Dai limiti al fotovoltaico in aree agricole al nuovo obbligo solare per i centri commerciali. Ecco le misure contenute nel testo piemontese che disciplina le ulteriori aree idonee regionali. In sede di Commissione, introdotta la facoltà per i comuni di individuare una fascia di rispetto, fino a 50 metri dai confini degli ambiti urbanizzati residenziali

Fumata bianca per la nuova Legge sulle Ulteriori Aree Idonee del Piemonte. Il 21 luglio 2026 il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il testo emendato nelle Commissioni Ambiente ed Agricoltura. “Abbiamo individuato le vere aree idonee”, ha commentato entusiasta l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati “dando priorità assoluta ai siti già compromessi e antropizzate […] Una scelta precisa che intende blindare e tutelare i nostri suoli agricoli produttivi, che per il Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile fatto di eccellenze uniche e identitarie”.
Il disegno di legge Aree Idonee 2026 del Piemonte
“Con questo disegno di legge intendiamo fornire criteri chiari, certi e trasparenti agli investitori per l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici e compiere un passo decisivo verso la piena attuazione della transizione ecologica e l’indipendenza energetica”. Con queste parole il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Marnati avevano commentato ad inizio anno l’approvazione del nuovo progetto di legge Aree Idonee Piemonte.
Il provvedimento disciplina le ulteriori zone regionali da destinare agli impianti rinnovabili, in aggiunta a quanto già definito dalla norma statale (decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190), e con cui il territorio deve raggiungere i 4.991 MW di potenza nominale entro il 2030.
Frutto di un’attività di revisione della precedente proposta normativa, il lavoro torna però a porre l’accento sulla tutela dei campi. “La priorità è stata assegnata alle aree già compromesse e antropizzate dall’attività umana: edifici, parcheggi, siti da bonificare, aree industriali dismesse, nonché infrastrutture come ferrovie e autostrade”, spiega l’amministrazione piemontese. “Una scelta precisa, che risponde all’esigenza di tutelare i suoli agricoli produttivi, che per il Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile, fatto di colture uniche, di altissima qualità e di grande valore identitario ed economico”.
Una scelta che peraltro non sorprende dal momento che la giunta Cirio ha sempre mantenuto una politica fortemente difensiva in materia di impianti a terra. Basti pensare alle due delibere del 2023 con cui la Regione aveva imposto una moratoria al fotovoltaico in aree agricole di elevato interesse agronomico, successivamente annullate dal Consiglio di Stato.
Il testo approdato questa primavera in Consiglio per la conversione in Legge, ha ottenuto diverse modifiche in Commissione Ambiente, alcune delle quali hanno ammorbidito l’approccio. Comprese le deroghe per le comunità energetiche rinnovabili (CER) e per gli autoconsumatori e l’ampliamento delle aree idonee.
Ma andiamo con ordine.
Le aree idonee extra del Piemonte
Il ddl Aree idonee 2026 del Piemonte, licenziato ad aprile 2026 dalla Giunta, conta 11 articoli, completando il quadro statale mettendo nero su bianco le zone dove la realizzazione di impianti rinnovabili non solo è permessa per legge ma è anche facilitata.
Il testo dà priorità, come anticipato, a superfici e contesti già edificati o compromessi, favorendo al contempo l’integrazione con sistemi di accumulo energetico.
Il provvedimento identifica 4 categorie principali di aree idonee, escludendo a priori siti UNESCO o zone di protezione:
- Siti non agricoli dove siano già presenti impianti per interventi di rifacimento (revamping) o potenziamento (repowering), a patto che l’aumento dell’area occupata non superi il 40%.
- Zone entro un raggio di 50 metri da aree soggette a bonifica.
- Zone non agricole entro 350 metri da aree industriali, commerciali, artigianali, logistiche o data center.
- Il Sito di Interesse Nazionale di Balangero, la più grande ex miniera di amianto d’Europa.
Vengono inoltre definiti precisi criteri per gli impianti. Per la precisione il ddl stabilisce che le turbine eoliche debbano garantire un’efficienza minima di 2.500 ore equivalenti di produzione annua, mentre gli impianti a combustione diretta di biomassa debbano rispettare i limiti sulle emissioni inquinanti.
Aree agricole idonee in Piemonte
Sul fronte delle aree agricole la regione aveva promesso battaglia alle speculazioni ma, in linea generale, il testo si riaggancia ai limiti della norma statale. Ma introduce anche il “principio dello sviluppo sostenibile” in base al quale il raggiungimento del target 2030 deve essere perseguito “avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte effettuate”.
Entrando nel merito, il disegno di legge prevede che la somma di tutte le aree agricole idonee non possa superare lo 0,8% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) complessiva della regione. Tuttavia, per ogni singolo Comune, il limite sale al 2% della SAU locale o al 3% se gli impianti sono destinati a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o all’autoconsumo industriale.
In tutti i casi è obbligatorio che l’installazione permetta il pieno ripristino della produttività agricola del terreno al termine della vita dell’impianto.
Contestualmente la Giunta piemontese si impegna ad emanare una delibera specifica per stabilire come monitorare gli impianti agrivoltaici entro 180 giorni dall’approvazione della legge.
