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Bonus Caldaie Ibride, finalmente la circolare del Fisco con tutti i chiarimenti 

Dopo mesi d’attesa è stata pubblicata la circolare n.8/2025 dell’Agenzia delle Entrate. Tra i chiarimenti anche il Bonus Caldaie ibride e le nuove aliquote con rispettivi massimali di spesa per Bonus Casa, Ecobonus, Superbonus

Bonus Caldaie Ibride, finalmente la circolare del Fisco con tutti i chiarimenti
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A sei mesi di distanza dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la tanto attesa circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, chiarificatrice sulle possibilità fiscali offerte dai Bonus Edilizi 2025. Il testo fornisce finalmente indicazioni più precise sulla ristrutturazione, sul recupero del patrimonio edilizio, sull’efficienza energetica, sugli interventi ammessi al Superbonus, nonchè sul Bonus Caldaia Ibride.

Le nuove disposizioni cambiano diametralmente aliquote, tetti di spesa e condizioni di accesso, innalzando la percentuale di detrazione al 50% nel caso di prima casa per Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus.

Bonus Caldaie Ibride, come cambia

Il primo importante chiarimento inserito nella circolare del Fisco riguarda il Bonus Caldaie Ibride. In attuazione della Direttiva Case green, la Legge di bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus e dal Bonus Ristrutturazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Nel 2025, continueranno a essere incentivati nell’ambito del Bonus Caldaie Ibride riferito alle due detrazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti a:

  • microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), 
  • ai generatori a biomassa, 
  • alle pompe di calore ad assorbimento a gas
  • ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. 

Restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

Considerando quanto previsto dalla Direttiva, secondo cui per “installazione” si intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica, la circolare sottolinea che, nonostante il comma 55 della Legge di Bilancio 2025 faccia riferimento solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,  anche le nuove installazioni di caldaie a condensazione sono escluse dal Bonus Ristrutturazioni.

Superbonus: coinvolto nello stop alle caldaie ibride

Lo stop al Bonus Caldaie riguarda anche il Superbonus.

Tuttavia qualora, prima del 1° gennaio 2025, sia stata presentata:

  • la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per interventi ammessi al Superbonus, oppure
  • l’istanza per il rilascio del titolo abilitativo nei casi di interventi che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici,

l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a essere valido ai fini del rispetto del requisito di:

  • miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento oppure,
  • qualora ciò non sia possibile, del raggiungimento della classe energetica più alta.

Questo vale anche nei casi in cui l’intervento costituisca l’unico intervento “trainante” nell’ambito del Superbonus.

Bonus Casa confermate le detrazioni maggiorate per la prima casa

Come già chiarito a più riprese, il Bonus Ristrutturazione (o Bonus Casa) si ridimensiona fissando l’aliquota di detrazione per il 2025 pari al 36%. Questa percentuale si eleva al 50% nel caso i lavori vengano eseguiti sull’abitazione principale, anche nel caso in cui  l’immobile venga adibito a dimora principale al termine dei lavori.

Prime caseSeconde CaseMassimale di spesa
fino al 31 dicembre 202550%36%€96.000 (con detrazione massima di €48.000)
Dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 202736%30%€96.000 (con detrazione massima di €48.000)
2028 – 203330%30%€48.000 (con detrazione massima di €24.000)
dal 203436%36%€48.000 (con detrazione massima di €24.000)

Per conoscere tutti i dettagli sul Bonus Ristrutturazione ti suggeriamo di consultare la nostra Guida completa.

Ecobonus, tra il 50% e il 30%

Nel caso dell’Ecobonus le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, come ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

20252026-27
Ecobonus 2025Massimale di spesaAbitazioni principaliAltri immobiliAbitazioni principaliAltri immobili
Interventi di riqualificazione energetica globale con il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. € 100.000 50%36%36%30%
Interventi sugli involucri. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive € 60.00050%36%36%30%
Acquisto e posa di schermature solari€ 60.00050%36%36%30%
Sostituzione di impianti di climatizzazione sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:- impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua. Escluse le caldaie alimentate unicamente da combustibili fossili– impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia- scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse€ 30.00050%36%36%30%
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori€ 100.000 50%36%36%30%
Interventi su parti comuni in condominio
coibentazione involucro, superficie interessata > 25% sup. disperdente€ 40.000 50%36%36%30%
in zone sismiche 1, 2 e 3 con riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Passaggio di 1 classe di rischio€ 136.00050%36%36%30%
in zone sismiche 1, 2 e 3 con riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica Passaggio di 2 classi di rischio€ 136.00050%36%36%30%

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Bonus 50% sul garage anche se l’abitazione non è coinvolta

Una sottolineatura importante che emerge dalla Circolare 8/E del Fisco è la possibilità di sfruttare le detrazioni fiscali anche per le pertinenze quali autorimesse, garage, centrali termiche e depositi. La detrazione spetterà anche se i lavori coinvolgono unicamente la pertinenza e non l’abitazione principale. Unico vincolo: che sussista già un vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Lavori in condominio: doppia verifica per accedere alla maggiorazione

Un chiarimento di rilievo riguarda gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la maggiorazione della detrazione fiscale (ad esempio per lavori su immobili adibiti ad abitazione principale) si applica alla quota di spesa imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione e nel rispetto di tutti gli altri requisiti normativi, solo se:

  • il contribuente è proprietario (o titolare di un diritto reale di godimento) sull’unità immobiliare interessata;
  • tale unità immobiliare è destinata ad abitazione principale.

La verifica dei requisiti avviene in due momenti distinti:

  • All’inizio dei lavori, per accertare la titolarità dell’immobile
  • Al termine dei lavori, per verificare la destinazione ad abitazione principale.

Se anche uno solo dei due requisiti manca, le spese sono comunque detraibili, ma solo con l’aliquota ordinaria (es. 36% per il Bonus ristrutturazioni o l’Ecobonus base).

Infine, l’eventuale variazione della destinazione dell’immobile negli anni successivi (cioè se l’abitazione non è più la “prima casa”) non incide sul diritto alla maggiorazione. Se al termine dei lavori l’unità immobiliare risultava abitazione principale, il contribuente mantiene il diritto a beneficiare dell’aliquota maggiorata per tutta la durata della detrazione.

Superbonus: detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025

Entrando nel merito del Superbonus, la circolare del Fisco riporta quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. La detrazione del 65% relativa alle spese sostenute nel 2025, è riconosciuta solo se entro il 15 ottobre 2024 risultano presentati:

  • Per interventi diversi da quelli condominiali:
    Deve risultare presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020.
  • Per interventi effettuati dai condomìni:
    Devono risultare adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, sempre ai sensi del medesimo comma 13-ter.
  • Per interventi che comportano demolizione e ricostruzione:
    Deve essere presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Confermata la possibilità, su opzione del contribuente, di ripartire la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in 10 quote annuali di pari importo.

Questa opzione può essere esercitata presentando una dichiarazione dei redditi integrativa che può essere trasmessa entro il 31 ottobre 2025, cioè il termine per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Scarica la circolare n.8/2025 del Fisco.

Articolo del 19 giugno 2025 aggiornato il 23 giugno 2025

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