Analisi settimanale delle novità normative e regolatorie sulle rinnovabili in Italia

La crescita dei data center mette sotto pressione le reti elettriche
La rapida espansione dei data center sta diventando una delle nuove sfide per la pianificazione dei sistemi energetici. In diversi Paesi le richieste di connessione alla rete crescono infatti molto più velocemente sia della capacità infrastrutturale disponibile sia del numero di progetti che, con ogni probabilità, saranno effettivamente realizzati. Governi e operatori stanno quindi valutando nuovi criteri per evitare che una domanda potenziale molto elevata finisca per congestionare le reti e rallentare altri investimenti strategici.
Una delle risposte più rigorose arriva dalla Spagna, dove è in preparazione una normativa destinata ai data center con potenza superiore a 1 MW. Il principio è collegare maggiormente l’accesso alla rete alla sostenibilità dell’approvvigionamento energetico. Almeno l’80% dell’elettricità consumata dovrebbe essere coperto, su base oraria, da produzione rinnovabile disponibile nello stesso intervallo temporale. Non sarebbe quindi sufficiente compensare annualmente i consumi attraverso l’acquisto di energia verde.
È inoltre previsto un criterio di addizionalità: alla nuova domanda dovrebbe corrispondere nuova capacità rinnovabile, attraverso autoproduzione o contratti di acquisto dell’energia. Il rispetto di queste condizioni diventerebbe parte integrante dei requisiti di accesso e connessione alla rete. La misura risponde a una forte sproporzione tra oltre 12 GW di diritti di connessione concessi negli ultimi anni e una capacità di calcolo attesa nel 2030 molto più contenuta.
Una situazione analoga emerge in Germania, dove le richieste relative a nuovi consumi e sistemi di accumulo superano ampiamente le dimensioni attuali del sistema elettrico. Gli ingenti investimenti nelle infrastrutture non sembrano sufficienti a colmare rapidamente il divario, anche perché la realizzazione di nuove reti può richiedere fino a un decennio. Data center, batterie, rinnovabili e industrie in fase di elettrificazione rischiano così di competere per una risorsa sempre più scarsa: la capacità di connessione.
Il fenomeno è particolarmente evidente anche in Italia. Le richieste di connessione dei data center hanno raggiunto quasi 96 GW, con una forte concentrazione in Lombardia. Si tratta però di un valore molto superiore alle prospettive realistiche: le stime di lungo periodo collocano infatti la capacità effettiva del settore intorno a 9-12,5 GW al 2050. La differenza deriva anche da richieste anticipate, progetti sovrapposti o iniziative che potrebbero non essere mai costruite.
La Finlandia sta invece valutando di superare il tradizionale criterio secondo cui la capacità viene assegnata semplicemente in base all’ordine di presentazione delle richieste. Alcuni grandi investimenti industriali potrebbero ricevere priorità rispetto ai data center, soprattutto nelle aree già congestionate.
Approcci differenti emergono fuori dall’Europa. In Australia si discute di standard comuni per energia, acqua e territorio, mantenendo però possibili deroghe all’obbligo di alimentazione esclusivamente rinnovabile. Negli Stati Uniti, invece, la crescita dei consumi digitali sta favorendo nuovi investimenti nella generazione a gas, comprese centrali dedicate ai data center.
Il quadro internazionale mostra quindi una questione sempre più centrale: non basta produrre più energia. Occorre decidere quali progetti collegare alla rete, con quali priorità e condizioni, coordinando sviluppo digitale, sicurezza energetica, infrastrutture e decarbonizzazione.
Rinnovabili, cambiano le procedure regionali per autorizzazioni e nuove aree di sviluppo
Il quadro autorizzativo per gli impianti a fonti rinnovabili continua a evolversi a livello regionale. Sicilia, Veneto e Molise hanno recentemente introdotto novità che riguardano rispettivamente la gestione dei procedimenti autorizzativi, l’individuazione delle zone destinate ad accelerare lo sviluppo delle energie pulite e le modalità di presentazione delle nuove istanze.
In Sicilia, le modifiche normative entrate in vigore nel giugno 2026 hanno ridefinito le competenze tra le strutture regionali responsabili di energia e ambiente. La prima assume la gestione delle autorizzazioni uniche relative agli impianti energetici, mentre alla seconda restano attribuite le principali procedure di valutazione ambientale.
