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Veranda sul balcone: quando è abusiva e come sanarla

Quando una veranda sul balcone è considerata abusiva e quando è sanabile? Quali regole seguire e quali le normative di riferimento per evitare multe e sanzioni

Cos'è una veranda sul balcone e quando diventa una veranda abusiva?
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Chiudere un balcone con una veranda può sembrare un intervento semplice, ma dal punto di vista normativo è tutt’altro che banale. In molti casi, infatti, si rischia di realizzare una veranda senza permesso o una veranda abusiva, con conseguenze importanti: multe, obbligo di demolizione o difficoltà nella vendita dell’immobile. In questo approfondimento spiegheremo quando una veranda sul balcone necessita di permesso di costruire, quali opere rientrano nell’edilizia libera e in quali casi è possibile sanare l’intervento con il nuovo Decreto Salva Casa. Le differenze tra veranda, VePa, pergotenda e serre bioclimatiche, i requisiti tecnici, le sanzioni previste per gli abusi edilizi e il ruolo del condominio. Una guida completa e aggiornata per capire cosa puoi fare legalmente sul tuo balcone e come regolarizzare eventuali difformità edilizie.

Cos’è una veranda

Una veranda è uno spazio coperto e chiuso realizzato in aderenza a una parte dell’edificio, spesso su un balcone o terrazzo, attraverso strutture in metallo, legno o alluminio, dotate di vetrate fisse o apribili. A differenza di tende o pergotende, è una struttura stabile e permanente, spesso realizzata per aumentare la fruibilità degli spazi esterni anche durante le stagioni fredde. La normativa la distingue chiaramente da soluzioni leggere che rientrano nell’edilizia libera veranda.

Che differenza c’è con le logge, serre bioclimatiche e balconi chiusi

Anche se sottile esiste una differenza tra una veranda sul balcone, una loggia, una serra bioclimatica o la chiusura semplice di un balcone. Di seguito un veloce riassunto per capire meglio le differenze tra le varie tipologie.

  • Loggia – La loggia è parte integrante dell’edificio, inserita nel volume originario, spesso come rientranza coperta e aperta su almeno un lato. Non si tratta di una costruzione aggiuntiva, ma di una soluzione architettonica prevista in fase progettuale. A differenza della veranda, non determina aumento di volume né modifica della sagoma, e quindi non richiede autorizzazioni aggiuntive se lasciata aperta.
  • Balcone chiuso – Il balcone chiuso è spesso una veranda realizzata senza autorizzazione, chiudendo con infissi vetrati lo spazio esterno. Anche se visivamente simile a una veranda, in questo caso si parla di intervento abusivo se non è accompagnato da un titolo edilizio. La chiusura comporta, anche qui, un aumento di volume e, quindi, non rientra nell’edilizia libera.
  • Serra bioclimatica – La serra bioclimatica è una struttura trasparente e addossata all’edificio, pensata per ottimizzare il risparmio energetico grazie all’accumulo di calore solare. Per essere considerata tale, deve rispettare precisi criteri tecnici: orientamento favorevole, assenza di riscaldamento, funzione passiva, elevata trasparenza. Se progettata secondo le norme regionali e locali, può non comportare aumento di volumetria, e in alcuni casi rientrare tra gli interventi in edilizia libera.
  • Pergotenda – La pergotenda è una struttura leggera e retrattile, composta da un telaio (di solito in metallo o legno) con copertura mobile in tessuto. È progettata per fornire protezione temporanea dal sole e dalle intemperie, ma non comporta aumento di volume.

Il Decreto Salva Casa è intervenuto anche su questo tema: dove prima c’era una pioggia di ricorsi, oggi si riconosce la pergotenda come intervento di edilizia libera, ma solo se non comporta la creazione di nuovo volume.

Veranda sul balcone: edilizia libera o serve permesso?

Solitamente dal punto di vista giuridico, una veranda sul balcone è considerata un intervento edilizio che comporta aumento di volumetria e modifica della sagoma dell’edificio. Questo significa che, salvo eccezioni ben specifiche, non rientra tra gli interventi di edilizia libera e necessita di un titolo abilitativo, generalmente un permesso di costruire.

