Analisi settimanale delle novità normative sulle rinnovabili

La Lombardia introduce nuovi limiti provinciali sull’uso del suolo agricolo per gli impianti rinnovabili
La Regione Lombardia sta aggiornando la propria normativa in materia di aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili (FER), con l’introduzione di un nuovo vincolo sulla superficie agricola utilizzata (SAU). In sede di commissione consiliare è stato approvato un emendamento che fissa al 2% la quota massima di SAU destinabile a impianti FER su base provinciale, ad integrazione dei limiti già previsti nel testo originario: lo 0,8% a livello regionale e il 3% a livello comunale. La nuova soglia provinciale è considerata da alcuni eccessivamente permissiva per i territori a forte vocazione agricola.
Tra le ulteriori modifiche approvate in commissione si segnalano: il riconoscimento di un criterio di priorità localizzativa a favore di aree già compromesse o dismesse; la riduzione da cinque a tre anni del termine per la verifica del mantenimento delle attività agricole negli impianti agrivoltaici; l’introduzione dell’obbligo di destinare una quota delle risorse generate a interventi di compensazione territoriale.
Il provvedimento riconosce altresì ai Comuni un ruolo più incisivo nel governo del territorio: per impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza superiore a 30 MW, l’ente locale potrà proporre soluzioni localizzative alternative entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, nonché richiedere l’applicazione di fasce di rispetto fino a trenta metri in prossimità di aree residenziali. Talune semplificazioni amministrative (di cui all’articolo 11 quater del TU FER) non troverebbero applicazione laddove un’area idonea ricada dentro un territorio caratterizzato da una tutela paesaggistica, da un vincolo ambientale o dalle prescrizioni del Piano regionale delle aree protette.
Il disegno di legge, per il quale è stata attivata la procedura d’urgenza, è atteso in aula per la discussione e il voto definitivo.
TAR Veneto: il fotovoltaico in area agricola di pregio è ammissibile se l’area è idonea per legge
Il TAR Veneto, con sentenza n. 825/2026, ha annullato il diniego opposto da un Comune padovano a una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da circa 7,2 MW, enunciando un principio di significativa portata applicativa: la classificazione di un’area come agricola di pregio non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a precludere l’installazione di un impianto fotovoltaico laddove il sito ricada in una zona già qualificata come idonea dalla normativa statale. In tale ipotesi, l’ente locale è tenuto ad articolare una motivazione rafforzata, ancorata a una valutazione concreta delle caratteristiche progettuali e delle specificità del territorio.
Quanto alla qualificazione dell’area, il Tribunale ha confermato che un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW è assimilabile a un impianto industriale, con la conseguenza che il terreno agricolo entro 500 metri da tale impianto rientra tra le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021. La sentenza ribadisce altresì che, nelle aree idonee per legge, non trovano applicazione i requisiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale.
Va tuttavia sottolineato che la pronuncia si riferisce al quadro normativo previgente: il D.L. 175/2025, convertito nella L. 4/2026, ha successivamente ridotto da 500 a 350 metri la fascia agricola rilevante attorno agli impianti industriali ed ha escluso gli impianti FER dal meccanismo della cosiddetta solar belt, eliminando il potenziale effetto moltiplicativo a catena del vecchio regime. Il principio generale affermato dal TAR – ossia che la presenza di un’area idonea ex lege restringe sensibilmente i margini per dinieghi generalizzati da parte degli enti locali – conserva tuttavia piena rilevanza nell’attuale contesto normativo.
DL Bollette: il nuovo quadro europeo sugli aiuti di Stato riduce sensibilmente i margini per l’articolo 6
La Commissione europea non ha formalmente rigettato l’articolo 6 del DL Bollette, che prevede un meccanismo di rimborso a favore del settore termoelettrico parametrato al costo delle quote ETS. Tuttavia, la pubblicazione del Middle East Temporary State Aid Framework (METSAF) – il nuovo quadro europeo per gli aiuti di Stato connessi all’attuale contesto geopolitico – rende di fatto molto difficile che la misura possa essere approvata nella sua configurazione originaria.
Il METSAF consente agli Stati membri di introdurre misure temporanee per attenuare l’impatto degli elevati prezzi del gas sulla generazione elettrica, ma a condizioni stringenti: gli interventi devono essere chiaramente delimitati nel tempo, non devono alterare il merit order né restringere i flussi transfrontalieri, e non possono né coprire i costi di conformità al sistema ETS né utilizzare il prezzo ETS come parametro per determinare la compensazione. Quest’ultimo punto colpisce in modo diretto l’impostazione della norma italiana.
La posizione del Governo italiano – secondo cui la misura configurerebbe uno sconto sul costo del gas e non una sospensione dell’ETS – è considerata in larga parte nominalistica anche da esponenti dello stesso Ministero. Il dialogo con Bruxelles rimane formalmente aperto, ma l’ipotesi più plausibile è che la Commissione possa valutare soltanto una versione profondamente riformulata della misura, come sostegno temporaneo al costo del gas.
Anche in tale scenario ridotto, l’impatto atteso sui prezzi sarebbe contenuto, stimabile attorno a 10 €/MWh, ben al di sotto dei 30-35 €/MWh delle proiezioni iniziali.