Per evitare incertezze nella fase di transizione, sono state definite specifiche modalità per completare i procedimenti già avviati. Il trattamento delle pratiche varia in funzione dello stato raggiunto dall’iter alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Per le nuove richieste relative a progetti già sottoposti a valutazione ambientale sarà necessario presentare l’istanza di autorizzazione unica alla struttura competente in materia energetica.
I procedimenti per i quali le conferenze di servizi avevano già raggiunto una determinazione conclusiva prima della modifica normativa continueranno invece secondo il precedente assetto, fino al rilascio o al diniego del provvedimento regionale. Quando, al contrario, l’iter era già iniziato ma non era stata ancora adottata una decisione definitiva, la conclusione passerà alla struttura competente per l’energia, eventualmente acquisendo i pareri ancora mancanti. Nei casi in cui l’autorizzazione unica sia stata già rilasciata, il procedimento viene considerato concluso e il relativo provvedimento diventa immediatamente efficace.
In Veneto, l’attenzione si concentra invece sulla pianificazione territoriale. È stato adottato un piano per identificare le zone terrestri di accelerazione, concepite per facilitare la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili conciliandola con la protezione del paesaggio e delle superfici agricole.
La strategia punta in particolare a limitare il consumo di nuovo suolo, privilegiando superfici già impermeabilizzate e aree caratterizzate da un impatto paesaggistico più contenuto. Il piano è ora interessato da una fase di consultazione pubblica nell’ambito della valutazione ambientale strategica.
Novità procedurali anche in Molise, dove da settembre le richieste di autorizzazione unica per nuovi progetti rinnovabili devono essere presentate attraverso una modulistica standardizzata. Il modello rappresenta una soluzione transitoria destinata a uniformare le domande fino alla piena operatività dello sportello digitale dedicato alle energie rinnovabili.
Le tre iniziative, pur differenti, evidenziano quindi una tendenza comune: semplificare e rendere più prevedibili i procedimenti autorizzativi, accompagnando l’espansione delle rinnovabili con una più chiara distribuzione delle competenze e una maggiore attenzione alla pianificazione territoriale.
Fotovoltaico e tutela del paesaggio: stop ai divieti preventivi senza adeguata motivazione
Un recente pronunciamento della giustizia amministrativa ha ribadito un principio importante per lo sviluppo delle energie rinnovabili: la tutela del paesaggio può giustificare limitazioni alla realizzazione degli impianti, ma non può tradursi automaticamente in un divieto generalizzato e preventivo senza un’adeguata valutazione degli interessi coinvolti.
La vicenda riguarda un progetto per un impianto fotovoltaico a terra di circa 20 MW in Basilicata, interessato da un provvedimento regionale che aveva riconosciuto un’ampia area come territorio di particolare interesse paesaggistico. La disciplina introdotta consentiva la realizzazione di impianti rinnovabili soltanto quando collegati a edifici già esistenti, integrati nelle strutture edilizie e con dimensioni limitate rispetto alle coperture.
I giudici hanno confermato la legittimità del vincolo paesaggistico e la possibilità di sottoporre a specifica tutela un territorio particolarmente esteso. È stata invece ritenuta illegittima la disposizione che impediva, in via generale, la realizzazione di altre tipologie di impianti a fonti rinnovabili.
Il punto centrale riguarda il necessario bilanciamento tra protezione del territorio e transizione energetica. La normativa europea e nazionale attribuisce infatti alla produzione di energia da fonti rinnovabili un rilievo particolare, considerandola un interesse pubblico prioritario. Ciò non significa che ogni progetto debba essere automaticamente autorizzato, ma comporta l’obbligo per le amministrazioni di esaminare concretamente le caratteristiche dell’intervento e gli eventuali effetti negativi.
La presenza di valori paesaggistici, ambientali, culturali o agricoli può quindi determinare il rigetto di uno specifico progetto quando emergano impatti significativi. Una conclusione diversa vale però per norme che, senza un’analisi sufficientemente approfondita, escludano preventivamente intere categorie di impianti.