Ma come scegliere il giusto titolo edilizio senza incorrere nel caso di trasformare la nostra veranda in un abuso?

La risposta, secondo la normativa vigente, è chiara: la veranda non rientra tra gli interventi di edilizia libera. Infatti, secondo quanto stabilito dal Glossario dell’edilizia libera del Ministero delle Infrastrutture, sono considerati “liberi” solo gli interventi temporanei, facilmente rimovibili e che non comportano aumento di volumetria o modifica della sagoma dell’edificio. La veranda, per sua natura, è una struttura stabile e chiusa che incide sul volume dell’immobile, trasformando uno spazio aperto in uno chiuso e potenzialmente abitabile. Di conseguenza necessita di un permesso di costruire come previsto dall’art. 10 del Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001).

Quando la veranda rientra nell’edilizia libera?

In linea generale, un intervento può essere eseguito senza permesso solo se rientra tra quelli previsti dall’edilizia libera. Si tratta di opere non fisse, temporanee e facilmente removibili, che non incidono su volume o sagoma dell’edificio.

Nel caso della veranda, però, queste condizioni non si applicano quasi mai. Una veranda è infatti definita come una struttura realizzata per chiudere un balcone o terrazzo attraverso un telaio eventualmente dotato di vetrate. Si tratta dunque di un manufatto stabile, destinato a rimanere nel tempo, che modifica la volumetria dell’immobile.

Per rientrare nell’edilizia libera, una struttura deve rispettare tre requisiti fondamentali:

  • Temporaneità: l’opera deve avere una funzione provvisoria (es. protezione stagionale).
  • Removibilità: deve poter essere facilmente smontata senza opere murarie.
  • Assenza di aumento volumetrico: non deve creare nuovi spazi chiusi e stabili.

Al contrario non sono considerabili come edilizia libera:

  • Veranda chiusa con infissi fissi in vetro e copertura in policarbonato, realizzata su un balcone aggettante.
  • Chiusura permanente di una loggia con vetrate scorrevoli e tenda retrattile.
  • Trasformazione di un terrazzo in ambiente abitabile senza titolo edilizio.

In tutti questi casi, l’intervento non solo è fuori dall’edilizia libera, ma richiede un permesso di costruire e, se eseguito senza autorizzazione, non è sanabile se non ricorrono specifici requisiti urbanistici.

Quando serve il permesso di costruire per la veranda sul balcone?

La realizzazione di una veranda sul balcone è, nella maggior parte dei casi, un intervento che non può essere eseguito liberamente. Il motivo principale è che comporta due conseguenze fondamentali dal punto di vista urbanistico:

  • Aumento della volumetria: si chiude uno spazio precedentemente aperto, creando una superficie abitabile aggiuntiva.
  • Modifica della sagoma dell’edificio: si altera l’aspetto esterno del fabbricato, incidendo sulla sua conformazione architettonica.

In presenza di anche una sola di queste condizioni serve un permesso di costruire (PdC).

Nello specifico, si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia pesante, che va oltre la manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il PdC è obbligatorio quando:

  • la veranda comporta chiusura permanente di un balcone.
  • si utilizzano strutture fisse come telai in metallo o vetro.
  • viene creata una nuova superficie calpestabile.
  • si modifica la facciata o il prospetto dell’edificio.

Attenzione: realizzare un intervento senza il necessario permesso di costruire comporta la realizzazione di una veranda abusiva. In questi casi, il rischio è di ricevere un ordine di demolizione, oltre a sanzioni amministrative. È possibile procedere con una sanatoria edilizia solo se l’intervento rispetta le norme urbanistiche e rientra in eventuali tolleranze costruttive previste dal Decreto Salva Casa come vedremo nei capitoli seguenti.

Come regolarizzare una veranda abusiva: permesso di costruire in sanatoria

Chi ha realizzato una veranda senza permessi si trova in una situazione di abuso edilizio. Tuttavia, in alcuni casi è possibile evitare la demolizione dell’opera attraverso una procedura di sanatoria veranda prevista dalla legge. .

