La Regione Lombardia ha approvato i nuovi parametri per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della Legge Regionale per il Clima. Gli obblighi riguardano edifici privati, industriali, centri logistici e data center.

Guida agli obblighi rinnovabili della Lombardia 2027: cosa cambia per gli edifici
Approvati definitivamente i nuovi obblighi rinnovabili della Lombardia per edifici e data center. Con la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale del D.g.r. 11 maggio 2026 – n. XII/6153, l’amministrazione lombarda concretizza le indicazioni della Legge Regionale per il Clima (l.r. 11/2025), incrementando i vecchi target di copertura FER per gli immobili.
Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore maggiorazioni percentuali rispetto ai requisiti minimi di rinnovabili del 2021, alzando l’asticella dal 60% al 65% per i nuovi edifici privati e al 70% per quelli pubblici, e passando dal 40% al 50% di copertura rinnovabile su una ristrutturazione importante.
Cosa non cambia? L’obbligo di copertura per le ristrutturazioni di II livello e per la semplice sostituzione degli impianti termici. In questo caso viene mantenuto il 15% previsto a livello nazionale.
Ambito di applicazione
La modifica introdotta dalla Lombardia allinea i parametri regionali a un nuovo livello di ambizione, perseguendo un principio peraltro molto caro all’amministrazione: favorire il più possibile l’autoproduzione e l’autoconsumo. Non a caso la Regione si distingue per la quota più alta in Italia di autoconsumo fotovoltaico.
Le norme si applicano nel dettaglio:
- Nuove costruzioni
- Ristrutturazioni rilevanti di primo livello (interventi su oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva, includendo l’impianto termico) e secondo livello (interventi su oltre il 20% della superficie disperdente lorda complessiva)
- Ristrutturazioni di impianti termici
- Edifici industriali, artigianali e logistici
- Data center
Nuovi obblighi rinnovabili in Lombardia
Come anticipato, la delibera regionale alza le percentuali di copertura del fabbisogno energetico (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento) tramite fonti rinnovabili che, pertanto, dal 2027 saranno le seguenti:
| Tipologia Intervento | Edifici Privati | Edifici Pubblici |
| Nuova costruzione/ demolizione e ricostruzione | 65% | 70% |
| Ristrutturazione I Livello | 50% | 55% |
| Ristrutturazione II Livello / Impianti termici | 15% | 20% |
Potenza rinnovabile obbligatoria
Viene anche modificata la formula per il calcolo della potenza minima da installare, ossia P = K x S, dove S è la superficie in pianta e K è il coefficiente relativo alla potenza elettrica degli impianti rinnovabili. Nel dettaglio, la delibera alza il coefficiente K per specifiche categorie di edifici al fine di massimizzare l’uso delle coperture esistenti:
- Grandi strutture di vendita e logistica (≤ 3 ettari): K = 0,06.
- Logistica (> 3 ettari) e data center: K = 0,08.
Tutto il resto rimane ancora ai valori indicati dal d.lgs. 199/2021, come modificato con il d.lgs. 5/2026.
A ciò si aggiunge un’ulteriore modifica: per gli edifici pubblici la potenza calcolata è ulteriormente incrementata del 10%.
| Categoria Edificio | Valore di K | Nota Regionale |
| Residenziale / Uffici / Scuole | 0,05 | Rimane quello del D.Lgs 199/2021 |
| Grandi Strutture di Vendita | 0,06 | Qualsiasi dimensione (art. 9 D.Lgs 114/98) |
| Logistica / Depositi (entro 3 ettari) | 0,06 | Superficie operativa fino a 30.000 mq |
| Logistica / Depositi (oltre 3 ettari) | 0,08 | Superficie operativa oltre 30.000 mq |
| Data Center | 0,08 | Come definiti dal Reg. UE 2024/1364 |
Come calcolare la potenza rinnovabile
Ma facciamo degli esempi pratici. Immaginiamo un nuovo magazzino per la logistica con una superficie operativa di 10.000 mq, e con coefficiente regionale maggiorato quindi a 0,06 K. Il calcolo della potenza fotovoltaica diventa pertanto: P= 0,06 x 10.000 = 600 kWp.
Più complesso è il discorso in caso di edificio pubblico. Ad esempio, una scuola di nuova costruzione con superficie di 500 mq e coefficiente base di 0,05 avrebbe un obbligo minimo di potenza fotovoltaica di 25 kWp, ma con la nuova maggiorazione del 10% assegnata a questa tipologia di immobili, la potenza finale sale fino a 27,5 kWp.
Si ricorda che l’inosservanza di questi requisiti non rappresenta solo una violazione amministrativa, ma ha impatti diretti sul titolo edilizio, determinando un divieto del permesso di costruire o l’inefficacia della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). E con il rischio di dover pagare sanzioni pecuniarie fino all’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni violate.
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