Nel caso esaminato non sarebbe stato dimostrato in maniera adeguata perché la tutela paesaggistica dovesse prevalere, sull’intero territorio interessato, sull’interesse alla diffusione delle energie pulite. Proprio l’assenza di questa valutazione ha determinato l’annullamento della prescrizione più restrittiva, lasciando invece invariato il vincolo territoriale.
La decisione assume così un significato più ampio per le politiche regionali sulle rinnovabili. Tutela del paesaggio e sviluppo energetico devono essere valutati insieme, evitando automatismi in entrambe le direzioni. Le amministrazioni possono imporre limiti anche rigorosi, ma devono fondarli sulle caratteristiche concrete dei territori e motivare chiaramente le ragioni che rendono necessario sacrificare, in determinati casi, l’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile.
Incentivi alle rinnovabili: il recupero delle somme può spettare al giudice civile
Una recente decisione della giustizia italiana ha chiarito quale giudice sia competente nelle controversie sulla restituzione degli incentivi alle energie rinnovabili quando la perdita del beneficio sia già stata accertata e non possa più essere rimessa in discussione.
La vicenda riguarda una società proprietaria di impianti fotovoltaici che aveva beneficiato di tariffe incentivanti. A seguito di verifiche, nel 2017 era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi. Il provvedimento era stato contestato davanti alla giustizia amministrativa, che ne aveva confermato la legittimità.
Parallelamente era stata avviata un’azione per ottenere la restituzione delle somme già erogate. Proprio su questo secondo procedimento è sorta la questione relativa alla giurisdizione: stabilire cioè se la controversia dovesse essere decisa dal giudice amministrativo oppure da quello ordinario.
Il principio individuato distingue nettamente due situazioni. Quando la controversia riguarda l’esercizio di un potere pubblico, come il riconoscimento, il diniego, la revoca, la decadenza o la modifica degli incentivi, la competenza appartiene alla giustizia amministrativa.
La situazione cambia quando la legittimità della decadenza è stata già accertata e non costituisce più oggetto del giudizio. In questo caso, il giudice non deve rivalutare il provvedimento amministrativo né stabilire se l’operatore avesse diritto all’incentivo. Deve semplicemente verificare se, venuto meno il titolo che giustificava i precedenti pagamenti, esista un obbligo di restituzione delle somme ricevute.
La controversia assume quindi carattere essenzialmente patrimoniale: l’amministrazione non esercita più un potere autoritativo, ma agisce come titolare di un diritto di credito. Di conseguenza, la competenza passa al giudice ordinario.
Il principio resta valido anche quando, al momento dell’avvio dell’azione di recupero, la decisione sulla decadenza non sia ancora definitiva, purché nel procedimento restitutorio essa non possa essere nuovamente contestata. L’eventuale successivo consolidamento della decisione rafforza ulteriormente tale presupposto.
La distinzione chiarisce dunque il confine tra funzione amministrativa e rapporti patrimoniali: la natura originariamente pubblicistica degli incentivi non comporta automaticamente che ogni successiva controversia sulla loro restituzione debba essere trattata dalla giustizia amministrativa.
Fotovoltaico sui terreni agricoli: nuove indicazioni per i progetti avviati prima del 16 maggio 2024
Una recente pronuncia della giustizia amministrativa fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione del divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole e, soprattutto, sulla disciplina transitoria prevista per i progetti avviati prima dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni.
Il punto centrale riguarda l’articolo 5 del decreto-legge n. 63/2024, che ha introdotto limitazioni alla realizzazione del fotovoltaico a terra sui terreni agricoli. La normativa prevede tuttavia una clausola di salvaguardia per i progetti antecedenti al 16 maggio 2024, consentendo loro di proseguire qualora, prima di tale data, fosse già stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie per ottenere i titoli relativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto o delle opere connesse.
Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo alla procedura di connessione alla rete elettrica. Anche il rilascio della soluzione tecnica di connessione può rappresentare un atto sufficiente per beneficiare del regime transitorio. Ciò può valere persino quando la procedura sia stata inizialmente avviata da un soggetto diverso da quello che successivamente presenta la domanda di autorizzazione. La condizione essenziale è che sia possibile dimostrare concretamente che la procedura di connessione antecedente al 16 maggio 2024 sia effettivamente riferibile allo stesso progetto fotovoltaico sottoposto ad autorizzazione.
