno degli stabilimenti e aree limitrofe: per gli impianti fotovoltaici entro 350 metri se aree agricole, 1000 metri se non agricole; per gli impianti di biometano entro 500 metri.
  • Fasce adiacenti ad autostrade e strade extraurbane principali: per gli impianti fv entro 300 metri se agricole, entro 1000 metri se non agricole; per gli impianti di biometano entro 1000 metri in tutti i casi.
  • Aree industriali, artigianali, commerciali, direzionali, logistiche e centri dati.
  • Aree prossime a zone industriali/commerciali o Siti di Interesse Nazionale esclusivamente per il biometano (entro 500 metri).
  • Edifici, superfici esterne pertinenziali e parcheggi coperti.
  • Aree interne a porti e interporti.
  • Aree del servizio idrico integrato.
  • aree adiacenti alle centrali di trasformazione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) entro 500 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore e la disponibilità di stalli.

I paletti dell’Abruzzo alle FER

Nonostante la nuova norma statale abbia abolito l’identificazione delle aree non idonee da parte delle Regioni, l’Abruzzo stabilisce una serie di eccezioni che prevalgono su quanto indicato precedentemente. L’obiettivo? “Proteggere l’agricoltura di pregio, la salute pubblica, l’ambiente e il patrimonio culturale”.

In estrema sintesi la Legge regionale 7 maggio 2026 n. 9 esclude dalla qualifica di idoneità:

  • Aree agricole con finanziamenti regionali, statali o europei in corso.
  • Aree con colture permanenti di pregio come vigneti (salvo quelli per autoconsumo), frutteti, tartufaie e oliveti.
  • L’Ex alveo del Lago Fucino dove sono ammessi solo impianti per CER o autoconsumo fino a 1 MW.
  • Tutte le zone individuate dal Piano di Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano.

Si introduce inoltre una fascia di rispetto per gli impianti a biomasse e di biometano, vietando l’installazione entro 200 metri dalle zone urbanizzate (Zone A e B – centri storici e aree completate) se l’impianto non è soggetto a valutazioni ambientali (VIA/VAS).

Il sistema di monitoraggio

Tra le novità appare anche l’introduzione di un sistema di monitoraggio annuale, inserito nella legge Aree idonee dell’Abruzzo con un emendamento del Movimento 5 Stelle (M5S). Grazie alla modifica, “la Giunta regionale sarà tenuta a relazionare al Consiglio sullo stato di attuazione […], fornendo dati su potenza installata, produzione energetica, autorizzazioni e utilizzo del suolo agricolo, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale”, spiega il capogruppo del M5S, Francesco Taglieri. “Un meccanismo fondamentale per garantire trasparenza, controllo e coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, nonché il raggiungimento delle quote di produzione di energia rinnovabile assegnate alla Regione”.

La norma prevede che sia quindi il Consiglio regionale a verificare l’attuazione della legge Aree Idonee Abruzzo, mentre la Giunta avrà il compito di presentare un rapporto dettagliato ogni anno, entro il 30 giugno. Il documento dovrà fornire dati a livello comunale, provinciale e regionale su: potenza installata, numero di impianti autorizzati e quelli in fase di istruttoria, rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) totale e quella occupata dagli impianti rinnovabili.

Disposizioni transitorie

Tra gli elementi da segnalare: l’articolato detta le norme transitorie volte a disciplinare il passaggio verso il nuovo regime giuridico, prevedendo che quest’ultimo non si applichi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge. Cosa si intende per procedure in corso? Quelle per le quali risultino adempiuti gli oneri economici richiesti dai soggetti gestori delle reti di trasmissione o distribuzione per il rilascio del documento di soluzione tecnica minima (STGM).

Articolo del 23 aprile 2026, aggiornato il 13 maggio 2026

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili, le rassegne regionali e le newsletter tecniche. Oggi, tra le altre cose, si occupa della copertura quotidiana delle novità normative sulle fonti rinnovabili, delle politiche energetiche nazionali, europee ed asiatiche, e dei grandi temi connessi all'innovazione e al mercato. Segue da vicino i brevetti e le ricerche scientifiche sulle tecnologie, con un focus su sistemi di accumulo, fotovoltaico, eolico e geotermia. Ha pubblicato articoli legati all'hi-tech e alle rinnovabili su Repubblica.it. Dal 2025 è Vice Direttrice della testata.