Modificate le regole operative del regime per precisare la determinazione degli importi e integrare all’appendice al contratto autonomo di garanzia i riferimenti del Codice civile.

Anche se il periodo per accedere al regime del FER X transitorio si è ormai concluso, per i progetti entrati in graduatoria la fase operativa è ancora in corso. Gli sviluppatori hanno infatti 36 mesi di tempo dalla pubblicazione delle posizioni utili per far entrare in esercizio gli impianti. Pena il taglio dello 0,2% del prezzo di aggiudicazione ogni mese di ritardo nei primi 9 mesi di sforamento e dello 0,5% per i successivi 6 mesi. Oltre i 15 mesi il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dichiarerà la decadenza della graduatoria e riscuoterà la garanzia definitiva.
Tuttavia prima dell’attivazione si può ancora cambiare idea e rinunciare al regime. Così come è possibile ritirarsi durante il periodo di incentivazione prima della fine dei 20 anni. In quest’ultimo caso i soggetti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE “determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell’impianto” e “decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione”.
Proprio in virtù di questa possibilità la Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha ravvisato la necessità di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alle Regole operative del FER X transitorio. Il Gestore ha quindi proposto due interventi – approvati con il decreto del 10 luglio 2026 n. 68 – da un lato ha modificato il modello di garanzia per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto “con lo scopo di precisare la determinazione degli importi delle garanzie”.
Nel dettaglio il testo prevede: “[…] si ridurrà automaticamente di una quota fissa annua pari al 10% dell’importo originario sopra indicato per ciascun anno di validità della garanzia e fino ad un massimo di dieci riduzioni annuali.”
Dall’altro il GSE ha integrato l’appendice al contratto autonomo di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso con i riferimenti alle disposizioni del Codice civile.












