Il Consiglio dei Ministri ha impugnato nuovamente le norme umbre sulle rinnovabili puntando il dito sull’individuazione delle aree non idonee. L'assessore Thomas De Luca: "Non faremo alcun passo indietro”

Impugnata la legge regionale n. 4 del 7 aprile 2026
È ancora scontro tra il Governo e la Regione Umbria in materia di competenze energetiche. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato, infatti, per la seconda volta la normativa umbra sulle aree idonee agli impianti rinnovabili. Parliamo della legge Omnibus 2026 con cui l’amministrazione territoriale ha modificato l’originale provvedimento su tali aree, ossia la L.R. n. 7 del 16 ottobre 2025. Legge che a sua volta era già finita davanti alla Corte costituzionale a dicembre dello scorso anno.
Lo scoglio delle aree non idonee in Umbria
Il motivo del dissidio? Sempre lo stesso: il testo definisce anche le aree non idonee, seguendo la vecchia impostazione del Decreto MASE, parzialmente annullata a maggio 2025 dal TAR. Di qui l’impugnativa del Consiglio dei ministri a dicembre 2025 e ora quella annunciata dal Consiglio del 4 giugno 2026.
Per il Governo, infatti, anche le modifiche introdotte dalla Legge Omnibus alla L.R. 7/2025 battono sullo stesso tasto e, “ponendosi in contrasto con la normativa italiana ed europea in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, violano gli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione”. In altre parole Roma ritiene che la norma umbra leda il principio di imparzialità dell’azione amministrativa e superi i confini delle competenze regionali in materia di energia.
La posizione della Regione Umbria
“Rigettiamo fermamente questa interpretazione”, dichiara l’assessore all’Ambiente De Luca. “Individuare aree non idonee non significa porre divieti assoluti a priori, come abbiamo specificato nel comma 1-bis dell’articolo 88, ma significa esercitare il diritto-dovere di pianificazione per evitare che le aziende perdano tempo e denaro investendo in contesti ad alto rischio di diniego. È un atto di trasparenza verso i proponenti e di tutela verso i cittadini umbri. […] È oltretutto sconcertante che sia stata ignorata la nostra richiesta di attendere l’esito del primo contenzioso prima di modificare eventualmente il testo”. L’assessore ha anche ribadito che sulla questione la Regione non farà alcun passo indietro. “Non possiamo accettare che la transizione energetica venga calata dall’alto, ignorando le cento consultazioni territoriali svolte con i sindaci di ogni colore politico e le reali vulnerabilità del nostro paesaggio”.
Per semplicità riportiamo l’articolo 4 della Legge energia dell’Umbria così come modificato dall’Omnibus:
(Aree non idonee)
1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l’insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. [19] 1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 , nelle aree non idonee di cui al presente articolo è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto. L’individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell’area che ne ostacolerebbero la realizzazione. [20]
2. La non idoneità si applica, fermo restando quanto previsto all’ articolo 1, comma 3 , anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Sono considerate non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 1 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004 e dei commi 1 e 3 dell’ articolo 3 della presente legge, [21] le aree e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
4. Sono [ … ] [22] definite non idonee , ad esclusione di quelle di cui al comma 1 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004 e dei commi 1 e 3 dell’ articolo 3 della presente legge, [23] le superfici e le aree comprese:
a) nei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e UNESCO MAB , in conformità a quanto previsto dall’ articolo 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 [24];
b) nella Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) [25];
c) nei corridoi e nelle pietre di guado della Rete Ecologica regionale;
d) nelle praterie sommitali a quota superiore ai 900 metri indicate nella carta Geobotanica dell’Umbria di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
e) nella “fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto” iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018);
f) nelle aree ad alta esposizione panoramica individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e dal PPR; g) nelle aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato;
h) nella cartografia della viabilità storica, delle Ville e giardini, delle Abbazie e dei principali siti benedettini, dell’architettura religiosa e militare, così come individuati nelle carte nn. 23, 24 e 28 allegate alla l.r. 27/2000 e del PPR;
i) nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ad esclusione degli impianti idroelettrici;
j) nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4 del PAI.
5. Per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici sono non idonee le aree ricadenti all’interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 500 metri.
6. Per gli impianti eolici sono non idonee le aree ricadenti all’interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 3.000 metri.
7. Per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e/o produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue, sono aree non idonee: a) le aree e superfici ricomprese fino a 2.000 metri dai recettori sensibili quali centri abitati, scuole, strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, centri di aggregazione; b) le aree nel perimetro dei beni di cui al comma 3 e all’interno di una fascia di rispetto pari a 3.000 metri dagli stessi. [ 8. ] [26]
8. Sono definite come aree vietate all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra quelle da realizzarsi nello spazio rurale così come definito, ai sensi dell’ articolo 88 della l.r. 1/2015 , ad esclusione di quelle espressamente concesse dall’ articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , comprese quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l) della presente legge. [27]
9. Le disposizioni di non idoneità del presente articolo sono da intendersi comprensive delle aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell’ articolo 45 del d.lgs. 42/2004.
10. La Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità dell’Allegato 3, Paragrafo 17 “Criteri per l’individuazione di aree non idonee” del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, può individuare aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dai commi 2 e 3 su proposta dei comuni o delle province [ … ] [28]. Il comune nell’elaborazione della proposta può avvalersi del contributo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, accompagnandola con apposita istruttoria che giustifichi la specifica e motivata esigenza di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessa alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito.
11. La proposta di cui al comma 10 , eccetto quella di cui al comma 6 dell’articolo 5 , [29] non può comprimere o includere le aree idonee definite dalla normativa nazionale, non può avere effetto retroattivo sulle richieste autorizzative già presentate e non può essere in contrasto con il pieno raggiungimento degli obiettivi, regionali e comunali, di installazione di impianti FER.












