Dopo 4 mesi dalla legge di bilancio, arriva la firma al MIMIT: ecco come cambiano incentivi, controlli e limiti per storage e FER

Arriva il decreto attuativo per l’iperammortamento 2026
Dopo quattro mesi dall’approvazione della legge di Bilancio, il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 definisce finalmente le regole operative per accedere alla nuova maggiorazione fiscale destinata agli investimenti in beni strumentali digitali e impianti per l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili.
Il provvedimento, firmato il 4 maggio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, disciplina l’intero perimetro applicativo della misura prevista dai commi 427-436 della legge 199/2025.
Il decreto riguarda gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Le imprese potranno ottenere una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini fiscali sui beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e sugli investimenti legati all’autoproduzione e all’autoconsumo energetico da fonti rinnovabili. Restano comprese le tecnologie indicate negli Allegati IV e V della legge.
Il testo introduce procedure molto più strutturate rispetto al passato. Cambiano gli obblighi documentali. Si irrigidiscono i controlli. Arrivano nuovi vincoli per i sistemi di accumulo. Sparisce inoltre il riferimento esplicito all’ammissibilità dei software fruiti in modalità software-as-a-service.
Determinazione del completamento degli investimenti
Uno degli aspetti centrali del decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 riguarda il momento in cui l’investimento viene considerato completato. Il decreto chiarisce che, per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR. La regola vale indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.
Questo significa che risultano inclusi anche gli investimenti completati nel 2026 pur essendo stati ordinati nel 2025. Per il leasing finanziario, invece, il completamento coincide con la consegna del bene all’impresa utilizzatrice, attestata dal verbale di consena.
Per gli impianti destinati all’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, il riferimento diventa invece la data di fine lavori.
Il decreto introduce anche la definizione di “struttura produttiva”. Si tratta del sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue e caratterizzati da autonomia tecnica e organizzativa. È questo il riferimento utilizzato per la presentazione delle comunicazioni al GSE.
Comunicazioni GSE obbligatorie in tre fasi
L’accesso al beneficio previsto dal decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 sarà gestito interamente tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali.
La prima fase è la comunicazione preventiva. L’impresa deve indicare i dati identificativi, la tipologia degli investimenti, gli importi previsti, la data stimata di interconnessione e, per gli impianti energetici, la data prevista di entrata in funzione.
La seconda fase è la comunicazione di conferma dell’investimento. Deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche preliminari effettuate dal GSE. In questa fase l’impresa deve dimostrare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per il leasing finanziario, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.
La terza fase è la comunicazione di completamento. Deve essere trasmessa dopo il completamento dell’investimento e dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura. La scadenza finale è fissata al 15 novembre 2028, prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale.
Il GSE dovrà comunicare l’esito delle verifiche entro dieci giorni dal caricamento dei dati. In caso di documentazione incompleta, le imprese avranno altri dieci giorni per integrare le informazioni richieste. Il mancato rispetto delle tempistiche comporterà la perdita del beneficio.
Doppia comunicazione annuale per monitorare la spesa pubblica
Tra le principali novità del decreto compare l’introduzione di due nuove comunicazioni periodiche annuali obbligatorie, che si vanno ad aggiungere alle tre di cui abbiamo parlato in precedenza.
Secondo le ultime anticipazioni circolate dopo firma del provvedimento, le ulteriori comunicazioni periodiche sarebbero state introdotte su richiesta della Ragioneria dello Stato con finalità di monitoraggio della spesa pubblica e dei flussi finanziari legati all’agevolazione.
Le stesse anticipazioni indicano inoltre che il nuovo obbligo dovrebbe riguardare soltanto gli investimenti realizzati nel 2027 e nel 2028, senza applicazione per quelli avviati nel 2026.
Entro il 20 gennaio di ogni anno, dunque le imprese dovranno trasmettere i dati relativi agli investimenti effettuati, ai costi sostenuti e alla previsione di utilizzo dell’incentivo.
Entro il successivo 30 giugno, dovrà invece essere inviata una comunicazione integrativa contenente il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’agevolazione imputate a ciascun esercizio fiscale.
Il monitoraggio avverrà attraverso i flussi periodici gestiti dal GSE e condivisi con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.
Aliquote fino al 180% e nuova decorrenza del beneficio
Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 conferma una struttura a scaglioni per la maggiorazione fiscale. Le aliquote saranno calcolate sull’ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità.
La maggiorazione sarà pari al:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni.
Il beneficio decorrerà dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso esercizio fiscale.
Un esempio operativo. Se la comunicazione viene inviata il 30 dicembre 2027 e il GSE risponde positivamente il 7 gennaio 2028, la maggiorazione decorre comunque dal periodo d’imposta 2027.
