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Lombardia: dal 2027 obbligo di rinnovabili al 65% per le nuove case

La Regione Lombardia ha approvato i nuovi parametri per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Legge Regionale per il Clima. Gli obblighi riguardano edifici privati, industriali, centri logistici e data center.

Lombardia: dal 2027 obbligo di rinnovabili al 65% per le nuove case

Guida agli obblighi rinnovabili della Lombardia 2027: cosa cambia per gli edifici

Approvati definitivamente i nuovi obblighi rinnovabili della Lombardia per edifici e data center. Con la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale del D.g.r. 11 maggio 2026 – n. XII/6153, l’amministrazione lombarda concretizza le indicazioni della Legge Regionale per il Clima (l.r. 11/2025), incrementando i vecchi target di copertura FER per gli immobili.

Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore maggiorazioni percentuali rispetto ai requisiti minimi di rinnovabili del 2021, alzando l’asticella dal 60% al 65% per i nuovi edifici privati e al 70% per quelli pubblici, e passando dal 40% al 50% di copertura rinnovabile su una ristrutturazione importante.

Cosa non cambia? L’obbligo di copertura per le ristrutturazioni di II livello e per la semplice sostituzione degli impianti termici. In questo caso viene mantenuto il 15% previsto a livello nazionale.

Ambito di applicazione

La modifica introdotta dalla Lombardia allinea i parametri regionali a un nuovo livello di ambizione, perseguendo un principio peraltro molto caro all’amministrazione: favorire il più possibile l’autoproduzione e l’autoconsumo. Non a caso la Regione si distingue per la quota più alta in Italia di autoconsumo fotovoltaico.

Le norme si applicano nel dettaglio:

  • Nuove costruzioni
  • Ristrutturazioni rilevanti di primo livello (interventi su oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva, includendo l’impianto termico) e secondo livello (interventi su oltre il 20% della superficie disperdente lorda complessiva)
  • Ristrutturazioni di impianti termici
  • Edifici industriali, artigianali e logistici
  • Data center

Nuovi obblighi rinnovabili in Lombardia

Come anticipato, la delibera regionale alza le percentuali di copertura del fabbisogno energetico (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento) tramite fonti rinnovabili che, pertanto, dal 2027 saranno le seguenti:

Tipologia InterventoEdifici PrivatiEdifici Pubblici
Nuova costruzione/ demolizione e ricostruzione65% 70%
Ristrutturazione I Livello50% 55%
Ristrutturazione II Livello / Impianti termici15%20%
Fonte: D.g.r. 11 maggio 2026 – n. XII/6153

Potenza rinnovabile obbligatoria

Viene anche modificata la formula per il calcolo della potenza minima da installare, ossia P = K x S, dove S è la superficie in pianta e K è il coefficiente relativo alla potenza elettrica degli impianti rinnovabili. Nel dettaglio, la delibera alza il coefficiente K per specifiche categorie di edifici al fine di massimizzare l’uso delle coperture esistenti:

  • Grandi strutture di vendita e logistica (≤ 3 ettari): K = 0,06.
  • Logistica (> 3 ettari) e data center: K = 0,08.

Tutto il resto rimane ancora ai valori indicati dal d.lgs. 199/2021, come modificato con il d.lgs. 5/2026.

A ciò si aggiunge un’ulteriore modifica: per gli edifici pubblici la potenza calcolata è ulteriormente incrementata del 10%.

Categoria EdificioValore di KNota Regionale
Residenziale / Uffici / Scuole0,05Rimane quello del D.Lgs 199/2021
Grandi Strutture di Vendita0,06Qualsiasi dimensione (art. 9 D.Lgs 114/98)
Logistica / Depositi (entro 3 ettari)0,06Superficie operativa fino a 30.000 mq
Logistica / Depositi (oltre 3 ettari)0,08Superficie operativa oltre 30.000 mq
Data Center0,08Come definiti dal Reg. UE 2024/1364
Fonte: D.g.r. 11 maggio 2026 – n. XII/6153

Come calcolare la potenza rinnovabile

Ma facciamo degli esempi pratici. Immaginiamo un nuovo magazzino per la logistica con una superficie operativa di 10.000 mq, e con coefficiente regionale maggiorato quindi a 0,06 K. Il calcolo della potenza fotovoltaica diventa pertanto: P= 0,06 x 10.000 = 600 kWp.

Più complesso è il discorso in caso di edificio pubblico. Ad esempio, una scuola di nuova costruzione con superficie di 500 mq e coefficiente base di 0,05 avrebbe un obbligo minimo di potenza fotovoltaica di 25 kWp, ma con la nuova maggiorazione del 10% assegnata a questa tipologia di immobili, la potenza finale sale fino a 27,5 kWp.

Si ricorda che l’inosservanza di questi requisiti non rappresenta solo una violazione amministrativa, ma ha impatti diretti sul titolo edilizio, determinando un divieto del permesso di costruire o l’inefficacia della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). E con il rischio di dover pagare sanzioni pecuniarie fino all’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni violate.

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About Author / Stefania Del Bianco

Giornalista scientifica. Da sempre appassionata di hi-tech e innovazione energetica, ha iniziato a collaborare alla testata fin dalle prime fasi progettuali, profilando le aziende di settore. Nel 2008 è entrata a far parte del team di redattori e nel 2011 è diventata coordinatrice di redazione. Negli anni ha curato anche la comunicazione e l'ufficio stampa di Rinnovabili, le rassegne regionali e le newsletter tecniche. Oggi, tra le altre cose, si occupa della copertura quotidiana delle novità normative sulle fonti rinnovabili, delle politiche energetiche nazionali, europee ed asiatiche, e dei grandi temi connessi all'innovazione e al mercato. Segue da vicino i brevetti e le ricerche scientifiche sulle tecnologie, con un focus su sistemi di accumulo, fotovoltaico, eolico e geotermia. Ha pubblicato articoli legati all'hi-tech e alle rinnovabili su Repubblica.it. Dal 2025 è Vice Direttrice della testata.