Il decreto pnrr diventa legge: poche le novità sulle rinnovabili, aggiornamenti operativi su VIA, ferrovie e risorse idriche.

Cosa c’è nel decreto PNRR approvato in via definitiva
Con il passaggio della fiducia al Senato, dopo quello della Camera del 9 aprile scorso, diventa legge il Decreto PNRR (DL 19 febbraio 2026, n. 19), recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano e in materia di politiche di coesione.
Poche le novità, rispetto a quello che era già previsto, sul piano delle politiche energetiche, più che altro s’interviene su incentivi, procedure e investimenti già previsti. Il testo conferma il termine del 30 giugno 2026 per completare gli interventi finanziati. Aggiorna il quadro operativo di misure che riguardano energia, ambiente e infrastrutture.
Le principali novità riguardano altri ambiti, come assegno unico, sanità e scuola. Per il settore delle rinnovabili, invece, il decreto consolida strumenti già esistenti e introduce alcune modifiche operative. Mentre le novità più evidenti si concentrano su procedure ambientali e investimenti idrici.
Confermati 4 mld per agrivoltaico, CER e biometano
Il capitolo più rilevante per il settore energia riguarda la disciplina dei programmi di sovvenzione PNRR per impianti rinnovabili. Le risorse complessive superano i 4,1 miliardi di euro e fanno riferimento a investimenti già previsti dal Piano, che vengono ora inseriti in una cornice attuativa più definita.
In particolare, circa 1,099 miliardi di euro sono destinati allo sviluppo dell’agrivoltaico, mentre 795,5 milioni di euro finanziano le comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo collettivo. A questi si aggiungono 2,236 miliardi di euro per il biometano.
Il decreto PNRR chiarisce il ruolo del GSE come soggetto gestore dei programmi e definisce le modalità di concessione dei contributi, che restano in conto capitale. Si tratta quindi di un intervento che rende più chiaro e operativo un impianto già esistente, senza introdurre nuovi strumenti di incentivazione.
Per l’agrivoltaico, è già stato superato l’obiettivo minimo di 900 MW, con 540 progetti ammessi per una potenza complessiva di 1.548 MW.
Nel caso delle comunità energetiche, gli incentivi sono destinati ai comuni sotto i 50.000 abitanti e coprono fino al 40% dei costi di progetto per nuovi impianti rinnovabili, anche associati a sistemi di accumulo.
Sul fronte del biometano, il decreto conferma l’impostazione già prevista dal Piano, che punta sulla riconversione degli impianti a biogas esistenti e sull’utilizzo della frazione organica dei rifiuti, con applicazioni nei trasporti, nell’industria e nel riscaldamento.
Chiarimenti su PAUR e proroga delle modalità operative
Un ambito in cui il decreto introduce elementi più significativi è quello delle procedure ambientali. Il testo chiarisce che la potestà normativa delle Regioni e delle Province autonome include anche il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), rafforzando quindi il perimetro delle competenze locali.
Accanto a questo chiarimento, viene prorogata fino al 31 dicembre 2028 la possibilità di svolgere in modalità telematica le attività istruttorie delle commissioni coinvolte nelle valutazioni ambientali legate al PNRR e al PNIEC.
Questa misura si inserisce in un contesto di forte pressione sul sistema autorizzativo. Nel 2025 sono stati emessi 395 pareri VIA, relativi a una potenza complessiva di 20,15 GW e a interventi stimati in 35,8 miliardi di euro, che arrivano a 48,6 miliardi considerando tutte le procedure concluse.
Il decreto non modifica quindi il quadro sostanziale delle autorizzazioni, ma interviene per rendere più stabile e gestibile il funzionamento delle strutture amministrative coinvolte.
Trasporti: nuove regole per investimenti e integrazione con rinnovabili
Sul fronte delle infrastrutture, il decreto rafforza gli strumenti di pianificazione e controllo degli investimenti ferroviari previsti dal PNRR. Per i progetti di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, viene introdotto l’obbligo di una analisi costi-benefici. Questa deve essere resa pubblica sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sottoposta a osservazioni per un periodo di 30 giorni. Il Documento strategico pluriennale della mobilità assume una durata minima di dieci anni, mentre viene ampliato il ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti nel monitoraggio dei contratti di servizio.
Il decreto introduce anche misure operative per accelerare la realizzazione dei cantieri. Ad esempio, c’è la possibilità per RFI di erogare anticipazioni fino al 10% delle riserve relative a oneri già sostenuti. Viene inoltre prevista la possibilità di espropriare le aree destinate alla gestione delle terre e rocce da scavo. Un elemento di interesse per il settore energetico riguarda l’estensione delle semplificazioni per gli impianti rinnovabili a servizio della trazione ferroviaria, che vengono esplicitamente applicate anche alle società del gruppo Ferrovie dello Stato.
Risorse idriche: nuovo fondo da oltre 1 miliardo
Tra le novità più evidenti del decreto si colloca l’istituzione di uno strumento finanziario dedicato al settore idrico. Il fondo dispone di 1 miliardo di euro provenienti dal PNRR. A questi si aggiungono 39,8 milioni di euro già disponibili, e ha l’obiettivo di sostenere interventi per la sicurezza e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche.
Le risorse sono destinate sia a progetti inseriti nel Piano nazionale per la sicurezza idrica sia a interventi specifici già individuati. Ad esempio, si parla della realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro e il potenziamento del sistema idrico del Peschiera.
Una parte dei finanziamenti è inoltre indirizzata a territori colpiti da eventi alluvionali, con interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture esistenti. A differenza di altri ambiti, in questo caso il decreto introduce un nuovo strumento finanziario, segnando un elemento di discontinuità rispetto al quadro precedente.
Nel decreto, proroghe per la fase finale del PNRR
Il decreto interviene anche sulla struttura amministrativa incaricata dell’attuazione del Piano. In particolare, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi degli esperti coinvolti nei progetti PNRR. Inoltre, fino al 31 dicembre 2029 la struttura di missione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Queste misure hanno l’obiettivo di garantire continuità operativa nella fase finale del Piano, che richiede attività complesse di monitoraggio, rendicontazione e chiusura degli interventi. Si tratta quindi di interventi di natura organizzativa, che non incidono direttamente sulle politiche energetiche ma risultano necessari per assicurare il rispetto delle scadenze europee.












