Nella proposta di legge si parla anche di fotovoltaico galleggiante e termodinamico, ma spuntano nuovamente i paletti della non idoneità. Per le aree agricole SAU regionale fino all’1% regione, 3% quella comunale. Giani: “Previste procedure che non necessitano il rilascio della VIA”.

La proposta di legge che individua le aree idonee alle rinnovabili in Toscana
Pronta anche la nuova proposta di legge Aree Idonee della Toscana. Ieri la Giunta regionale ha approvato il testo che, recependo le direttive statali, definisce gli “ulteriori” spazi adatti ad ospitare gli impianti rinnovabili. Con l’obiettivo di tracciare il percorso più rapido e più libero possibile dai legacci burocratici verso 4,2 GW di nuova capacità verde 2030 (rispetto al dato 2020).
“La proposta – spiega il presidente Eugenio Giani – interesserà 157 dei 273 comuni della Toscana: un territorio dove noi avremo la possibilità di coniugare la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio con progetti che comprendono la realizzazione di impianti di energie rinnovabili”.
Versono nuove norme “dinamiche”
Come altre regioni, anche la Toscana aveva già definito le norme in materia, salvo poi dover tornare al lavoro con lo stralcio parziale del Decreto ministeriale da parte del TAR Lazio.
Il nuovo testo, tuttavia, riparte da lì e dall’attenzione che l’amministrazione ha nei confronti di un processo partecipato. Senza dimenticare di dare il buon esempio e allargando ad un parco tecnologie che va al di là delle solite FER.
“In questo percorso sarà essenziale il coinvolgimento degli Enti locali con i quali porteremo avanti anche gli sviluppi di una legge che per sua stessa natura è una legge dinamica”, ha aggiunto l’assessore all’Ambiente David Barontini. “Quello che vorremmo è verificare annualmente la potenza installata rispetto a quella prevista, per riuscire, eventualmente, a correggere la traiettoria e avviare una governance condivisa di tutto il processo alla quale partecipano i rappresentanti dei Comuni e delle Province, quindi ANCI e UPI”.
Quindi non un testo statico e calato dall’alto ma delle norme che si adattino all’evoluzione della transizione anche attraverso future proposte di modifica partecipate.
Le ulteriori Aree Idonee della Toscana
La proposta di legge presentata dalla giunta Giani, rimarcando la volontà di portare avanti una transizione energetica “giusta” e compatibile con il territorio, definisce una serie di aree idonee ulteriori a quelle già individuate dal Governo. E lo fa non solo per i tradizionali fotovoltaico ed eolico a terra, ma anche per il solare termico e il termodinamico, l’idroelettrico, l’agrivoltaico e il fotovoltaico galleggiante.
In generale la Toscana considera idonee agli impianti:
- aree del demanio pubblico;
- aree degradate;
- aree antropizzate;
- superfici impermeabilizzate (es. autostrade ma anche nelle aree prossime alle strade di interesse regionale);
- aree industriali e logistiche;
- aree dedicate a impianti per autoconsumo e comunità energetiche.
Con alcune specifiche per gli impianti idroelettrici – ammessi solo se privi di nuove opere in alveo non integrate nelle briglie esistenti – e per quelli fotovoltaici sull’acqua – ammessi se occupano meno del 60% della superficie del bacino o invaso.
La non idoneità
Uno dei capitoli più delicati riguarda le condizioni che farebbero decadere l’idoneità di tali aree. Delicato perché già altre leggi regionali si stanno scontrando con il potere centrale proprio sul tema della non idoneità.
Il Pdl Aree idonee della Toscana riporta che in tutte le aree idonee regionali si applicano le limitazioni imposte dal D.Lgs. 190/2024, ovvero:
- Per il fotovoltaico, solare termico e termodinamico decade l’idoneità nei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ed entro 500 metri dai relativi perimetri.
- Per gli impianti eolici decade nei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ed entro 3 km dai relativi perimetri.
Per l’idroelettrico e il fotovoltaico flottante decade invece nelle aree protette e paesaggisticamente vincolate;
Aree agricole idonee
Come sempre un paragrafo a sé lo meritano le aree agricole idonee. Muovendosi nella forbice governativa (0,8-3%), la Toscana ha scelto di porre un limite dell’1% alla superficie agricola utilizzata (SAU) per gli impianti a livello regionale, che sale al 3% a livello comunale. Salvo diversa soglia concordata con il Comune. Nel dettaglio gli enti comunali possono proporre l’aumento della quota di SAU utilizzabile e proporre cartografie specifiche delle aree agricole idonee
Restano invece sempre idonee all’agrivoltaico, anche oltre i limiti SAU, le aree agricole abbandonate purché non ricadano in aree paesaggisticamente tutelate e gli impianti non superino una determinata quota di potenza. Tuttavia l’agrivoltaico, per accedere alle procedure semplificate previste dalla norma, deve coinvolgere obbligatoriamente un’azienda agricola e dimostrare la continuità delle attività agricole e pastorali. Rispettando i requisiti tecnici che la Regione definirà.
Effetto cumulo
Anche l’amministrazione toscana si arma contro l’effetto cumulo degli impianti. Il pdl stabilisce infatti che “ogni impianto genera una fascia di rispetto (“buffer”). All’interno di tali fasce le ulteriori aree idonee decadono, per evitare eccessive concentrazioni di impianti sul territorio”.
In ogni caso la Giunta regionale monitorerà da vicino lo sviluppo della nuova potenza rinnovabile, presentando una relazione annuale entro il 30 giugno. E in caso convocando un tavolo con ANCI e UPI per modificare la disciplina se gli obiettivi non vengono raggiunti.
“La Regione – sottolinea Giani – produce già il 51% del suo fabbisogno energetico con energie rinnovabili. Oggi […] vuole sfruttare al massimo le potenzialità per poter avere, con l’uso dei pannelli fotovoltaici, un incremento di questa quota per arrivare al 2030 passando dal 51% a due terzi della produzione energetica regionale attraverso energie rinnovabili […] Per questo abbiamo previsto procedure che non necessitano il rilascio della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), con un piano di accelerazione per gli otto capitoli previsti dalla legge nazionale”.