Lo strumento previsto in questi casi è il permesso di costruire in sanatoria, disciplinato dall’art. 36 del DPR 380/2001. Questo tipo di regolarizzazione può essere richiesto solo se:

  • Non è ancora stato emesso un ordine di demolizione da parte del Comune;
  • L’intervento risulta compatibile con la normativa urbanistica e le prescrizioni edilizie vigenti.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il proprietario può avviare la pratica presentando domanda all’ufficio tecnico comunale, allegando tutta la documentazione necessaria (rilievi, relazione tecnica, prova della data di realizzazione, ecc.).
In caso di esito positivo, l’abuso viene regolarizzato e l’opera acquisisce piena legittimità giuridica.

Veranda abusiva: quando è possibile sanare col Salva Casa?

Chi ha realizzato una veranda sul balcone senza permessi si chiede oggi se possa rientrare tra gli interventi sanabili con il Decreto Salva Casa (DL 69/2024). In effetti, il decreto introduce nuove regole e tolleranze che, in alcuni casi, permettono di regolarizzare opere prima considerate totalmente abusive. Tuttavia, i requisiti sono stringenti e non tutte le situazioni possono essere sanate.

Veranda costruita prima del 24 maggio 2024: cosa cambia con il Salva Casa

Il primo requisito fondamentale per l’accesso alla sanatoria semplificata è la data di realizzazione dell’intervento. La veranda deve essere stata costruita prima del 24 maggio 2024, data di entrata in vigore del Decreto Salva Casa.

Inoltre, per rientrare nella procedura agevolata, l’opera deve essere stata realizzata contestualmente ad altri lavori edilizi regolarmente autorizzati (cioè coperti da un titolo edilizio, come una SCIA o un permesso di costruire). Questo vale anche se la veranda presenta difformità rispetto al progetto originario: ciò che conta è la presenza di un titolo edilizio principale. 

Tolleranze volumetriche (2%-6%): i nuovi margini previsti dal Salva Casa

Uno degli aspetti più innovativi del decreto è l’introduzione di tolleranze costruttive in termini di aumento volumetrico (art.34-bis del TUE). La veranda può essere sanata se la volumetria in eccesso rientra nei seguenti limiti:

  • 2% per superficie utile > 500m2
  • 3% per superficie utile tra i 300 e 500 m2
  • 4% per superficie utile tra i 100 e 300 m2
  • 5% per superficie utile < 100 m2
  • 6% per superficie utile < 60m2 

Ad esempio: per un appartamento di 60 mq, potremo tenerci la veranda sul balcone nel caso in cui la superficie in più sia uguale o inferiore a 3,6 mq (6% della superficie).

Sanatoria semplificata con il Salva Casa: requisiti e limiti di tolleranza volumetrica

Molte verande abusive sono state realizzate senza alcun titolo abilitativo, installando strutture fisse e chiudendo balconi in modo permanente. In questi casi, la via tradizionale per regolarizzare l’intervento è rappresentata dal permesso di costruire in sanatoria, previsto dall’art. 36 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001). Si tratta della cosiddetta “sanatoria ordinaria”, che non è stata modificata dal Decreto Salva Casa.

Per accedere alla sanatoria ordinaria è necessario dimostrare la doppia conformità dell’opera, cioè che l’intervento:

  • fosse conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della sua realizzazione
  • risulti ancora conforme al momento della presentazione della domanda.

Nel caso delle verande, questo requisito è difficile da soddisfare, soprattutto nei contesti condominiali, dove anche un modesto aumento di cubatura può risultare incompatibile con le norme urbanistiche vigenti, sia allora che oggi.

Lo spiraglio del Salva Casa: la sanatoria semplificata

Per rispondere a queste difficoltà, il Decreto Salva Casa ha introdotto una nuova sanatoria semplificata, disciplinata dall’articolo 36-bis. Questa nuova procedura alleggerisce il vincolo della doppia conformità, prevedendo che l’opera:

  • sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda,
  • e rispetti i requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione.

Questa modifica rappresenta un’apertura importante per molte opere minori, ma non garantisce l’automatica regolarizzazione delle verande abusive. 