Il principio assume particolare importanza per gli operatori, perché amplia gli elementi utilizzabili per dimostrare che un progetto era già stato concretamente avviato prima dell’introduzione del nuovo divieto.
La decisione interviene anche sui poteri dei Comuni nell’ambito della Procedura abilitativa semplificata (PAS). L’amministrazione dispone di trenta giorni per verificare la conformità del progetto e, se necessario, impedirne la realizzazione con un provvedimento motivato.
Trascorso questo termine senza interventi, l’effetto abilitativo si consolida. Il Comune non può quindi successivamente adottare un normale diniego, ma deve ricorrere all’autotutela, rispettandone condizioni e limiti.
In particolare, non è sufficiente richiamare una diversa interpretazione tecnica del progetto o la necessità di ripristinare la legalità. L’amministrazione deve dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, motivare le ragioni della rimozione del titolo e considerare anche l’affidamento maturato dall’operatore.
La pronuncia rafforza così due principi rilevanti: da un lato, la tutela dei progetti avviati prima del 16 maggio 2024 può fondarsi anche sulla procedura di connessione alla rete; dall’altro, una volta consolidata la PAS, l’intervento successivo dell’amministrazione è possibile soltanto attraverso un’autotutela adeguatamente motivata.
Diniego tardivo della PAS: la violazione manifesta dei termini può fondare la responsabilità risarcitoria della PA
Una recente sentenza amministrativa assume particolare rilievo sul fronte della responsabilità della pubblica amministrazione per il diniego illegittimo di un titolo abilitativo nel settore delle rinnovabili. Il giudice non si limita infatti ad annullare il provvedimento adottato oltre i termini, ma riconosce anche la sussistenza della colpa dell’amministrazione e il conseguente diritto dell’operatore al risarcimento del danno.
La controversia riguardava una PAS presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 3 MW. La disciplina applicabile prevede che, in assenza di un diniego espresso entro il termine previsto, il titolo abilitativo si perfezioni per silentium. Nel caso esaminato, tenendo conto della sospensione determinata dalla richiesta di integrazioni, il termine era scaduto il 16 maggio 2025. Il successivo preavviso di rigetto e il diniego definitivo erano quindi intervenuti quando il titolo si era già formato.
Una volta consolidato l’effetto abilitativo, all’amministrazione rimaneva esclusivamente la possibilità di intervenire in autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti. Il provvedimento adottato non presentava tuttavia tali caratteristiche, mancando una specifica valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo e un adeguato bilanciamento con l’interesse dell’operatore.
È soprattutto il passaggio relativo all’elemento soggettivo della responsabilità a rendere particolarmente significativa la decisione. Il TAR ravvisa infatti la colpa dell’amministrazione proprio alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento del diniego. Non risultavano incertezze oggettive sulla normativa applicabile, contrasti giurisprudenziali o altre circostanze idonee a giustificare l’operato dell’amministrazione; al contrario, il procedimento era stato caratterizzato da un andamento incoerente e da una manifesta violazione dei termini normativamente previsti.
La pronuncia assume particolare rilievo proprio sotto questo profilo. Pur senza affermare un automatismo tra illegittimità del provvedimento e colpa della PA, il giudice riduce sensibilmente la distanza tra i due piani: quando l’illegittimità deriva da una violazione evidente delle regole procedimentali e l’amministrazione non dimostra l’esistenza di obiettive circostanze esimenti, le stesse ragioni che determinano l’annullamento possono concorrere direttamente a integrare anche l’elemento soggettivo necessario per il risarcimento.
Il TAR ha quindi riconosciuto il diritto al ristoro dei pregiudizi patrimoniali derivanti dal ritardo nella realizzazione dell’impianto, comprendendo danno emergente e lucro cessante collegati anche all’accesso al mercato dell’energia a condizioni economiche meno favorevoli. La quantificazione dovrà avvenire secondo i criteri indicati nella decisione.
La portata della pronuncia è dunque significativa: la manifesta violazione dei termini della PAS non determina soltanto l’illegittimità del diniego tardivo, ma, in assenza di obiettive circostanze idonee a giustificare l’operato amministrativo, può costituire anche un elemento decisivo per riconoscere la colpa della PA e fondarne la responsabilità risarcitoria.