Sparisce il riferimento esplicito ai software SaaS
Una delle modifiche più rilevanti rispetto alle bozze circolate nei mesi precedenti riguarda i software fruiti in modalità software-as-a-service.
Nelle versioni preliminari del testo era presente un comma che estendeva esplicitamente il beneficio ai canoni sostenuti per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V. Nella versione definitiva del decreto questo riferimento è stato eliminato.
Il testo firmato dal Governo non contiene quindi alcuna previsione diretta sull’ammissibilità dei modelli SaaS. La questione potrebbe essere chiarita in successive circolari operative, ma l’eliminazione viene interpretata come una scelta precisa del legislatore.
Perizia asseverata obbligatoria per tutti gli investimenti
Il nuovo regime documentale introdotto dal decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 risulta molto più rigido rispetto ai precedenti strumenti Transizione 4.0 e 5.0.
L’articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione debbano essere comprovate tramite una perizia tecnica asseverata accompagnata da analisi tecnica dettagliata.
La documentazione dovrà essere redatta da ingegneri, periti industriali o enti di certificazione accreditati. Nel settore agricolo potranno operare anche agronomi, forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
Il decreto elimina la possibilità di utilizzare semplici autodichiarazioni per gli investimenti di valore ridotto. Tutti i soggetti incaricati dovranno inoltre possedere adeguate coperture assicurative.
Accanto alla perizia tecnica diventa obbligatoria anche la certificazione contabile prevista dall’articolo 7. Il documento dovrà attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e dovrà essere rilasciato da revisori legali o società di revisione iscritte negli appositi registri.
Nuovi limiti per i sistemi di accumulo
Uno dei capitoli più rilevanti del decreto riguarda i sistemi di accumulo associati agli impianti da fonti rinnovabili.
Il testo definitivo modifica radicalmente il sistema dei massimali. Nelle bozze precedenti era previsto un tetto unitario di 900 euro/kWh sulla capacità installata. La versione finale introduce invece un coefficiente moltiplicativo α che collega il valore agevolabile dell’accumulo a quello dell’impianto FER associato.
La formula stabilisce che il valore agevolabile del sistema di accumulo non possa superare il coefficiente α moltiplicato per il valore agevolabile dell’impianto rinnovabile.
Il coefficiente varia in funzione della tecnologia e della potenza installata. Il range va da 0,5 per geotermia, idroelettrico e biomassa fino a 2,5 per impianti eolici fino a 20 kWe.
Il nuovo sistema produce effetti molto diversi a seconda della configurazione progettuale. Ai prezzi correnti dei BESS, il nuovo regime raramente penalizza le combinazioni fotovoltaico più accumulo nelle PMI. L’impatto diventa invece significativo nei casi di accumuli molto sovradimensionati o associati a fonti programmabili.
Negli scenari analizzati, il nuovo sistema può ridurre la base agevolabile dell’accumulo fino al 64% nel geotermico, al 65% nell’idroelettrico e addirittura all’87% nei progetti a biomassa.
Autoproduzione energetica e limiti al dimensionamento
L’articolo 8 del decreto disciplina gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Sono agevolabili gruppi di generazione elettrica, trasformatori, misuratori, sistemi di accumulo, impianti termici destinati esclusivamente al calore di processo e servizi ausiliari di impianto.
Il decreto stabilisce che la producibilità massima attesa degli impianti non possa superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Anche i costi massimi ammissibili vengono parametrati in base alla tecnologia e alla potenza. Per il fotovoltaico, ad esempio, il tetto varia da 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per impianti superiori a 1 MWp con moduli di tipo “b”.
Resta inoltre il vincolo relativo ai moduli fotovoltaici iscritti al registro ENEA previsto dal decreto-legge 181/2023. Sono ammessi soltanto i moduli classificati nelle lettere b) e c).
Controlli, decadenza e recupero degli incentivi
Il sistema di controllo previsto dal decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 appare particolarmente rigoroso.
Il GSE potrà effettuare verifiche documentali e controlli sugli investimenti nei termini previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973. Le imprese dovranno conservare fatture, documenti di trasporto, certificazioni contabili, perizie e tutta la documentazione relativa agli investimenti.
Le cause di decadenza comprendono:
- cessione o delocalizzazione all’estero del bene;
- documentazione irregolare;
- assenza dei requisiti di ammissibilità;
- false dichiarazioni;
- impedimento ai controlli;
- mancata conservazione della documentazione.
La perdita del beneficio potrà riguardare anche le quote già fruite in precedenza.
In caso di utilizzo indebito dell’agevolazione, il GSE trasmetterà la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme, comprensive di interessi e sanzioni.