La sanatoria semplificata si applica solo a difformità parziali, o a variazioni essenziali rispetto a un titolo abilitativo preesistente. In altre parole:

  • Deve comunque esistere un titolo edilizio per l’intervento originario (anche se parzialmente differente).
  • La veranda realizzata completamente senza titolo potrebbe non essere sanabile nemmeno con il Salva Casa.

In questi casi sarà necessaria una valutazione tecnica accurata, per comprendere se l’opera può essere inquadrata come difformità parziale o variazione essenziale. Se invece si tratta di una nuova costruzione abusiva in assenza totale di titolo, la regolarizzazione resta esclusa anche dalla sanatoria semplificata.

Tipo di sanatoriaRequisitoQuando puoi sanare una veranda senza permesso?
Ordinaria (art. 36)Doppia conformità urbanistica ed ediliziaSolo in casi molto rari
Semplificata (art. 36-bis)Conformità urbanistica oggi + conformità edilizia alloraSolo se c’è un titolo edilizio originario

Quando la veranda non può essere sanata

Non tutte le verande abusive possono essere regolarizzate, nemmeno con la sanatoria ordinaria né con la procedura semplificata introdotta dal Decreto Salva Casa. Ecco le principali situazioni in cui la veranda abusiva deve essere rimossa:

  • Zona vincolata: l’immobile si trova in area paesaggistica, archeologica o storica, senza autorizzazione degli enti competenti.
  • Distanze minime non rispettate: la veranda è troppo vicina ad altri edifici o confini, in violazione delle norme urbanistiche comunali.
  • Violazione di norme igienico-sanitarie: l’intervento compromette aerazione, illuminazione naturale o requisiti minimi abitativi.
  • Assenza totale di titolo edilizio: non esiste alcun titolo abilitativo originario, condizione necessaria per accedere alla sanatoria semplificata.
  • Ordine di demolizione già emesso: se il Comune ha già ordinato la demolizione, non è più possibile sanare l’opera.

In questi casi, l’unica soluzione è la rimozione della veranda, salvo ricorsi formali ove previsti.

Quando è possibile realizzare una veranda sul balcone senza permessi?

Una veranda sul balcone può essere realizzata senza permessi solo se è temporanea, mobile e facilmente rimovibile, senza comportare alcun aumento di volume.

I requisiti per chiudere una veranda senza permessi sono i seguenti:

  • La struttura deve essere mobile e non ancorata in modo permanente (ad esempio, poggiata sul pavimento senza fondazioni).
  • Non deve essere realizzata in muratura o materiali rigidi che ne rendano complessa la rimozione.
  • L’intervento non deve comportare un aumento di superficie utile o di volumetria.
  • Non devono essere presenti vincoli paesaggistici, ambientali o storici, che richiederebbero autorizzazioni specifiche.

Esempi di verande realizzabili senza permessi edilizi

Ecco alcune tipologie di coperture leggere e temporanee che, se rispettano i requisiti indicati, possono essere realizzate in edilizia libera:

  • Verande in vetro mobili e rimovibili: si tratta di strutture appoggiate al pavimento e non ancorate in modo permanente. Sono spesso utilizzate per la protezione stagionale da vento e pioggia.
  • Pergotende e pergolati leggeri: coperture in legno o metallo con telo retrattile, prive di chiusure laterali, rientrano negli interventi liberi, purché non creino spazi chiusi e stabili.
  • Verande “a tenda”: strutture metalliche leggere con copertura in tessuto, fissate solo alla parete o al soffitto, facilmente smontabili.
  • Tende da sole: rientrano pienamente nell’edilizia libera se installate in modo semplice e senza strutture rigide.

Veranda, pergotenda o VePa: cosa cambia ai fini della sanatoria?

Non tutte le chiusure su balconi e terrazzi sono uguali agli occhi della legge. Quando si tratta di sanare o realizzare strutture come verande, pergotende o VePa, vetrate panoramiche amovibili su logge e balconi, è fondamentale distinguere bene tra le diverse tipologie costruttive, perché cambiano sia i requisiti che le possibilità di regolarizzazione.

