In visibile ritardo sulla scadenza, il CdM approva in via preliminare lo schema di decreto che attua la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III). Alzato al 39,4% l'obiettivo nazionale delle FER sui consumi e al 40,1% quello di produzione green negli edifici. Disciplinato l'accesso alle informazioni e ai dati delle batterie. Novità sulle pompa di calore, ricarica smart

Fumata bianca per il decreto legislativo di recepimento della RED III, le novità
É arrivato ieri in serata il primo ok al Decreto di recepimento della RED III, la direttiva europea sulle energie rinnovabili del 18 ottobre 2023. Un via libera che si fa notare e non solo per la grande attenzione sui temi del testo. Da norme comunitarie, infatti, il provvedimento nazionale avrebbe dovuto vedere la luce entro il 21 maggio 2025 (ma alcune disposizioni dello stesso dovevano essere recepite già a luglio 2024) e il ritardo nazionale ha già fatto meritare all’Italia diversi richiami.
Ben inteso: il Belpaese non è stato l’unico a mancare i termini previsti. Lo scorso luglio ben 26 Stati membri hanno ricevuto lettere di costituzione in mora da parte della Commissione europea.
Un dato è certo: il lavoro di attuazione della direttiva UE è complesso. Lo schema del D.lgs. interviene profondamente sul Decreto dell’8 novembre 2021, n. 199 con cui l’Italia ha recepito la precedente RED II. Il testo, composto in tutto da ben 49 articoli e 4 sottosezioni, tocca tutti gli elementi essenziali a cominciare dai target nazionali in materia di rinnovabili.
I nuovi target 2030 per le rinnovabili italiane
Nel dettaglio il Decreto di recepimento RED III alza dal 30% al 39,4% l’obiettivo nazionale relativo alla quota di rinnovabili nel consumo energetico finale lordo. Di contro abbassa il target di incremento delle green energy nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento a 0,8 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2021 al 2025 e ad almeno 1,1 punti percentuali dal 2026 al 2030, rendendoli però obbligatori anziché “indicativi”.
E ancora: viene aggiunto un obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici (o nelle loro vicinanze) di almeno il 40,1% nel 2030.
Il testo sottolinea inoltre che il target nazionale indicativo per l’aumento delle FER usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria dovrebbe essere di almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. Sempre in ambito industriale prevede che:
“Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e
non energetici rispetto all’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria” sia
“pari ad almeno il 42 % entro il 2030 e il 60 % entro il 2035”.
Infine un 5% della nuova capacità verde installata entro la fine del decennio dovrà provenire da tecnologie innovative, ossia da soluzioni che migliorano una tecnologia rinnovabile di punta comparabile o che ne rendano pienamente sfruttabile una non pienamente commercializzata.
La bozza mette mano anche all’articolo sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano introducendo nuovi obiettivi. Recita lo schema:
“il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria è pari ad almeno il 42 % entro il 2030 e il 60 % entro il 2035“.
La ricarica intelligente e ricarica efficiente
Il Decreto legislativo di recepimento della RED III stabilisce che a partire dal 30 giugno 2026 tutti i punti di ricarica standard, sia nuovi che oggetto di sostituzione, non accessibili al pubblico e installati sul territorio nazionale, siano certificati alla norma tecnica CEI 021 per le funzionalità smart.
Inoltre disciplina l’accesso alle informazioni e ai dati delle batterie (industriali, domestiche e per veicoli) con l’obiettivo di promuovere nuovi servizi di flessibilità e bilanciamento della rete elettrica.
Quali dati interesseranno? Per le batterie industriali e domestiche – previo consenso esplicito – le informazioni di base del sistema di gestione della batteria (Battery Management System – BMS), come la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza. Per quelle dei veicoli elettrici, oltre a tutte quelle sopracitate si potrebbe considerare anche la posizione stessa dei veicoli. A patto ovviamente di garantire il rispetto delle norme sulla privacy.
Modifiche alle norme su biocarburanti e biomasse
Lo schema del decreto introduce una serie di modifiche all’articolo 42 del D.lgs del 2021, riguardante nello specifico i “Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa”.
Criteri da cui saranno esenti ora gli impianti di potenza termica nominale totale inferiore a 7,5 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa (l’attuale soglia è invece di 20 MW). E, novità, anche quelli che producono biometano con una portata media inferiore o uguale a 200 m3 di metano equivalente/h.
Il testo aggiunge inoltre un requisito essenziale per gli impianti di digestione anaerobica incentivati: per accedere ai regimi di sostegno dovranno garantire la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero di gas.
Tra le altre novità il documento aggiorna i requisiti minimi di riduzione delle emissioni di gas serra per l’energia prodotta da biomassa e biometano:
- per gli impianti a biomassa entrati in esercizio dopo il 20 novembre 2023, la percentuale di riduzione passa all’80%.
- per gli impianti a biomassa entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023 e sopra i 10 MW: 70% fino al 31 dicembre 2029; 80% a decorrere dal 1° gennaio 2030;
- per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso in rete la riduzione deve essere di almeno l’80%
I nuovi requisiti per gli incentivi
La bozza del D.lgs. riconferma quanto anticipato con il Conto Termico, subordinando l’accesso agli incentivi per le pompe di calore al rispetto di specifici requisiti tecnici. Per quelle elettriche, ad esempio, si parla di requisiti minimi di ecoprogettazione stabiliti dai regolamenti europei di prodotto e calcolati in zona climatica “average”. L’efficienza energetica del riscaldamento stagionale (ηs %) e lo SCOP (Coefficiente di Prestazione Stagionale) devono essere almeno pari ai valori minimi di Ecodesign specificati nelle tabelle (ad esempio, per un’aria/aria ≤ 12 kW è richiesto un ηs % minimo di 149 e uno SCOP minimo di 3,8). La prestazione deve essere dichiarata dal costruttore e garantita da prove effettuate in conformità alla norma UNI EN 14825.
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, è richiesta l’appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore.
Per quelle “add on”, vale a dire aggiunte a un generatore di calore esistente, l’accesso agli incentivi è consentito solo se la caldaia preesistente ha un’età inferiore a 5 anni. E nel caso di caldaia a gas dovranno anche essere rispettati i requisiti minimi di efficienza.
In materia di solare termico e solar cooling vengono confermati tra i criteri necessari per l’ammissibilità ai contributi la certificazione Solar Keymark per i collettori e un’approvazione tecnica rilasciata da ENEA per quelli specificatamente a concentrazione. Viene inoltre imposto che la producibilità specifica sia superiore a valori minimi, calcolati a una temperatura media di 50∘C:
- Collettori piani: >300 kWht/m2 anno.
- Collettori sottovuoto/tubi evacuati: >400 kWht/m2 anno.
- Collettori a concentrazione: >550 kWht/m2 anno.
- Sistemi Prefabbricati UNI EN 12976: >400 kWht/m2 anno.