L’effetto cumulo
Per contrastare il frazionamento artificioso degli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici il ddl aree idonee Piemonte dispone che: se un unico soggetto o un gruppo di soggetti collegati presenta più progetti in aree confinanti o distanti meno di 1 km tra loro, le domande vengono sommate; di conseguenza il regime amministrativo sarà quello previsto per la potenza totale combinata. Il testo stabilisce anche che il regime autorizzativo diventi più rigoroso se nell’area sono già presenti o previsti altri impianti fotovoltaici in un raggio di 2 km.
La Giunta regionale dovrà definire criteri specifici per valutare l’impatto cumulativo tra impianti della stessa fonte situati nella stessa “area vasta”, così da bilanciare correttamente gli interessi energetici con la tutela del territorio.
Centri commerciali trasformati in centrali energetiche
La regione ha approvato un nuovo obbligo specifico per i centri commerciali: ogni nuova costruzione commerciale di medie o grandi dimensioni dovrà installare obbligatoriamente impianti fotovoltaici sulle proprie coperture o sopra i parcheggi all’aperto (anche in deroga ai limiti degli indici urbanistici). L’obbligo scatta anche per le strutture esistenti in caso di interventi superiori al restauro o risanamento conservativo, ma in questo caso solo per una potenza pari al 50% di quella richiesta per le nuove costruzioni.
L’obbligo decade solo se viene dimostrata l’impossibilità tecnica di reperire superfici idonee.
Gli emendamenti approvati in Commissione Ambiente
L’8 luglio 2026 le Commissioni Agricoltura e Ambiente hanno licenziato a maggioranza il Disegno di legge 136 che si appresta dunque alla votazione in Aula. Il testo è stato modificato in più punti, stringendo e allargando le maglie a seconda del bisogno e aggiungendo due nuovi capitoli per un totale di 13 articoli.
Si inizia con l’articolo 2 che se da un lato apre alla possibilità di superare il target regionale 2030, dall’altro aggiunge un paletto: la facoltà per i comuni di individuare una fascia di rispetto, fino a 50 metri dai confini degli ambiti urbanizzati residenziali e da singoli edifici ad uso residenziale, per “salvaguardare il benessere della collettività e la qualità del decoro urbano”.
In compenso si amplia il perimetro delle aree idonee.
La nuova lista ora comprende (in verde le modifiche):
- Impianti esistenti: Siti non agricoli dove ci sono già impianti e si fanno modifiche/potenziamenti, purché l’area occupata non aumenti più del 40%.
- Aree industriali, commerciali e logistiche: Tutte le aree entro un raggio di 350 metri da zone industriali, artigianali, commerciali, direzionali, logistiche o centri dati, inclusi i terreni agricoli che ricadono in questa fascia.
- Strade ad alto scorrimento: Una fascia di 150 metri lungo superstrade e strade con almeno due corsie per senso di marcia.
- Siti da bonificare: Tutte le aree entro un raggio di 100 metri dai siti oggetto di bonifica.
- Sito di Balangero: L’area del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Balangero.
- Infrastrutture idriche: Tutti i canali irrigui, sia pubblici che privati.
Cosa cambia per l’agrivoltaico?
Modificato anche l’articolo 5 recante i criteri per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile che passa così dall’esclusione di “qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola” all’obiettivo più morbido di evitare “nelle aree agricole produttive, interventi che compromettono in modo irreversibile la capacità produttiva dei suoli, tenendo conto della tipologia del terreno, dell’effettivo utilizzo agricolo, della natura produttiva o non produttiva dell’area e, per gli impianti agrivoltaici, del piano agronomico“.
E ancora: gli aerogeneratori sotto i 20 kW sono esentati dal vincolo delle 2.500 ore produttive per l’eolico; l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti negli invasi idrici e nei laghi di cava è consentita fino al 60% della superficie, “garantendo comunque una fascia libera di almeno 20 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche”.
Il passaggio in Commissione ha anche esteso le disposizioni previste per gli edifici commerciali (art. 6) a tutti i nuovi data center e poli logistici, ed esentato CER ed autoconsumatori dall’applicazione dell’effetto cumulo.
Il capitolo biometano
Assoluta novità, l’inserimento di un nuovo articolo recante Disposizioni specifiche per il biometano.
Recita il testo:
1. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di produzione di biometano con un corretto inserimento agricolo, territoriale ed ambientale, i progetti per la realizzazione di nuovi impianti di biometano o per la riconversione di impianti biogas esistenti con aumento del volume di metano prodotto su base annuale recano contratti, anche preliminari, per la fornitura della totalità delle materie prime e per la disponibilità agronomica dei terreni necessari per l’utilizzo agronomico del digestato prodotto in modo conforme alla normativa vigente.
Ultimi Aggiornamenti
Il Consiglio regionale fa sapere che il 14 luglio 2026 durante la discussione in Aula sono stati approvati tutti i 12 articoli che compongono il testo licenziato dalle Commissioni. Nella prossima seduta si terranno pertanto le dichiarazioni di voto finali, votando anche gli Ordini del giorno collegati (1, 2, 3, 4, 5), per arrivare al via libero definitivo sull’intera legge.
Il 21 luglio è stata ufficialmente approvata la nuova Legge sulle Ulteriori Aree Idonee del Piemonte.
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Articolo del 13 Aprile, aggiornato il 23 luglio 2026