A questo punto entra di diritto nella legislazione di riferimento il Decreto Aiuti bis n.115/2022 che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia inserendo le VePa tra gli interventi realizzabili in edilizia libera. 

Dal 2022, dunque, non è più necessario richiedere un permesso di costruire per installare queste chiusure trasparenti su balconi aggettanti o logge rientranti, a patto che vengano rispettati requisiti molto precisi.

Secondo la legge, le VePa devono:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • svolgere funzioni temporanee, come la protezione dagli agenti atmosferici, il miglioramento delle prestazioni energetiche e acustiche, e la parziale impermeabilizzazione dalle piogge;
  • non creare nuovi spazi chiusi e stabili, né comportare un aumento di volumetria.

Se la loggia è già chiusa su tre lati potrebbe non essere edilizia libera: il caso del TAR Lazio

Ma la legislazione va sempre attuata a livello regionale e locale, dove i regolamenti edilizi potrebbero essere differenti dalla normativa nazionale. E’ quanto sentenziato nell’intervento n.15192/2023 del TAR Lazio e che ha chiarito un punto fondamentale: la chiusura con VePa di una loggia aggettante (già chiusa su tre lati) non può essere considerata edilizia libera, poiché la vetrata finisce per delimitare in modo stabile uno spazio, creando un volume aggiuntivo.
Nel caso specifico, la struttura installata era tecnicamente amovibile, ma il fatto che delimitasse la parte superiore fino al soffitto ha portato il TAR a considerarla un ambiente chiuso, indipendentemente dall’assenza di supporti fissi o dall’apertura della parte inferiore.

Veranda e condominio: serve l’autorizzazione degli altri condomini?

Realizzare una veranda in condominio non è solo una questione di permessi edilizi: bisogna considerare anche le regole condominiali, che possono rappresentare un ulteriore ostacolo, sia in fase di costruzione che in caso di sanatoria.

In linea generale, non è obbligatorio ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per chiudere il proprio balcone, a patto che l’intervento non alteri parti comuni né comprometta il decoro architettonico dell’edificio. Tuttavia, la distinzione tra diritto individuale e interesse collettivo non è sempre netta.

Quando può servire l’autorizzazione condominiale?

Ecco i principali casi in cui è necessario coinvolgere gli altri condomini:

  • Modifica del prospetto dell’edificio: se la veranda altera visivamente la facciata o rompe l’uniformità estetica, può essere considerata lesiva del decoro architettonico, e quindi impugnabile.
  • Occupazione o modifica di parti comuni: ad esempio, se la struttura invade spazi condivisi o viene ancorata a elementi comuni (pilastri, parapetti, sottobalconi).
  • Regolamento condominiale contrattuale: se il regolamento vieta espressamente la chiusura dei balconi, la veranda potrebbe essere contestata anche se rispetta le normative edilizie.

Secondo la giurisprudenza consolidata, un condomino può utilizzare le parti di sua proprietà esclusiva (come il balcone) anche con modifiche strutturali, purché non danneggi o limiti i diritti altrui e rispetti l’estetica complessiva dell’edificio. Tuttavia, anche interventi apparentemente minimi possono essere giudicati lesivi se alterano l’armonia architettonica visibile dall’esterno.

Sanzioni per veranda abusiva: cosa si rischia

Realizzare una veranda senza permessi è un intervento considerato abuso edilizio, e come tale può comportare sanzioni amministrative, obblighi di demolizione e in alcuni casi conseguenze penali. Le autorità comunali, infatti, effettuano controlli mirati o agiscono su segnalazione per verificare la regolarità degli interventi edilizi.

Ecco cosa si rischia nel dettaglio.

Sanzioni Amministrative:

  • Ordinanza di Demolizione: È la conseguenza più comune. Il Comune ordina la rimozione della struttura abusiva a spese del responsabile dell’abuso. Se non si ottempera all’ordine entro i termini stabiliti (solitamente 90 giorni), scattano ulteriori conseguenze.
  • Sanzione Pecuniaria (Multa): In alcuni casi, specialmente se la demolizione non è tecnicamente possibile o se l’opera è giudicata “sanabile” (vedi punto sulla Sanatoria), può essere applicata una sanzione pecuniaria. L’importo è commisurato al valore dell’opera abusiva, all’entità dell’abuso e al danno arrecato. Può essere molto elevata.
  • Acquisizione al Patrimonio Comunale: Se l’ordine di demolizione viene ignorato e non si provvede alla rimozione entro i termini, il bene e l’area di sedime su cui insiste l’abuso possono essere acquisiti gratuitamente di diritto al patrimonio del Comune.

Sanzioni Penali:

  • L’abuso edilizio è anche un reato (previsto dal D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia). Le sanzioni penali possono includere:
    • Ammenda: Una multa penale.
    • Arresto: Nei casi più gravi (es. costruzioni in zone vincolate senza autorizzazione, opere che compromettono la stabilità, mancato rispetto dell’ordine di sospensione lavori).
    • La responsabilità penale è personale e colpisce chi ha commesso l’abuso (committente, costruttore, direttore lavori se consapevole).
  • Conseguenze Civili e Pratiche:
    • Invendibilità/Incommerciabilità dell’Immobile: Un immobile con un abuso edilizio non sanato o non sanabile è di fatto incommerciabile. È molto difficile venderlo o ottenere un mutuo, in quanto gli atti di compravendita richiedono la dichiarazione di conformità urbanistica.
    • Impossibilità di Accedere a Bonus Fiscali: La presenza di abusi edilizi impedisce di usufruire di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni (es. Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione) sull’intero immobile o sulla parte interessata.

Problemi Assicurativi: In caso di danni all’immobile, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare se l’abuso ha contribuito all’evento o se la polizza richiede la conformità urbanistica.

FAQ – Verande sul balcone e normativa edilizia

1. Cos’è una veranda sul balcone e come si distingue da altre strutture come logge, serre bioclimatiche o pergotende?

Una veranda sul balcone è una struttura coperta e chiusa, realizzata in aderenza all’edificio tramite telai e vetrate. Si distingue da logge (che fanno parte del volume originario dell’edificio), serre bioclimatiche (realizzate per ottimizzare il risparmio energetico), balconi chiusi (spesso interventi abusivi) e pergotende (strutture leggere e temporanee senza aumento volumetrico).

2. Cos’è esattamente una veranda dal punto di vista edilizio?

Una veranda è tipicamente uno spazio chiuso, annesso all’edificio principale, delimitato da superfici vetrate o comunque tamponate. La sua caratteristica principale è quella di creare nuovo volume abitabile o superficie utile, modificando la sagoma dell’edificio. Proprio per questo, di norma, richiede un titolo edilizio pesante come il Permesso di Costruire.

3. Quando una veranda diventa abusiva?

Una veranda diventa abusiva quando viene realizzata senza il necessario titolo edilizio, in particolare quando comporta aumento di volumetria o modifica della sagoma dell’edificio. In questi casi, non rientra nell’edilizia libera e richiede un permesso di costruire.

4. Quando è possibile sanare una veranda abusiva con il Decreto Salva Casa?

Una veranda può essere sanata con il Decreto Salva Casa (DL 69/2024) solo se: è stata costruita prima del 24 maggio 2024, è legata a un intervento edilizio già autorizzato, e rientra nelle tolleranze volumetriche (2%-6%) previste. La sanatoria semplificata è possibile solo in presenza di un titolo edilizio originario.

5. Il Decreto Salva Casa permette di sanare qualsiasi veranda abusiva?

No, assolutamente no. Il decreto mira a semplificare la regolarizzazione di difformità edilizie minori o formali. Non introduce un nuovo condono edilizio generalizzato. Una veranda costruita completamente senza alcun titolo edilizio (cioè senza Permesso di Costruire o SCIA, quando richiesti) e che ha comportato un aumento di volume/superficie non consentito dalle norme urbanistiche del tempo e attuali, generalmente non è sanabile nemmeno con il nuovo decreto.

6. Allora, in quali casi il “Salva Casa” potrebbe aiutarmi con la mia veranda?

Il decreto potrebbe intervenire positivamente principalmente in questi scenari (da verificare caso per caso con un tecnico):

  • Difformità parziali: Se avevi un permesso per costruire la veranda, ma l’hai realizzata con lievi modifiche rispetto al progetto approvato (es. dimensioni leggermente diverse, diversa distribuzione interna minima, materiali non esattamente come da progetto ma equivalenti). Il decreto facilita la sanatoria di queste difformità parziali anche se al momento della realizzazione l’intervento non rispettava tutte le norme (superando parzialmente la rigidità della “doppia conformità” solo per queste specifiche casistiche).
  • Tolleranze costruttive: Il decreto amplia le tolleranze costruttive/esecutive (la discrepanza ammessa tra quanto progettato e quanto realizzato). Se la tua veranda rientra in queste nuove tolleranze più ampie rispetto al titolo edilizio che avevi, potrebbe non essere più considerata abusiva.
  • Stato legittimo e documentazione: Il decreto semplifica l’attestazione dello “stato legittimo” dell’immobile, utile in caso di compravendita o altri lavori.

7. Ho chiuso un balcone con vetrate senza permesso anni fa. Posso sanarlo con il “Salva Casa”?

Dipende. Se la chiusura ha creato uno spazio stabilmente chiuso, aumentando la volumetria abitabile, si ricade nel caso della veranda abusiva (vedi punto 3). Generalmente, questo tipo di intervento richiede il Permesso di Costruire e difficilmente è sanabile con il “Salva Casa” se fatto senza titolo e in violazione delle norme volumetriche.

8. Le VEPA (Vetrate Panoramiche Amovibili)? Rientrano nel “Salva Casa”?

Le VEPA installate su balconi o logge avevano già beneficiato di una semplificazione normativa precedente al “Salva Casa”, rientrando in Edilizia Libera a determinate condizioni (devono essere totalmente amovibili, non creare volume stabile, migliorare prestazioni energetiche/acustiche, ecc.). Il “Salva Casa” non cambia sostanzialmente questo regime per le VEPA installate oggi. Potrebbe eventualmente sanare piccole irregolarità formali su VEPA installate in passato, ma la logica di base (non devono creare volume permanente) resta.

8. Il “Salva Casa” elimina il requisito della “doppia conformità” per sanare una veranda?

Non completamente e non per gli abusi totali. La regola generale della doppia conformità (l’intervento deve rispettare le norme urbanistiche sia al momento della realizzazione sia al momento della richiesta di sanatoria) rimane il cardine per la sanatoria degli abusi edilizi “maggiori”. Il “Salva Casa” introduce deroghe alla doppia conformità solo per specifiche tipologie di difformità parziali (come quelle descritte al punto 3) o per il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari (con specifiche condizioni). Non permette di sanare una veranda totalmente abusiva che violava le norme ieri e le viola oggi.

9. Serve l’autorizzazione del condominio per costruire una veranda?

Non è sempre obbligatoria, ma può essere necessaria se l’intervento altera il decoro architettonico, modifica parti comuni o viola il regolamento condominiale. In caso di contestazione, può essere impugnato anche un intervento edilizio regolare.

10. Quali sono le sanzioni per una veranda abusiva?

Le sanzioni includono: ordine di demolizione, sanzioni pecuniarie, possibile acquisizione del bene al patrimonio comunale, responsabilità penali e civili, e limitazioni nella vendita o ristrutturazione dell’immobile.

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About Author / Alessia Bardi

Si è laureata al Politecnico di Milano inaugurando il primo corso di Architettura Ambientale della Facoltà. L’interesse verso la sostenibilità in tutte le sue forme è poi proseguito portandola per la tesi fino in India, Uganda e Galizia. Parallelamente alla carriera di Architetto ha avuto l’opportunità di collaborare con il quotidiano Rinnovabili scrivendo proprio di ciò che più l’appassiona. Una collaborazione che dura tutt’oggi come coordinatrice delle sezioni Greenbuilding e Smart City. Portando avanti la sua passione per l’arte, l’innovazione ed il disegno ha inoltre collaborato con un team creativo realizzando una linea di gioielli stampati in 3D.